L. R. 14 Ottobre 1999 – N°52

Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d’inizio delle attività edilizie (Testo aggiornato) - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico- edilizia - Modifiche ed integrazioni alla L. R. 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della L. R. 17 ottobre 1983, n. 69(1)

 

(Boll. n 34 del 13/08/2003, parte Prima , SEZIONE I )

 

aggiornato con:
 
-                legge regionale 22 dicembre 1999, n. 71 (Modifica delle tabelle  per la  determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e  secondaria, allegate  alla legge  regionale 14 ottobre 1999, n. 52 "Norme  sulle concessioni,  le autorizzazioni  e le  denunce   d’inizio delle  attività edilizie  - Disciplina  dei controlli   nelle  zone   soggette  a  rischio  sismico  -  Disciplina  del   contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull’attività   urbanistico-edilizia -  Modifiche ed  integrazioni  alla  legge   regionale  23  maggio  1994,  n.  39  e  modifica  della  legge   regionale 17 ottobre 1983, n. 69")(2); 
-                legge  regionale 27  luglio 2001, n. 33 (Modifiche alle tabelle   relative agli  oneri di  urbanizzazione,  allegate  alla  legge   regionale 14  ottobre 1999,  n. 52, concernente le concessioni,   le  autorizzazioni   e  le  denunce  d’inizio  delle  attività   edilizie (3);
-                legge  regionale 2  aprile 2002, n. 13 (Adeguamento della legge   regionale 14  ottobre 1999,  n. 52 "Norme sulle concessioni, le   autorizzazioni e  le denunce d’inizio delle attività edilizie   - Disciplina  dei controlli  nelle  zone  soggette  al  rischio  sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e   vigilanza sull’attività  urbanistico-edilizia -  Modifiche  ed   integrazioni alla  legge regionale  23  Maggio  1994,  n.  39  e   modifica della  legge regionale  17 ottobre  1983, n.  69" alla   legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al   titolo V della parte seconda della Costituzione)(4);
-                legge  regionale 5 agosto 2003, n. 43 (Modifiche e integrazioni  alla legge  regionale 14  ottobre  1999,  n.  52  "Norme  sulle  concessioni, le  autorizzazioni e  le  denunce  d’inizio  delle  attività  edilizie  -  Disciplina  dei  controlli  nelle  zone  soggette al  rischio sismico  - Disciplina  del  contributo  di  concessione -  Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico-  edilizia -  Modifiche ed  integrazioni alla  legge regionale 23  maggio 1994,  n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre  1983, n. 69") (5).
 
AVVERTENZA
Il testo  aggiornato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del  Consiglio regionale(6), al solo fine di facilitare la lettura. Restano  invariati il  valore e  l’efficacia degli  atti legislativi  qui   riportati.  Le  modifiche  sono  stampate  con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte.
 
 
SOMMARIO
 
Art. 1 - Contenuti e finalità
 
TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI ATTI
 
Art. 2 - Tipologia degli atti
Art. 3 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a  concessione edilizia
Art. 4 - Opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio dell’attività
Art. 4 bis - Attività edilizia libera
Art. 5 - Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore
 
TITOLO II - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
 
Art.  6 - Disposizioni generali
Art.  7 - Procedure per il rilascio della concessione
Art.  8 - Procedure per il rilascio dell’autorizzazione edilizia
Art.  9 - Procedura per la denuncia di inizio dell’attività
Art. 10 - Commissione edilizia - Norma di raccordo con la legge regionale 2 novembre 1979, n. 52
Art. 11 - Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di abitabilità o agibilità. Inizio di esercizio di attività produttive
 
TITOLO III - ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE  COSTRUZIONI CON PARTICOLARI STRUTTURE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI  SULLE COSTRUZIONI  IN  ZONE  SOGGETTE  AL  RISCHIO SISMICO
 
Art. 12 - Attribuzione ai comuni delle funzioni relative alle  costruzioni di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64
Art. 13 - Istruzioni tecniche regionali per i controlli sulle  costruzioni in zone soggette al rischio sismico
Art. 14 - Elaborati progettuali e deposito dei progetti
Art. 15 - Realizzazione dei lavori
Art. 16 - Controlli e collaudi
Art. 17 - Rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria in zone soggette al rischio sismico
 
TITOLO IV - CONTRIBUTI
 
Art. 18 - Contributo relativo alle concessioni edilizie ed alle denunce di inizio dell’attività
Art. 19 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione
Art. 20 - Determinazione del costo di costruzione
Art. 21 - Edilizia convenzionata
Art. 22 - Convenzione tipo 
Art. 23 - Concessione e denuncia d’inizio dell’attività a titolo gratuito
Art. 24 - Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza
Art. 25 - Versamento del contributo
Art. 26 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune
 
TITOLO V - SANZIONI
 
Art. 27 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo
Art. 28 - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
Art. 29 - Opere di amministrazioni statali
Art. 30 - Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
Art. 31 - Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali
Art. 32 - Determinazione delle variazioni essenziali
Art. 33 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza  denuncia di inizio dell’attività Opere eseguite  senza denuncia di inizio dell’attività
Art. 34 bis - Mutamenti della destinazione d’uso realizzati senza  la necessaria denuncia di inizio dell’attività
Art. 34 ter - Regolarizzazione della denuncia di inizio  dell’attività
Art. 35 - Annullamento della concessione
Art. 36 - Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione
Art. 37 - Accertamento di conformità
Art. 38 - Opere eseguite sui suoli di proprietà dello Stato o di  enti pubblici
Art. 39 - Varianti in corso d’opera
Art. 40 - Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo III
 
TITOLO VI - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
 
Art. 41 - Unificazione delle definizioni
 
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
 
Art. 42 - Norma di raccordo con la legge regionale 39/1994 e  modifiche alla stessa legge
Art. 43 - Sostituzione del numero 4 del comma 3 dell’articolo 7  della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69
Art. 44 - Norme transitorie
Art. 45 - Abrogazioni
Art. 46 - Entrata in vigore
 
 
Art. 1 - Contenuti e finalità
1.  La   presente  legge,   in  conformità   a  quanto  previsto dall’articolo 117 della Costituzione:
a) individua  le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette  a concessione  edilizia, definendo i procedimenti per ottenere la concessione stessa;
b) individua le opere e gli interventi sottoposti ad attestazione  di conformità con le vigenti norme urbanistiche ed edilizie e   disciplina i relativi procedimenti;
c) disciplina  i contributi relativi agli oneri di urbanizzazione  primaria e secondaria al costo di costruzione da corrispondere al comune;
d) definisce le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi;
e) detta norme per la riunificazione dei parametri urbanistici ed  edilizi.(7)
 
1 bis.  La presente  legge disciplina  inoltre, sulla base dei principi contenuti  nella legislazione  statale attinente alla materia del governo del territorio, i controlli sulle costruzioni soggette a rischio sismico.(8)
 
1 ter.  La disciplina  dei  titoli  abilitativi  contenuta  nella presente  legge   non  incide   sull’applicazione  delle  vigenti disposizioni relative  alla competenza legislativa dello Stato in particolare nelle materie penali e tributarie.(8)
 
2. La presente legge è finalizzata all’applicazione dei principi di efficienza  e di  trasparenza nei procedimenti amministrativi, al soddisfacimento  dei bisogni  sociali ed(22)  al perseguimento contestuale del  servizio al  singolo cittadino  e  della  tutela degli interessi pubblici e collettivi.
 
TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI ATTI
 
Art. 2- Tipologia degli atti
1. Sono  soggette a  concessione  edilizia  del  comune,  con  le procedure di  cui all’articolo  7, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all’articolo 3.
 
1  bis.   La  concessione   è  rilasciata  in  conformità  alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Il rilascio  della concessione  è in  ogni caso subordinata alla esistenza  delle   opere  di   urbanizzazione  primaria   o  alla previsione da  parte dei  comuni dell’attuazione delle stesse nel  successivo  triennio  o  all’impegno  dei  privati  di  procedere all’attuazione delle medesime  contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione.(9)
 
1 ter. Nell’atto di concessione sono indicati i termini di inizio  e di  ultimazione dei  lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può  essere superiore  ad un  anno dalla  data del  rilascio
della concessione;  il termine di ultimazione di cui all’articolo  11, comma  1, entro  il quale  l’opera deve  essere  abitabile  o agibile, non  può essere  superiore a  tre anni  dall’inizio dei lavori e  può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti  estranei alla  volontà del  concessionario, che siano sopravvenuti a  ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più  lungo per  l’ultimazione  dei  lavori  può  essere concesso esclusivamente  in considerazione  della mole dell’opera da realizzare  o delle  sue particolari  caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero  quando si  tratti di  opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori   non   siano   ultimati   nel   termine   stabilito,   il  concessionario  deve  dotarsi  di  un  nuovo  titolo  abilitativi concernente la parte non ultimata.(9)
 
1 quater.  L’entrata in  vigore di  nuove previsioni urbanistiche  comporta la  decadenza delle  concessioni  in  contrasto  con  le  previsioni stesse,  salvo  che  i  relativi  lavori  siano  stati iniziati e  vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d’inizio.(9)
 
1 quinquies.  La concessione  è  trasferibile  ai  successori  o aventi causa.  Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di  altri diritti  reali relativi  agli immobili realizzati per effetto del  suo rilascio  ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e l’applicazione delle sanzioni previste nel titolo V.(9)
 
2. Sono  subordinati a  denuncia  di  inizio  dell’attività,  in  conformità con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela e con  le procedure di cui all’articolo  9,  le opere  e  gli interventi di cui all’articolo 4. (23)
 
2 bis.  Alla (...)(24)  denuncia di  inizio  delle  attività  si applicano, ove  non diversamente  stabilito, le  disposizioni che disciplinano la  concessione edilizia  contenute  nei  commi  che precedono.(9)
 
Art. 3 - Trasformazioni urbanistiche  ed edilizie  soggette a  concessione edilizia
1. Sono  considerate  trasformazioni  urbanistiche    soggette  a concessione edilizia, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:
a) gli  interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione  di nuovi  manufatti edilizi  diversi da  quelli  di  cui  alle  lettere  successive  del  presente  articolo  ed  all’articolo 4;(26)
a bis)  l’installazione di  manufatti, anche  prefabbricati e  di    strutture di  qualsiasi genere,  quali roulotte,  camper, case    mobili, imbarcazioni,  che siano  utilizzati come  abitazioni,   ambienti di  lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili,    e che  non  siano  diretti  a  soddisfare  esigenze  meramente    temporanee,  quali   esplicitamente  risultino  in  base  alle    vigenti disposizioni;
b) la   realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  primaria  e    secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;  
c) la  realizzazione di  infrastrutture e  di impianti, anche per    pubblici  servizi,  che  comporti  la  trasformazione  in  via     permanente di suolo inedificato;
d) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
e) gli  interventi di  ristrutturazione urbanistica, cioè quelli  rivolti  a   sostituire  l’esistente   tessuto  urbanistico  -   edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di   interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei   lotti, degli isolati e della rete stradale;
f) le    addizioni    volumetriche  agli  edifici  esistenti  non   assimilate alla ristrutturazione edilizia;
f bis)  gli interventi  di  sostituzione  edilizia,  intesi  come  demolizione  e   ricostruzione   di   volumi   esistenti   non  assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa   articolazione, collocazione  e destinazione d’uso, senza alcun   intervento sulle opere di urbanizzazione.(28)
 
2. Per  le opere  pubbliche dei  comuni, l’atto  comunale, con il quale il  progetto esecutivo  è approvato  o l’opera autorizzata secondo le  modalità previste  dalla legge  11 febbraio 1994, n.109 (Legge  quadro in  materia di  lavori pubblici)  e successive modificazioni ha  i medesimi  effetti della concessione edilizia. In sede  di approvazione  del progetto  si    atto  della  sua conformità   alle   prescrizioni   urbanistiche   ed   edilizie, dell’acquisizione dei  necessari pareri  e nulla  osta o  atti di assenso comunque  denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità  alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
 
Art. 4 - Opere   ed   interventi   sottoposti   a   denuncia   di   inizio dell’attività (29) (30)
 
1. a) gli  interventi di  cui al  comma 1  dell’articolo 3,  qualora siano specificamente  disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui all’articolo  28 della  legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di  cui all’articolo  29 della stessa legge regionale, dai piani  attuativi, laddove  tali strumenti  contengano precise disposizioni   planivolumetriche,    tipologiche,    formali    e costruttive,  la   cui  sussistenza   sia  stata   esplicitamente dichiarata in base al comma 3;
b) le  opere di  reinterro e  di scavo non connesse all’attività edilizia  o   alla  conduzione  dei  fondi  agricoli  e  che  non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
d) abrogata
e) i  mutamenti di  destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dai piani  della   distribuzione  e  localizzazione  delle  funzioni, previsti dalla legge regionale (32);
f) le  demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla  ricostruzione o alla nuova edificazione;
g) le  occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;
g bis)  ogni altra  trasformazione attuata  per  mezzo  di  opere edilizie che,  in base  alla presente  legge, non  sia soggetta a  concessione.(33)sottoposti a  denuncia di inizio dell’attività i seguenti interventi  sul patrimonio edilizio esistente, ancorché realizzati esclusivamente con opere interne(34).
 
2. a)  interventi   di  manutenzione   ordinaria  recanti  mutamento dell’esteriore aspetto  degli immobili,  nei casi  previsti dalla disciplina comunale(35);
b) interventi  di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie  per  rinnovare  e  sostituire  parti  anche strutturali degli  edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi  igienico  -  sanitari  e  tecnologici,  sempre  che  non alterino  i   volumi  e   le  superfici   delle  singole   unità immobiliari; detti  interventi non  possono comportare  modifiche della destinazione d’uso;
c) interventi  di restauro  e di  risanamento conservativo, ossia quelli rivolti  a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità  mediante un  insieme sistematico  di opere che, nel rispetto  degli elementi  tipologici, formali  e  strutturali dell’organismo stesso,  ne consentano destinazioni d’uso con essa compatibili;  tali   interventi  comprendono   il  rinnovo  degli elementi costitutivi  dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e  degli impianti  richiesti dalle  esigenze  dell’uso, l’eliminazione degli  elementi estranei  all’organismo  edilizio; tali interventi  comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali  dell’organismo  edilizio,   volti  a   conseguire   l’adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;
d) interventi  di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a  trasformare   gli  organismi   edilizi  mediante   un  insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto  o in  parte diverso  dal  precedente;  tali  interventi comprendono il  ripristino o  la sostituzione  di alcuni elementi costitutivi  dell’edificio,   la  eliminazione,   la  modifica  e l’inserimento di  nuovi elementi  ed  impianti;  tali  interventi comprendono altresì:
1)  le   demolizioni  con  fedele  ricostruzione  degli  edifici, intendendo per  fedele ricostruzione quella realizzata con gli    stessi materiali  o con  materiali analoghi  prescritti  dagli    strumenti   urbanistici   comunali,   nonché   nella   stessa  collocazione(36) e  con lo  stesso ingombro  planivolumetrico,   fatte  salve  esclusivamente  le  innovazioni  necessarie  per  l’adeguamento alla normativa antisismica;
2) la  demolizione di  volumi  secondari,  facenti  parte  di  un  medesimo organismo  edilizio, e  la loro  ricostruzione  nella   stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa   collocazione sul lotto di pertinenza;(37)
3) le  addizioni funzionali  di  nuovi  elementi  agli  organismi  edilizi esistenti, che non si configurino come nuovi organismi    edilizi, ivi  compreso le  pertinenze, e  limitati  interventi   necessari per  l’adeguamento alla  normativa antisismica;  non  sono computate  ai  fini  dell’applicazione  degli  indici  di  fabbricabilità fondiaria  e territoriale  le addizioni con le   quali si  realizzino i servizi igienici, i volumi tecnici e le  autorimesse  legate   da  vincolo   pertinenziale  ad   unità   immobiliari esistenti  all’interno dei  perimetri  dei  centri    abitati, nonché  il rialzamento  del sottotetto,  al fine  di  renderlo abitabile  senza che  si costituiscano  nuove  unità    immobiliari; sono compresi in tale fattispecie gli ampliamenti   una tantum  di  cui  all’articolo  5,  comma  3,  della  legge    regionale 14  aprile 1995,  n. 64 (Disciplina degli interventi    di trasformazione  urbanistica  ed  edilizia  nelle  zone  con    prevalente funzione  agricola), modificata con legge regionale   4 aprile 1997, n. 25;(38)
e)   interventi   necessari   al   superamento   delle   barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili,  anche in  aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
 
3. La  sussistenza della  specifica  disciplina  degli  strumenti urbanistici, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da una esplicita attestazione del Consiglio comunale da rendersi in sede di approvazione  dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di quelli vigenti,  previo  parere  della  Commissione  edilizia  se istituita, ovvero dell’ufficio competente in materia.
 
5. Le  opere e  gli interventi  di cui  al presente articolo sono subordinati alla  preventiva acquisizione  degli atti  di assenso comunque denominati,  qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorità, ed in particolare nei seguenti casi qualora(40):
a) l’esecuzione  delle opere interessi beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 29  ottobre 1999  n. 490  (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
   dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);(41)42)
c) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla  legge 6  dicembre 1991,  n. 394  (Legge quadro sulle  aree protette);
d) gli  immobili interessati  siano assoggettati  a  disposizioni  immediatamente operative  dei piani  aventi la  valenza di cui   all’articolo 149  del D.Lgs.  490/1999(43) o alle prescrizioni o  alle misure  di salvaguardia  dei piani  di bacino  di cui  al  titolo II  capo II  della legge  18 maggio 1989, n. 183 (Norme  per l’assetto  funzionale e  organizzativo  della  difesa  del  suolo);
f) il  preventivo rilascio dell’atto di assenso sia espressamente  previsto e  disciplinato, in  attuazione della presente legge,  dagli  strumenti   urbanistici  comunali,  ancorché  soltanto  adottati, con  riferimento alle  zone  A  di  cui  al  decreto  ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o ad immobili che pur non  essendo compresi fra quelli di cui alle lettere che precedono,  siano giudicati  meritevoli di  analoga tutela per particolari motivi di  carattere  storico,  culturale,  architettonico  od  estetico.(45)
 
Art. 4 bis(46) - Attività edilizia libera
1. I  seguenti interventi,  ancorché attuati  per mezzo di opere edilizie, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, salvo che il  titolo sia previsto dalla disciplina urbanistico edilizia comunale:
a) interventi   di  manutenzione  ordinaria,  diversi  da  quelli  previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera a);
b) interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche  che non  comportino la  realizzazione di  rampe o di ascensori  esterni,  ovvero   di  manufatti   che  alterino   la   sagoma    dell’edificio;
c) opere  temporanee per  attività di ricerca nel sottosuolo che  abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne  al centro edificato.
 
Art. 5 - Caratteristiche dei  progetti per  gli interventi  su immobili di particolare valore
1. I  progetti degli interventi relativi ad immobili classificati come soggetti  a restauro  o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici comunali, devono   documentare   gli   elementi   tipologici,   formali   e strutturali, che  qualificano il  valore degli immobili stessi, e dimostrare la  compatibilità degli  interventi proposti  con  la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.
 
2. Gli  interventi di  manutenzione ordinaria di cui all’articolo 4, comma  2, lettera  a), e  quelli di manutenzione straordinaria relativi a  immobili od  a  parti  di  immobili  sottoposti  alla disciplina del  D.Lgs. 490/1999, o della legge(47) 6 dicembre 1991, n. 394,  o siti  nelle zone  classificate A  ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o comunque classificati come soggetti a  restauro o  definiti di  valore storico, culturale ed architettonico  dagli   strumenti  urbanistici   comunali,   sono realizzati nel  rispetto degli  elementi  tipologici,  formali  e strutturali dell’organismo edilizio.
 
TITOLO II - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
 
Art. 6 - Disposizioni generali(48)
1. Ai  fini della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell’attività, il  regolamento edilizio  elenca per ogni tipo di  opera  e   di  intervento,  la  documentazione  e  gli  elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica.(49) 
 
2. Per  le richieste  di concessione edilizia(50) non può essere prescritta  all’interessato   la   preventiva   acquisizione   di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza del comune stesso.
 
3. La  completezza formale  della domanda di concessione o  della denuncia di  inizio dell’attività è verificata dal responsabile del procedimento  entro il  termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione;  qualora la  domanda o  la denuncia  risulti incompleta o non conforme alle norme di cui al primo comma, entro lo  stesso   termine  ne   viene  data   motivata   comunicazione all’interessato,  invitandolo   a  presentare   le   integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità.
 
4. L’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati  necessari per  l’esecuzione dei  lavori,  è preliminare al  rilascio della  concessione; a  tale acquisizione può provvedere direttamente l’interessato, allegando la relativa documentazione alla  richiesta; in  mancanza l’acquisizione  è a carico del comune.(52)
 
4 bis.  Le funzioni  attinenti la  certificazione  dei  requisiti igienico sanitari sono attribuite:
a) al    professionista    abilitato  per  la  denuncia  d’inizio dell’attività nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia  residenziale, ovvero  nel caso in cui la verifica  di conformità  alle  norme  igienico-sanitarie  non  comporti  valutazioni tecnico-discrezionali;
b) all’azienda USL competente, nei casi di deroga, previsti dalla  normativa  vigente,  alle  disposizioni  igienico-sanitarie  e   comunque nei casi in cui siano necessarie valutazioni tecnico-discrezionali.(53)
 
4 ter.  Su richiesta dell’interessato o del comune, l’azienda USL esprime inoltre  parere sui  progetti di  interventi edilizi  che riguardano  immobili   con  destinazione  ricettiva,  scolastica, sanitaria,    socio-assistenziale,  commerciale,  sportiva,  ricreativa, stabilimenti  balneari e termali, cimiteri e nei casi in  cui   sia  prevista   l’autorizzazione   sanitaria   di   cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.(53)
 
5. Sono  fatte salve  le procedure  indicate dal  DPR 20 Ottobre 1998, n.  447 (Regolamento  recante norme  di semplificazione dei procedimenti   di    autorizzazione   per    la    realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per  l’esecuzione di  opere  interne  ai  fabbricati, nonché  per   la  determinazione   delle  aree   destinate  agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge  15   marzo  1997,   n.  59)  per  le  opere  dallo  stesso disciplinate.
 
5 bis.  Prima dell’inizio  dei lavori,  il proprietario  o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell’impresa che realizzerà  i lavori  unitamente  ai  codici  di  iscrizione identificativi delle  posizioni presso  INPS, INAIL,  CASSA EDILE dell’impresa;  qualora   successivamente  all’inizio  lavori,  si verifichi il  subentro di  altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo  dovrà comunicare  i relativi  dati entro  quindici giorni dall’avvenuto subentro.(54)
 
Art. 7 - Procedure per il rilascio della concessione
1. La  concessione edilizia  è data  al proprietario  o a chi ne abbia titolo.
 
2. Al  momento della  presentazione della  domanda di concessione edilizia è  comunicato al  richiedente o  ad un suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.
 
3. L’esame  delle domande  risultate formalmente complete a norma dell’articolo 6  si svolge  secondo  l’ordine  di  presentazione, fatte salve  quelle relative  alle varianti  in corso  d’opera  e quelle relative  alle opere  di pubblico  interesse indicate  dai regolamenti edilizi.
 
4. Nel  caso in  cui all’istanza  di concessione  edilizia  siano stati allegati  tutti i  pareri, nulla  osta o  atti  di  assenso comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei lavori, entro i sessanta  giorni successivi  alla presentazione della domanda o della documentazione  integrativa ai sensi dell’articolo 6, comma 3,  il   responsabile  del   procedimento   cura   l’istruttoria, acquisisce tutti  i  necessari  pareri  di  competenza  comunale, redige una  dettagliata relazione  contenente  la  qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento  richiesto  accompagnata  dalla propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed  edilizie e  di conseguenza  formula una motivata proposta all’autorità  preposta all’emanazione del provvedimento conclusivo.(55)
 
5. Qualora  nel termine  di  sessanta  giorni  sopraindicato  non vengano formulati  dai competenti  organi comunali  i  prescritti pareri, il  responsabile del  procedimento è  tenuto comunque  a formulare la proposta di cui al comma 4.
 
5 bis.  Nel caso  in cui  all’istanza di concessione edilizia non siano  stati   allegati  tutti   gli  atti  di  assenso  comunque denominati di  altre amministrazioni,  necessari per l’esecuzione dei lavori,  il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti  dai commi  4 e  5  del  presente  articolo, acquisisce gli  atti di  assenso medesimi  entro sessanta  giorni dalla presentazione della istanza, ovvero indice a tal fine entro venti giorni dalla presentazione della stessa, una conferenza dei servizi ai  sensi degli  articoli 14,  14 bis,  14 ter, 14 quater della legge  7 agosto  1990, n. 241 come da ultimo modificata con legge 24  novembre 2000,  n. 340,  nonché ai  sensi della  legge regionale 3  settembre 1996,  n. 76  (Disciplina degli accordi di programma e  delle conferenze  dei servizi)  al fine di acquisire tali  atti   di  assenso,  nei  tempi  e  con  le  modalità  ivi disciplinate.(57)
 
5 ter. Il provvedimento finale, da notificare all’interessato, è adottato dall’autorità comunale competente entro quindici giorni dalla proposta  di cui  al comma 4, dal ricevimento degli atti di assenso ovvero  dall’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 5 bis. Dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia è data   notizia   al   pubblico   mediante   affissione   all’albo pretorio.(57)
 
5 quater.  I termini  di cui  ai commi 4 e 5 bis sono raddoppiati per i  progetti particolarmente  complessi  secondo  la  motivata risoluzione del  responsabile  del  procedimento  da  comunicarsi immediatamente all’interessato.(57)
 
6. Abrogato.(58)
 
7.  Decorso   inutilmente  il   termine  per   l’emanazione   del provvedimento conclusivo,  l’interessato può, con atto trasmesso in plico  raccomandato  con  avviso  di  ricevimento,  richiedere all’autorità competente  di adempiere  entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
 
8. Decorso  inutilmente anche  il termine  di  cui  al  comma  7, l’interessato  può   inoltrare  istanza   al  difensore   civico comunale, ove  costituito, ovvero  al difensore civico regionale, il  quale   nomina,  entro   i  quindici  giorni  successivi,  un commissario "ad  acta" che  nel termine di sessanta giorni adotta il provvedimento.
 
9. Gli oneri finanziari relativi all’attività del commissario di cui al presente articolo sono a carico del comune.
 
10. Alle  varianti alle  concessioni  edilizie  si  applicano  le disposizioni previste  per il  rilascio delle concessioni. Per le varianti in  corso d’opera  sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito  del   progetto  dell’opera  così  come  effettivamente realizzata, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) che siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati né con   le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;
b) che  non comportino modifiche della sagoma né innovazioni che    incidano  sui  parametri  urbanistici  e  sulle  dotazioni  di  standard;
c) che non si tratti di beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 490/1999. 
In tali  casi,  l’eventuale  conguaglio  del  contributo  di  cui all’articolo 18,  determinato con riferimento alla data dell’atto abilitativo, è  effettuato contestualmente  agli adempimenti  di cui all’articolo  11 e  comunque prima della scadenza del termine di validità dell’atto abilitativo. (60)
 
11. Per le opere ricadenti nell’ambito d’applicazione del decreto legislativo 14  agosto 1996,  n. 494  (Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente  le prescrizioni  minime di  sicurezza e di salute nei  cantieri  temporanei  o  mobili),  l’efficacia  della concessione edilizia è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente  o del  responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 3, 11, 12 e 13 dello stesso decreto legislativo, nonché, per le imprese, delle disposizioni relative alla applicazione delle norme tecniche di settore vigenti(61)
 
Art. 8(62)
Abrogato
 
Art. 9 - Procedura per la denuncia di inizio dell’attività
1. Almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o  chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia dell’inizio dell’attività, accompagnata da:
a) una dettagliata relazione a firma di professionisti abilitati,  che asseverino  la conformità  delle opere da realizzare agli  strumenti urbanistici  adottati o  approvati ed ai regolamenti edilizi  vigenti,   nonché  il   rispetto  delle   norme   di   riferimento vigenti;
b) gli  elaborati progettuali  e la  descrizione dello  stato  di   fatto dell’immobile oggetto dei lavori;
c) ogni  parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato,   necessario per  poter eseguire  i lavori,  salvo che il comune  provveda direttamente.
In  caso  di  richiesta  di  integrazioni  documentali  ai  sensi dell’articolo 6,  comma 3,  il termine  di cui  al presente comma decorre  nuovamente   per  intero   a  partire   dalla  data   di presentazione della documentazione integrativa.(63)
 
2. Per  le opere ricadenti nell’ambito d’applicazione del decreto legislativo 14  agosto 1996,  n. 494, nella denuncia è contenuto l’impegno a  comunicare al  comune  l’osservanza,  da  parte  del
committente o  del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli  articoli 3,  11, 12  e 13  dello stesso  decreto legislativo, nonché, per le imprese, delle disposizioni relative alla  applicazione  delle  norme  tecniche  di  settore  vigenti. L’inosservanza  di   detti  obblighi   impedisce   l’inizio   dei lavori.(64)
 
3. Nel  caso di  varianti in  corso d’opera,  l’interessato  deve presentare una nuova denuncia di inizio attività, descrivendo le variazioni apportate  all’intervento originario.  Per le varianti in corso  d’opera di  cui all’articolo  7, comma  10 si applicano esclusivamente gli obblighi ivi previsti
 
4. Il  termine per  l’inizio dei  lavori  non  può,  a  pena  di decadenza,  essere   superiore  ad   un  anno   dalla   data   di presentazione della  relativa denuncia. Il termine di ultimazione di cui  all’articolo 11,  comma 1,  entro il  quale l’opera  deve essere abitabile  o agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data  anzidetta. Qualora  i lavori non vengano ultimati nei termini,  l’interessato   deve  presentare   una  nuova  denuncia concernente la parte non ultimata.(66)
 
5. Ai fini della relazione asseverata e delle integrazioni di cui al comma  1, i  professionisti competenti assumono la qualità di persona esercente  un servizio  di pubblica  necessità ai  sensi degli articoli  359 e  481 del  codice penale.  In caso  di false attestazioni dei  professionisti, l’autorità comunale competente ne    contestuale  notizia  all’autorità  giudiziaria  ed  al consiglio dell’ordine  di appartenenza  per  l’irrogazione  delle sanzioni disciplinari.  L’autorità comunale competente, entro il termine di  venti giorni  di cui al comma 1, verifica la denuncia d’inizio  attività   ai  sensi  del  comma  1,  e,  qualora  sia
riscontrata l’assenza di uno o più dei presupposti legittimanti, notifica agli  interessati l’ordine  motivato di  non attuare  le trasformazioni previste.  Gli aventi  titolo  hanno  facoltà  di presentare una  nuova denuncia  di  inizio  attività  o  rendere idonea quella presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti  mediante  modificazioni  o  integrazioni  dei progetti   delle   previste   trasformazioni,   ovvero   mediante l’acquisizione dei  pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari  per poter eseguire i lavori; in tale ultimo caso il  termine di  cui al  comma 1  può essere ridotto secondo quanto disposto dal regolamento edilizio.(67)
 
5 bis.  Presso il cantiere sono depositate le copie delle denunce di inizio attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce  stesse, il piano di sicurezza, nonché l’elenco di quanto altro prescritto per comporre e corredare i progetti delle trasformazioni   e    le    attestazioni    dei    professionisti abilitati.(68)
 
6. Il  superamento del  termine di venti giorni di cui al comma 1 non preclude,  in ogni  caso,  la  potestà  di  controllo  della pubblica  amministrazione   e   la   adozione   dei   conseguenti provvedimenti  sanzionatori.   L’autorità  comunale   competente procede comunque,  nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 28,  al controllo,  anche a  campione, delle denunce d’inizio delle  attività. Nei  casi  di  false  attestazioni  di conformità,  l’autorità   comunale  competente   provvede  alla applicazione delle  disposizioni di cui al titolo V relative alle corrispondenti opere eseguite senza titolo abilitativo.(69)
 
Art. 10 - Commissione edilizia - Norma di raccordo con la legge regionale 2 novembre 1979, n. 52
1. Ai  sensi della  legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), articolo 41, comma 1, il comune può  deliberare di  istituire  la  Commissione  edilizia, determinando inoltre,  ai sensi dell’articolo 4, terzo comma, del decreto legge  5 ottobre  1993, n.  398 convertito  dalla legge 4 dicembre 1993,  n. 493  (Disposizioni per  l’accelerazione  degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei  procedimenti   in  materia  edilizia),  i  casi  in  cui  la commissione non  deve essere sentita nel procedimento di rilascio della concessione edilizia.
 
2. Se  il comune  non  istituisce  la  Commissione  edilizia,  le funzioni attribuite  alla Commissione  edilizia  integrata  dalla legge regionale  2 novembre  1979, n.  52 (Sub-delega  ai  comuni delle funzioni  amministrative riguardanti  la  protezione  delle bellezze naturali)  sono svolte  da un  collegio composto dai tre membri nominati dal Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1,  della stessa  legge. Il parere del collegio, espresso a maggioranza, deve  recare menzione  dei  voti  espressi  e  delle relative motivazioni.  I compensi  ai membri  del  collegio  sono determinati dal  comune in conformità con gli altri organismi di consulenza tecnica comunali.
 
Art. 11 - Ultimazione dei  lavori. Certificato  di conformità. Certificato di abitabilità  o agibilità.  Inizio di  esercizio di attività produttive
1.  Ad   ultimazione  dei   lavori,  i  professionisti  abilitati certificano la  conformità dell’opera  al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso.(70)
 
2. La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è  necessaria, oltre  che per  le nuove costruzioni, anche:
a) in  conseguenza dell’esecuzione  di lavori di ristrutturazione   edilizia o  di ampliamento  e che riguardino parti strutturali degli edifici;
b) in   conseguenza  dell’esecuzione  di  lavori  di  restauro  o  ristrutturazione  edilizia  o  di  ampliamento  contestuali  a  mutamento di destinazione d’uso.
 
3. Nei  casi previsti  dal comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1, ovvero applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo V, l’abitabilità
o  agibilità  dei  locali  è  attestata  da  un  professionista abilitato unitamente  alla conformità  con  le  norme  igienico-sanitarie. L’abitabilità  o agibilità  decorrono dalla  data in cui perviene al comune l’attestazione.(71)
 
4. Entro  centottanta giorni  dalla  data  in  cui  è  pervenuta l’attestazione  di   cui  al   comma  3,   l’autorità   comunale competente, tramite  l’azienda USL,  dispone ispezioni,  anche  a campione, al  fine di  verificare i  requisiti di  abitabilità e agibilità delle  costruzioni. A tal fine fornisce periodicamente all’azienda USL le informazioni necessarie.(72)
 
5. Per  l’inizio di  esercizio di  un’attività produttiva  resta fermo quanto  previsto dall’articolo 48 del DPR n. 303 del 1956 e dall’articolo 216  del Testo  unico delle  leggi  sanitarie,  nel rispetto  delle   procedure  disciplinate   dal   DPR   447/1998. L’interessato,    attraverso  il  comune,  ovvero  attraverso  lo sportello unico  istituito ai  sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 31 marzo  1998,   n.  112   (Conferimento  di   funzioni  e  compiti amministrativi dello  Stato alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del  capo I  della legge  15 marzo  1997, n. 59), può richiedere  alle   strutture  tecniche   competenti  in   materia sanitaria ed  ambientale pareri preventivi sugli eventuali lavori edilizi all’avvio dei procedimenti di cui al presente titolo.
 
TITOLO III - ATTRIBUZIONE AI  COMUNI DELLE  FUNZIONI  AMMINISTRATIVE  RELATIVE ALLE COSTRUZIONI  CON  PARTICOLARI  STRUTTURE  E  DISCIPLINA  DEI CONTROLLI SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO
 
Art. 12 - Attribuzione ai  comuni delle  funzioni relative alle costruzioni di cui  alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n.64
1. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  titolo  costituiscono applicazione della  legge 2  febbraio 1974,  n. 64 (Provvedimenti per le  costruzioni con  particolari  prescrizioni  per  le  zone sismiche), relativamente  alla disciplina dell’attività edilizia nelle zone  dichiarate sismiche  ai sensi  dell’articolo 3  della stessa legge  nonché della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la  disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica). 
 
2. Le  funzioni attribuite  agli uffici tecnici regionali in base alle  leggi  1086/1971  e  64/1974,  sono  attribuite  ai  comuni competenti per  territorio a  far data  dal  quindicesimo  giorno successivo alla  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della Regione delle istruzioni tecniche di cui all’articolo 13.
 
3. Sono  inoltre attribuite  ai comuni,  a far  data dallo stesso termine, le funzioni del Presidente della Giunta regionale di cui  all’articolo  25   della  legge   64/1974.  Tali   funzioni  sono esercitate  previo   parere  degli   uffici   tecnici   regionali competenti.
 
4.  Gli  uffici  tecnici  regionali  restano  competenti  per  le funzioni tecniche  relative ai controlli di cui all’articolo 16 e in attuazione della legge 64/1974.
 
Art. 13 - Istruzioni tecniche  regionali per  i controlli sulle costruzioni in zone soggette al rischio sismico
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale  approva, su proposta della Giunta regionale, apposite istruzioni  tecniche per i controlli di cui all’articolo 16, al fine di disciplinare in particolare: 
a) la  dimensione del campione ai fini del controllo dei progetti    depositati e  delle relative  opere, nonché  i criteri  e  la    frequenza del  sorteggio, che  potrà essere articolato, sulla    base delle  valutazioni del  rischio sismico,  anche a livello    comunale ai fini della prevenzione dei danni da terremoto; 
b) le  modalità di  controllo per  l’accertamento di  merito dei    progetti sottoposti a controllo ivi compresi i controlli sulle  opere in corso;
c) il  contenuto ed  i requisiti  di completezza  degli elaborati    progettuali, per  i diversi tipi di intervento, fermi restando  gli obblighi previsti dalla normativa statale vigente; 
d) le modalità per la presentazione dei progetti; 
e) i  criteri e  le procedure  per la  redazione e  la tenuta del   giornale dei lavori di cui al comma 1 dell’articolo 15.
 
Art. 14 - Elaborati progettuali e deposito dei progetti
1. Per  le opere  sottoposte alle disposizioni di cui al presente titolo il  progetto esecutivo  è corredato  da una dichiarazione nella quale il progettista assevera che:
a) il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme tecniche    di  cui   alla  legge   64/1974,   comprensive   dei   decreti    ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 1 e 3 della citata  legge;
b) nel  caso di  interventi sugli  edifici esistenti, il progetto risulta classificato di adeguamento ovvero di miglioramento in   conformità a  quanto disposto  dalle norme  tecniche  di  cui    all’articolo 3 della legge 64/1974;
c) gli   elaborati    progettuali    possiedono  i  requisiti  di   completezza di  cui all’articolo  17 della legge 64/1974, come   specificati dalle  istruzioni tecniche  di cui all’articolo 13    della presente legge;
d) sono  state rispettate le speciali prescrizioni concernenti le    strutture,    eventualmente    contenute    negli    strumenti   urbanistici, relative alla fattibilità degli interventi. 
Il progettista,  attraverso la  dichiarazione, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità. 
 
2. Il  progetto e  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  sono depositati presso il comune:
a) contestualmente alla domanda della concessione edilizia di cui    all’articolo  7,   o  dell’autorizzazione   edilizia  di   cui    all’articolo  8,  nelle  aree  per  le  quali  non  sia  stata    approvata la  carta  della  fattibilità,  ovvero  nelle  aree    classificate di fattibilità 3 o 4;
b) prima  del  ritiro  della  concessione  o  dell’autorizzazione    edilizia nelle aree diverse da quelle di cui alla lettera a); 
c) contestualmente  alla denuncia  di  inizio  attività  di  cui   all’articolo 9.
 
3. Nell’attestazione  di avvenuto  deposito il  comune  certifica anche il rispetto dell’adempimento di cui al presente articolo.
 
4. Le  varianti, ancorché  in corso  d’opera,  che  rispetto  al progetto originario  modificano sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche  sulla struttura,  sono subordinate  ad un  nuovo deposito prima dell’inizio dei relativi lavori.
 
5. Per  l’inizio dei lavori non è necessaria l’autorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 64/1974.
 
Art. 15 - Realizzazione dei lavori
1. Nei  cantieri, dal giorno dell’inizio dei lavori fino a quello della  loro   ultimazione,  devono  essere  conservati  gli  atti  restituiti con vidimazione del comune, datati e firmati anche dal costruttore e  dal  direttore  dei  lavori  nonché  un  apposito giornale dei lavori stessi.
 
2. Della  conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti, che debbono  essere sempre  a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile il direttore dei lavori che  è   altresì  tenuto   a  vistare   periodicamente,  ed  in particolare  nelle   fasi  più  importanti  dell’esecuzione,  il  giornale dei lavori.
 
3. Il  direttore dei  lavori, il  costruttore e  il  committente, ciascuno  per   la  parte   di  propria   competenza,  hanno   la responsabilità  della   rispondenza  dell’opera   realizzata  al progetto nonché  alle sue  eventuali  varianti,  dell’osservanza delle  prescrizioni   di  esecuzione  contenute  negli  elaborati progettuali, della  qualità dei materiali impiegati e della posa in opera degli elementi prefabbricati.
 
4. A  lavori ultimati  è redatta  dal direttore  dei lavori,  in duplice copia, la relazione finale prevista dall’articolo 6 della legge 1086/1971,  anche nel  caso in  cui siano  state  impiegate strutture diverse  da quelle  in conglomerato cementizio armato o in metallo.
 
5. Detta  relazione è  depositata, entro  il termine  di  trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, presso il comune che ne restituisce copia con l’attestazione dell’avvenuto deposito.
 
6. Per  le opere  in conglomerato  cementizio armato  a struttura metallica, la denuncia dei lavori e la presentazione dei relativi progetti nei modi e nei termini della presente legge, sono valide anche agli effetti dell’articolo 4 della legge 1086/1971.
 
Art. 16 - Controlli e collaudi
1. I  controlli sono  effettuati a  campione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla deliberazione consiliare di cui  all’articolo 13,  fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo e dall’articolo 17, secondo comma.
 
2. I controlli possono essere motivatamente estesi a progetti non rientranti nel  campione, in ragione della loro rilevanza ai fini della sicurezza.
3. Il  collaudatore attesta, ai sensi della normativa vigente, la conformità  del   progetto  e   dell’opera   alle   prescrizioni antisismiche di  cui  alla  legge  64/1974  e  alle  prescrizioni relative alle  opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso  ed   a  struttura   metallica  di  cui  alla  legge 1086/1971.
 
Art. 17 - Rilascio delle  concessioni e autorizzazioni in sanatoria in zone soggette al rischio sismico
1. Ai fini dell’accertamento di conformità per il rilascio delle concessioni e  autorizzazioni in sanatoria di cui gli adempimenti previsti dalle  leggi 1086/1971  e 64/1974,  si intendono assolti tramite  il   deposito  della   certificazione,  da   parte   del progettista, del  rispetto di  tutte le prescrizioni recate dalle leggi suddette, nonché dal certificato di collaudo ove richiesto ai sensi della normativa vigente.
 
2. Le  opere  di  cui  al  presente  articolo  sono  escluse  dal campionamento   di    cui   all’articolo    16   e   sono   tutte obbligatoriamente assoggettate al controllo.
 
3. Restano  ferme le  sanzioni previste  dalle  leggi  1086/1971, 64/1974 e 47/1985.
 
TITOLO IV - CONTRIBUTI
 
Art. 18 - Contributo relativo alle concessioni edilizie  ed alle denunce di inizio dell’attività
1. La  concessione comporta  la corresponsione,  di un contributo commisurato all’incidenza  delle spese  di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
 
2.  La   denuncia  di   inizio  dell’attività   comporta(76)  la corresponsione di  un contributo  commisurato alla sola incidenza delle spese  di urbanizzazione,  ad eccezione degli interventi di cui all’articolo  4, comma  1, lettera  a)  e  comma  2,  lettera d)(77), per  i quali  è dovuto  anche il  contributo relativo al costo di costruzione.
 
Art. 19 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione
1. Gli  oneri di  urbanizzazione sono  dovuti in  relazione  agli interventi, soggetti  a concessione,   o  a  denuncia  di  inizio dell’attività, che  comportano nuova  edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di: 
a) aumento delle superfici utili degli edifici;
b) mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili;
c) aumento del numero di unità immobiliari.
 
1 bis.  Ai sensi  della presente  legge, per  superficie utile si  intende la  superficie effettivamente  calpestabile, misurata  al netto di  murature, pilastri,  tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre e scale.(79)
 
2. Gli  oneri di  urbanizzazione devono  intendersi riferiti alle  opere  di   urbanizzazione   primaria   e   secondaria   definite dall’articolo  4   della  legge   29  febbraio   1964,   n.   847 (Autorizzazione ai  Comuni e  loro Consorzi a contrarre mutui per l’acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.167), modificato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,  alle   opere  necessarie   al  superamento  delle  barriere architettoniche  negli  spazi  pubblici  nonché  alle  opere  di  infrastrutturazione generale comunque a carico del comune.
 
3. Il Consiglio regionale individua con apposito atto le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere  un  contributo   ai  soggetti  realizzatori.  Contestualmente  il Consiglio determina  altresì i criteri generali per l’erogazione del contributo.(80)
 
4. Ai  fini della  determinazione dell’incidenza  degli oneri  di urbanizzazione primaria  e secondaria,  si applicano  le  tabelle  allegate alla presente legge.
 
5. La  Giunta regionale  provvede ad  aggiornare ogni cinque anni dette tabelle.
 
6. Ai  costi medi  regionali, fino  agli aggiornamenti  di cui al  comma 5,  si  applicano  annualmente  le  variazioni  percentuali dell’indice dei prezzi al consumo, determinate dall’ISTAT, per il mese di novembre sul corrispondente mese dell’anno precedente.
 
7. Gli  aggiornamenti di  cui ai  commi 5  e 6 si applicano senza ulteriori atti  alle richieste  ed alle  dichiarazioni presentate successivamente al 1 gennaio dell’anno seguente.
 
Art. 20 - Determinazione del costo di costruzione
1. Il costo di costruzione di cui all’articolo 18, comma 1, per i nuovi edifici  è  determinato  ogni  cinque  anni  dalla  Giunta regionale  con  riferimento  ai  costi  massimi  ammissibili  per l’edilizia agevolata, definiti a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo  4 della  legge 5  agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale).
 
2. Con  gli stessi  provvedimenti di  cui al  comma 1,  la Giunta regionale  identifica   classi  di  edifici  con  caratteristiche superiori a  quelle considerate  nelle  vigenti  disposizioni  di legge per  l’edilizia agevolata,  per le  quali sono  determinate maggiorazioni del  detto  costo  di  costruzione  in  misura  nonsuperiore al 50 per cento.
 
3. Nei  periodi intercorrenti  tra le  determinazioni di  cui  al comma 1,  ovvero in  eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di  costruzione è  adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione  dell’intervenuta variazione  dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
 
4. Il  contributo afferente  alla concessione comprende una quota del costo  di costruzione,  variabile dal  5 per  cento al 20 per cento, determinata  in funzione  delle  caratteristiche  e  delle tipologie  delle   costruzioni  e   della  loro  destinazione  ed ubicazione, sulla  base di  quanto indicato nell’apposita tabella allegata.
 
5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti, il  comune può  determinare costi di costruzione come quota percentuale di quello delle nuove costruzioni, in relazione alla classificazione  degli interventi  effettuata  dallo  stesso comune.(81)
 
Art. 21 - Edilizia convenzionata
1. Per  gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici  esistenti, ai  sensi del  comma 1  dell’articolo 7 della legge  10/1977, il  contributo di  cui all’articolo  18  è ridotto  alla   sola  quota   di  cui   all’articolo  19  qualora l’interessato(82)  si   impegni,  a   mezzo  di  una  convenzione stipulata con  il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione  determinati nel  rispetto  della  convenzione  tipo prevista dall’articolo 22.(11)
 
2. Nella  convenzione può  essere prevista la diretta esecuzione a parte dell’interessato delle opere di urbanizzazione, in luogodel pagamento  della quota  di cui  al primo  comma; in  tal caso debbono essere  descritte le  opere da  eseguire  e  precisati  i termini e le garanzie per l’esecuzione delle opere medesime.
 
4. Può  tenere  luogo  della  convenzione  un  atto  unilaterale d’obbligo con  il quale   si  impegna ad  osservare le condizioni stabilite nella  convenzione tipo  ed a corrispondere nel termine stabilito la  quota relativa  alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.
 
5. La  convenzione o l’atto d’obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese.
 
Art. 22 - Convenzione tipo
1. Abrogato(86)In relazione agli interventi di edilizia abitativa di cui  all’articolo 21,  con  atto  della  Giunta  regionale  è approvata(87) una convenzione tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché  i parametri,  definiti con  meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo, in ordine essenzialmente:
a) all’indicazione   delle    caratteristiche    tipologiche    e    costruttive degli alloggi;
b) alla  determinazione dei  prezzi di  cessione  degli  alloggi,   sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma  1, della  costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché  delle spese  generali, comprese  quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del    valore desunto  dai  prezzi  fissati  per  la  cessione  degli   alloggi;
d) alla  durata di validità della convenzione non superiore a 30  e non inferiore 20 anni;
d bis)  alla determinazione  del costo  delle aree in misura tale che la  sua incidenza  non superi il 20 per cento del costo di  costruzione di cui all’articolo 20 della presente legge.(88)
 
3. I  prezzi di  cessione ed  i canoni  di locazione  determinati nelle convenzioni  ai sensi  del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli  indici ufficiali  ISTAT dei  costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
 
4.  Ogni  pattuizione  stipulata  in  violazione  dei  prezzi  di cessione e  dei  canoni  di  locazione  è  nulla  per  la  parte eccedente.
 
Art. 23 - Concessione e denuncia d’inizio dell’attività a titolo gratuito
1. Il  contributo di  cui  all’articolo  18  non  è  dovuto  nei seguenti casi:
a) per  le opere  da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese    le residenze,  in funzione  della conduzione del fondo e delle   esigenze dell’imprenditore  agricolo a  titolo principale,  ai   sensi dell’articolo  12 della  legge 9  maggio  1975,  n.  153   (Attuazione delle  direttive  del  Consiglio  delle  Comunità  europee per la riforma dell’agricoltura);
b) per  gli impianti,  le attrezzature,  le opere  pubbliche o di  interesse pubblico  realizzate dai soggetti competenti nonché  per le  opere di  urbanizzazione, eseguite  anche da privati o   privato  sociale,  in  attuazione  di  strumenti  urbanistici,   previa, in questo caso, convenzione con il comune che assicuri   l’interesse pubblico;
c) per  le opere  da realizzare  in  attuazione  di  norme  o  di  provvedimenti emanati in occasione di pubbliche calamità;
d) per  la  realizzazione  degli  spazi  di  parcheggio  e  delle   autorimesse pertinenziali all’interno dei perimetri dei centri  abitati.
 
2. La quota di contributo relativa al costo di costruzione non è dovuta nei seguenti casi:
a) per  gli interventi  da realizzare  su immobili  di proprietà  dello Stato;
b) per  gli interventi  di ristrutturazione  e di ampliamento, in  misura  non   superiore  al   venti  per   cento,  di  edifici  unifamiliari; è facoltà del comune disciplinare, nel proprio   regolamento   edilizio,   le   caratteristiche   di   edificio   unifamiliare, sulla  base di  criteri di  abitabilità  di  un   nucleo familiare medio;
c) per    le  modifiche  interne  necessarie  per  migliorare  le   condizioni  igieniche   delle  abitazioni,   nonché  per   la   realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili  a  seguito   della  installazione   di  impianti   tecnologici   necessari per le esigenze delle abitazioni;
d) per  gli interventi  di ristrutturazione  che  non  comportino  aumento delle  superfici utili  e mutamento della destinazione   d’uso, quando l’interessato si impegni, mediante convenzione o   atto d’obbligo  unilaterale a  praticare prezzi  di vendita  e   canoni di  locazione degli alloggi concordati con il comune ed   a  concorrere   negli  oneri   di  urbanizzazione;  il  comune   disciplina i  casi di  esonero  motivato  dal  contributo  non   condizionato alla sottoscrizione della convenzione o dell’atto  unilaterale d’obbligo.
 
Art. 24 - Contributi relativi  ad  opere  o  impianti  non  destinati  alla residenza
1. La  realizzazione  di  interventi  relativi  a  costruzioni  o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione  di beni  ed alla  presentazione  di  servizi comporta la  corresponsione di  un contributo pari alla incidenza delle  opere   di  urbanizzazione,   di  quelle   necessarie   al trattamento e  allo smaltimento  dei rifiuti  solidi,  liquidi  e gassosi e  di quelle  necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano  alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita  con deliberazione  del Consiglio comunale in base a parametri che  la Regione  definisce  in  relazione  ai  tipi  di attività produttiva.
 
2. La  realizzazione di  interventi relativi(90)  a costruzioni o impianti  destinati   ad  attività   turistiche,  commerciali  e direzionali comporta  la corresponsione  di  un  contributo  pari all’incidenza, delle  opere  di  urbanizzazione,  determinata  ai sensi dell’articolo 19, nonché una quota non superiore al 10 per cento del  costo documentato  di costruzione  da  stabilirsi,  in relazione ai  diversi tipi  di attività,  con deliberazione  del Consiglio comunale.
 
3. Qualora la destinazione d’uso delle opere indicate nei commi 1 e 2,  nonché di  quelle nelle  zone agricole  previste,  vengacomunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori,  il   contributo   è   dovuto   nella   misura   massima corrispondente   alla   nuova   destinazione,   determinata   con riferimento, al momento della intervenuta variazione.
 
Art. 25 - Versamento del contributo
1. Il  contributo di cui all’articolo 18 è corrisposto al comune all’atto del  ritiro della  concessione o,  nel caso  di denuncia d’inizio dell’attività,  entro i  venti giorni  successivi  alla presentazione della stessa.(91)
 
2. Abrogato(92)
 
3. Il  contributo di  cui al  comma 1  è  calcolato  dal  comune all’atto del  rilascio del provvedimento di concessione; nel caso di  denuncia   d’inizio   dell’attività   sono   calcolate   dal progettista abilitato all’atto della denuncia. (93)
 
4. Il contributo può essere rateizzato(94) in non più di 6 rate semestrali. Gli obbligati sono tenuti a prestare al comune idonee garanzie fideiussorie.
 
Art. 26 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune
 
1. Sulla  base delle  tabelle di  cui all’articolo  19, il comune determina,  per   le  diverse   parti  del   proprio  territorio, l’incidenza degli  oneri relativi  alle opere  di  urbanizzazione primaria e secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che  gli interventi  comportano, in  base ai  seguenti fattori:
a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione    praticati nel  comune e  i costi  medi  aggiornati  risultanti    dalle tabelle regionali; 
b) entità    degli    interventi,    relativi    alle  opere  di    urbanizzazione, previsti  dai programmi poliennali delle opere    pubbliche comunali; 
c) tipologie degli interventi di recupero;
d) destinazioni d’uso;
e) stato  e consistenza  delle opere  di urbanizzazione esistenti   nelle diverse parti del territorio comunale.
 
2. Le  determinazioni comunali  di cui  al comma 1 danno conto in modo esplicito  dell’incidenza dei  singoli fattori e non possono determinare variazioni  superiori al 70 per cento dei valori medi definiti in base alle tabelle parametriche regionali.
 
3. Per  gli interventi  nei  piani  per  l’edilizia  economica  e popolare di  cui alla  legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire  l’acquisizione di  aree fabbricabili per l’edilizia economica e  popolare) e  successive modificazioni, il contributo di cui  all’articolo 18  è commisurato  alla sola  quota di  cui all’articolo 19  ed  è  assorbente  del  costo  delle  opere  di urbanizzazione di  cui all’articolo  35, comma  8, lettera  a), e comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
 
4. Gli  interventi nei  piani per  insediamenti produttivi di cui all’articolo 27  della legge  865/1971, sono  realizzati a titolo gratuito  fatta   eccezione  per   le  destinazioni   turistiche, commerciali, direzionali,  per le  quali si  applica il  comma  2 dell’articolo 24.  Gli oneri  per l’urbanizzazione  primaria e la  competente quota  per la  secondaria sono  computati per l’intero nel costo  relativo alla  cessione dell’area in proprietà o alla concessione in  diritto di  superficie.  Nel  costo  suddetto  è  altresì computata l’incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e
di quelle  necessarie alla  sistemazione  dei  luoghi  ove  siano alterate le  caratteristiche. Tale  incidenza è  determinata dal  comune sulla  base dei  parametri di  cui alla  apposita  tabella allegata alla presente legge e soggetti agli aggiornamenti di cui all’articolo 19.
 
5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di  piani   attuativi   di   iniziativa   privata   a   carattere  residenziale, direzionale,  commerciale, turistico, industriale e  artigianale, le  opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico  dei privati  proponenti; in  tal caso  la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione primaria non è più dovuta.
 
6. Le  denunce di  inizio dell’attività  per il  mutamento delle destinazioni d’uso  degli immobili, in assenza di opere edilizie,  sono onerose  nelle fattispecie  e  nelle  aree  individuate  dai comuni nei  piani  della  distribuzione  e  localizzazione  delle funzioni previsti  dalla legge  regionale, e solamente in caso di  incremento dei carichi urbanistici.(95)
 
7. Gli  oneri di cui al comma 6 non possono in ogni caso superare quelli previsti  per gli interventi di ristrutturazione edilizia. I comuni,  con gli  atti di  cui alla  LR 39/1994 come modificata dalla presente  legge, possono  individuare fattispecie e zone in cui,  al   fine  di   agevolare  il   riequilibrio  funzionale  o  salvaguardare attività  di interesse  sociale  o  culturale,  il mutamento di destinazione d’uso avviene a titolo gratuito. 
 
8. I  comuni, contestualmente  al  piano  della  distribuzione  e  localizzazione delle  funzioni o all’ordinanza transitoria di cui all’articolo 6  della LR  39/1994 come  modificata dalla presente legge, definiscono  mediante apposite  tabelle l’incidenza  degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione: 
a) alle    destinazioni    di    zona  previste  dagli  strumenti    urbanistici; 
b) alle destinazioni d’uso regolamentate;
c) alle  previsioni di  realizzazione di  opere di urbanizzazione  primaria e  secondaria contenute  nei  piani  e  programmi  di  attuazione degli strumenti urbanistici.
 
9. Al  di fuori  dei casi di gratuità di cui all’articolo 23, il comune  determina   l’incidenza  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria e  secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui  all’articolo 18, quando l’intervento sia relativo a: 
a) immobili  soggetti alla  disciplina della  legge regionale  14     aprile  1995,   n.  64   (Disciplina   degli   interventi di  trasformazione urbanistica ed  edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola);
b) ogni altro tipo di immobile per il quale il contributo non sia   altrimenti determinato.
 
10. Ai  fini del  presente articolo  i volumi e le superfici sono calcolati secondo  le norme  degli strumenti  urbanistici  e  dei regolamenti edilizi comunali.
 
11. A  scomputo totale  o parziale  del contributo,  ai fini  del rilascio della  concessione o  della presentazione della denuncia di inizio dell’attività, è facoltà dell’interessato obbligarsi a  realizzare  direttamente  opere   di  urbanizzazione  con  le modalità e le garanzie stabilite dal comune.(96)
 
12. Restano salve le agevolazioni previste da normative speciali.
 
TITOLO V - SANZIONI
 
Art. 27 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo
1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui agli articoli 19 e 20 comporta:
a) l’aumento  del contributo in misura pari al  per cento qualora    il versamento  del contributo  sia effettuato  nei  successivi    centoventi giorni;
b) l’aumento  del contributo in misura pari al  per cento quando,    superato il  termine di  cui alla  lettera a),  il ritardo  si    protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l’aumento  del contributo in misura pari al  per cento quando,    superato il  termine di  cui alla  lettera b),  il ritardo  si    protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
 
2. Le misure di cui al primo comma non si cumulano.
 
3. Nel  caso di  pagamento rateizzato gli aumenti di cui al primo comma si  applicano ai  ritardi nei  pagamenti delle singole rate fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis(98).
 
4. Decorso  inutilmente il  termine di  cui alla  lettera c)  del primo comma,  il comune  provvede alla  riscossione coattiva  del complessivo credito.
 
4 bis.  Qualora siano  state prestate  garanzie fideiussorie  che consentano l’escussione immediata e diretta per ciascuna rata, il comune riscuote  gli importi  dovuti dopo la scadenza del termine per il  pagamento e  non  si    luogo  all’applicazione  della sanzione di cui al presente articolo.(99)
 
Art. 28 - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
1.  Il  comune  vigila  sull’attività  urbanistico-edilizia  per assicurarne la  rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni  degli strumenti  urbanistici ed alle modalità esecutive contenute  nella concessione o nella denuncia di inizio dell’attività.(100)
 
2. L’autorità  comunale competente,  quando accerti l’inizio, di opere eseguite  senza  titolo  su  aree  assoggettate,  da  leggi statali, regionali  o  da  altre  norme  urbanistiche  vigenti  o adottate, a  vincolo di  inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici  ovvero ad  interventi  di  edilizia  residenziale pubblica di  cui alla  legge 167/1962, e successive modificazioni ed integrazioni,  provvede alla demolizione e al ripristino dello  stato dei  luoghi. Qualora  si tratti  di aree  assoggettate alla  tutela di  cui alla  legge regionale  31 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della  Toscana), o  appartenenti ai  beni  disciplinati
dalla legge  16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del RD 22 maggio  1924, n.  751, riguardante  il riordinamento degli usi civici), nonché  delle aree di cui al D.Lgs. 490/1999, l’autorità comunale competente  provvede alla  demolizione ed  al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le  quali possono  eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
 
3. Ferma  rimanendo l’ipotesi  prevista dal  comma 2, qualora sia constatata, dai  competenti uffici comunali, l’inosservanza delle norme, delle  prescrizioni e  delle modalità  di  cui  al  primo comma, l’autorità  comunale ordina  l’immediata sospensione  dei lavori,  che  ha  effetto  fino  all’adozione  dei  provvedimenti definitivi  di   cui  ai   successivi  articoli,  da  adottare  e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.
 
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in  cui   vengono  realizzate   le  opere   non  sia  esibito  il corrispondente titolo  abilitativo  o  la  sua  riproduzione,  in conformità a  quanto previsto  dall’articolo 6  del decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni  legislative e  regolamentari  in  materia  di documentazione amministrativa),(102) ovvero non sia stato apposto il prescritto  cartello,  ovvero  in  tutti  gli  altri  casi  di presunta  violazione  urbanistico-edilizia,  ne  danno  immediata comunicazione  all’autorità   giudiziaria,  alla   provincia   e
all’autorità  comunale  competente,  la  quale  verifica,  entro trenta giorni,  la regolarità  delle opere  e dispone  gli  atti conseguenti.
 
Art. 29 - Opere di amministrazioni statali
1. Per  le opere  eseguite da  amministrazioni  statali,  qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 28, l’autorità comunale competente informa  immediatamente  il  Presidente  della  Giunta regionale e  il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, al quale compete, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, l’adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 28.
 
Art. 30 - Responsabilità del  titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori (104)
1. Il  titolare della  concessione o  della  denuncia  di  inizio dell’attività,   il    committente   e   il   costruttore   sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo,  della conformità  delle opere  alla  normativaurbanistica, alle  previsioni di  piano nonché  - unitamente  al direttore dei lavori - alla concessione o alla denuncia di inizio dell’attività ed  alle modalità  esecutive ivi  stabilite. Essi sono inoltre  tenuti al  pagamento delle  sanzioni  pecuniarie  e solidalmente alle  spese per  l’esecuzione in  danno, in  caso di demolizione  delle   opere  abusivamente  realizzate,  salvo  che
dimostrino di non essere responsabili dell’abuso. 
 
2. Il  direttore dei  lavori non  è responsabile  qualora  abbia contestato agli  altri soggetti  di cui al comma 1, la violazione delle prescrizioni  e delle  modalità  esecutive  contenute  nei titoli abilitativi con esclusione delle varianti in corso d’opera di  cui   all’articolo  39,   fornendo   all’autorità   comunale competente   contemporanea   e   motivata   comunicazione   della violazione stessa. Nei casi di totale  difformità o di variazione essenziale rispetto  ai  titoli  abilitativi,  il  direttore  dei  lavori deve  inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa  all’autorità comunale  competente.  In  caso contrario   quest’ultima   segnala   al   consiglio   dell’ordine professionale di  appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei  lavori, ai  fini dell’applicazione  delle sanzioni disciplinari.
 
Art. 31 - Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali
1. Sono  opere eseguite  in totale  difformità dalla concessione quelle che  comportano la  realizzazione di un organismo edilizio integralmente   diverso    per    caratteristiche    tipologiche, planovolumetriche o  di utilizzazione  da  quello  oggetto  della concessione stessa, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati  nel progetto  e tali  da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
 
2. L’autorità  comunale competente,  accertata  l’esecuzione  di opere in  assenza di  concessione, in  totale  difformità  dalla  medesima ovvero  con variazioni  essenziali, determinate ai sensi dell’articolo  32,   ingiunge  la   demolizione   indicando   nel provvedimento l’area  che eventualmente  verrà acquisita in caso di inottemperanza, ai sensi del comma 3.(105)
 
3. Se  il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino  dello stato  dei luoghi  nel  termine  di  novanta  giorni dall’ingiunzione,  il bene  e l’area  di  sedime,  nonché quella necessaria,  secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione  di opere  analoghe  a  quelle  abusive,  sono acquisiti di  diritto gratuitamente  al  patrimonio  del  comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 
 
4. L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, del  termine   di  cui   al  precedente  comma,  previa  notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per  la trascrizione  nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
 
5.  L’opera   acquisita  deve   essere  demolita   con  ordinanza dell’autorità comunale  competente(106) a spese dei responsabili dell’abuso,  salvo   che  con  deliberazione  consiliare  non  si dichiari l’esistenza  di prevalenti  interessi pubblici  e sempre che l’opera  non contrasti  con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
 
6. Per  le opere  abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a  leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione   gratuita,    nel    caso    di    inottemperanza all’ingiunzione di  demolizione, si  verifica di diritto a favore  delle amministrazioni  cui compete  la vigilanza  sull’osservanza del vincolo.  Tali amministrazioni  provvedono  alla  demolizione delle opere  abusive ed  al ripristino  dello stato  dei luoghi a spese dei  responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione  si verifica  a favore del patrimonio del comune.
 
7.  L’autorità   comunale  competente(107)   redige  e  pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo comunale, l’elenco dei rapporti  comunicati   dagli  ufficiali   ed  agenti  di  polizia giudiziaria  riguardanti   opere   o   lottizzazioni   realizzate abusivamente e  delle relative  ordinanze  di  sospensione  e  lo trasmette  all’autorità   giudiziaria  competente,   l’autorità provinciale competente e al Ministro dei lavori pubblici. 
 
8. In  caso d’inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione  della inosservanza  delle disposizioni  di  cui all’articolo 28 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma  3   del  medesimo  articolo  28,  l’autorità  provinciale competente, nei  successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari  dandone contestuale  comunicazione  alla competente autorità giudiziaria.
 
9. Le  sanzioni previste  al  presente  articolo,  per  le  opere eseguite in  assenza di  concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali,  si applicano  anche  alle  opere  di  cui all’articolo  4,  comma  1,  lettera  a),  eseguite  in  mancanza dell’attestazione di  conformità, in  totale difformità  o  con variazioni essenziali rispetto ad essa.
 
9 bis.  Le disposizioni  dei commi  3, 4 e 5 non si applicano nei casi di addizioni, sopraelevazioni ed opere pertinenziali diverse da quelle  di cui  all’articolo  4  ed  eseguite  in  assenza  di concessione, in  totale difformità  o con variazioni essenziali. In tale ipotesi l’autorità comunale competente provvede ai sensi dell’articolo 33.(108)
 
10. Nel  caso di  inizio dei  lavori in  mancanza  dei  piani  di sicurezza,  come   disciplinati  dall’articolo  12,  comma  1,  e  dall’articolo 13,  comma 1,  del D.Lgs.  494/1996, fatte  salve  le sanzioni penali  previste dalla  legislazione  vigente,  l’organo preposto alla  vigilanza ai  sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626   (Attuazione   delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE, 89/655/CEE,  89/656/CEE,  90/269/CEE,  90/270/CEE,  90/394/CEE  e 90/679/CEE riguardanti  il miglioramento  della sicurezza e della  salute dei  lavoratori sul  luogo di  lavoro), ordina l’immediata sospensione dei lavori fino all’adempimento.
 
10  bis.   Resta   escluso   qualsiasi   effetto   di   sanatoria amministrativa   in    materia   edilizia   in   dipendenza   del  trasferimento a soggetti privati di aree già demaniali.(15) 
 
Art. 32 - Determinazione delle variazioni essenziali
1. Ai  fini  dell’applicazione  dell’articolo  31,  costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel  corso dei  lavori quando  si  verifichi  una  delle seguenti condizioni:
a) un  mutamento della  destinazione  d’uso  che  implichi  altra    destinazione  non   consentita  dallo   strumento  urbanistico    vigente o  adottato, oppure  dal piano  della distribuzione  e    localizzazione delle  funzioni di  cui all’articolo 5 della L.R. 39/1994, come modificata dalla presente legge;
b) un  aumento del volume con destinazione residenziale in misura  superiore:
    1) al 5 per cento da 0 a 1000 metri cubi;
    2) al 2 per cento dai successivi 1001 metri cubi;
c) un aumento della superficie utile  con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore:
   1) al 5 per cento da 0 a 400 metri quadrati;
   2) al 2 per cento dai successivi 401 metri quadrati;
d) la  modifica dell’altezza  dell’edificio in misura superiore a   30  centimetri   qualora  l’altezza  dell’edificio  sia  stata    prescritta in relazione a quella di altri edifici; 
e) la riduzione delle distanze minime dell’edificio fissate nella    concessione  dalle   altre  costruzioni   e  dai   confini  di   proprietà, in  misura superiore  al 10  per cento,  ovvero in   misura superiore  a centrimetri 20 dalle strade pubbliche o di    uso pubblico,  qualora l’allineamento  dell’edificio sia stato    prescritto in relazione a quello di altri edifici;
f) la  violazione delle  norme vigenti  in  materia  di  edilizia  antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.
 
2. Le variazioni concernenti il volume, la superficie e l’altezza costituiscono variazioni  essenziali anche se inferiori ai limiti di cui  alle lettera  b), c)  e d)  del comma  1  ove  comportino aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari.
 
3. Non  possono ritenersi  comunque variazioni  essenziali quelle che incidono  sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici  e  sulla  distribuzione  interna  delle  singole  unità abitative.(16)
 
4. Gli  interventi di  cui al  comma 1,  effettuati  su  immobili sottoposti  a   vincolo   storico,   artistico,   architettonico, archeologico,  paesistico   ed  ambientale  nonché  su  immobili ricadenti sui  parchi o  in aree  protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai fini della applicazione  delle sanzioni  penali(110).Tutti  gli  altri interventi sui  medesimi  immobili  sono  considerati  variazioni essenziali. (17)
 
Art. 33 - Interventi di  ristrutturazione edilizia  eseguiti senza denuncia di inizio dell’attività(111)
1. Le  opere di  ristrutturazione edilizia  come  definite  dalla lettera d)  del comma  2 dell’articolo  4, eseguite in assenza di denuncia di inizio dell’attività(112) o in totale difformità da essa, sono  demolite ovvero  rimosse  e  gli  edifici  sono  resi conformi alle  prescrizioni degli  strumenti  urbanistico-edilizi  entro il termine stabilito dall’autorità comunale competente con propria  ordinanza,   decorso  il  quale  l’ordinanza  stessa  è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso. 
 
2. Qualora,  sulla base  di   motivato accertamento  dell’ufficio tecnico comunale,  il ripristino  dello stato  dei luoghi non sia possibile, l’autorità  comunale competente  irroga una  sanzione pecuniaria pari  al doppio  dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla  realizzazione  delle  opere,  determinato,  con riferimento alla  data di  ultimazione dei  lavori,  in  base  ai criteri previsti  dalla legge  27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni  di immobili  urbani), con  la esclusione,  per i comuni non  tenuti all’applicazione  della  legge  medesima,  del parametro relativo  all’ubicazione  e  con   l’equiparazione  alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell’articolo 16 della  medesima legge.  Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione  la sanzione  è pari  al doppio  dell’aumento  del valore venale  dell’immobile,  determinato  a  cura  dell’ufficio tecnico.
 
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai  sensi del  D.Lgs. 490/1999  e incidano  sui beni oggetto di tutela,  l’autorità  competente   alla  tutela  del  vincolo(116),  salva l’applicazione delle  altre misure  e sanzioni  previste da norme vigenti, ordina  la restituzione  in pristino  a cura e spese del  responsabile dell’abuso,  indicando criteri e modalità diretti a ricostituire  l’originario  organismo  edilizio,  ed  irroga  una sanzione pecuniaria da euro 1033,00 a euro 10.329,00(116). 
 
5. In  caso di  inerzia, si  applicano le  disposizioni di cui al comma ottavo dell’articolo 31.
 
6. Fatti  salvi i  casi in  cui si  provvede alla restituzione in pristino, è  comunque corrisposto il contributo di cui al titolo IV, se dovuto.
 
Art. 34 - Opere eseguite senza denuncia di inizio dell’attività(118).
1. Abrogato.
 
2. L’esecuzione  di opere di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), f), g), e comma 2, lettere a), b), c), in assenza di denuncia  di inizio  dell’attività o  in difformità  da essa  comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato  dall’ufficio tecnico comunale conseguente  alla realizzazione  delle opere  stesse e  comunque in misura non inferiore  a   euro  516,00.   In  caso  di  denuncia  di  inizio dell’attività in  corso  di  esecuzione  delle  medesime  opere, presentate prima  delle constatazioni  di cui  ai  commi  3  e  4
dell’articolo 28,  la sanzione  è applicata nella misura minima.  La sanzione non è applicabile qualora le opere siano eseguite in assenza di  denuncia di  inizio dell’attività  in dipendenza  di calamità naturali  o di  avversità atmosferiche  dichiarate  di carattere eccezionale in base alle normative vigenti.(119)
 
3.  Quando   le  opere   realizzate  senza   denuncia  di  inizio dell’attività  consistano   in  interventi   di  restauro  e  di risanamento conservativo  di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), eseguiti  su immobili  comunque vincolati  da leggi statali e regionali  nonché  dalle  altre  norme  urbanistiche  vigenti  e incidano su  beni oggetto  di tutela, l’autorità competente alla tutela del  vincolo,  salva  l’applicazione  di  altre  misure  e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino  a cura  e spese  del contravventore  ed  irroga  una sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.(120)
 
4. Fatti  salvi i  casi in  cui si  provvede alla restituzione in pristino, è  da corrispondere il contributo di cui al titolo IV, se dovuto.(121)
 
Art. 34 bis - Mutamenti della destinazione d’uso realizzati senza la necessaria denuncia di inizio dell’attività
1. I  proprietari degli  immobili  che  provvedano,  senza  opere edilizie, al  mutamento di  destinazione d’uso  senza denuncia di inizio  dell’attività   nelle  aree   e   per   le   fattispecie disciplinate dai piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni, sono puniti con le seguenti sanzioni: 
a) nel  caso in cui il mutamento della destinazione d’uso risulti  compatibile con  il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, da euro 300,00 a euro 1.200,00 oltre al doppio del contributo dovuto di cui all’articolo 26;
b) nel  caso che  il mutamento  di  destinazione  d’uso  non  sia   compatibile con il piano della localizzazione delle funzioni:
1) euro  120,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di  calpestio  per   gli  immobili  con  utilizzazione  finale  residenziale,  e  euro  12,00  a  metro  quadrato  per  gli   immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario;  oltre, in  entrambi i  casi, il  pagamento del  doppio  del   contributo  massimo   previsto   dalle   tabelle   di   cui   all’articolo 8  per i  mutamenti di  destinazione  d’uso  a      finalità residenziale;
2) euro  120,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di  calpestio  per   gli  immobili   con  utilizzazione  finale commerciale, direzionale o turistico-ricettiva;
3) euro  30,00 per  ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio  per   gli  immobili   con  utilizzazione  finale  industriale o artigianale;
4) euro  6,00 per  ogni metro  quadrato di superficie utile di  calpestio  per   gli  immobili   con  utilizzazione  finale  agricola;
 
c) nel  caso di  utilizzazione di  terreni  inedificati  difforme    dalle disposizioni  contenute nel  piano della distribuzione e   localizzazione delle funzioni da euro 600,00 a euro 3.600,00.
 
2. Contestualmente  alla applicazione della sanzione, l’autorità comunale competente,  nei casi di cui alla lettera b), numeri 2), 3),   4)    del   comma    1,   ordina   sempre   la   cessazione dell’utilizzazione abusiva  dell’immobile, disponendo  che questa avvenga entro il termine massimo di un anno.
 
Art. 34 ter(123) - Regolarizzazione della denuncia di inizio dell’attività
1. Qualora  successivamente alla  scadenza del  termine di cui al comma  1   dell’articolo  9  sia  riscontrata  l’incompletezza  o l’inadeguatezza degli  elaborati di  cui al  comma 1  lettera  b) dello stesso  articolo, l’autorità  comunale  competente  invita l’interessato a  regolarizzare la  denuncia, assegnandogli  a tal fine un termine congruo.
 
2. Fatto  salvo quanto  previsto  all’articolo  9,  comma  6,  la mancata   regolarizzazione   nel   termine   assegnato   comporta l’applicazione  della   sanzione  di  euro  516,00;  resta  ferma l’applicazione dell’articolo 34 bis."
 
Art. 35(124) - Annullamento della concessione 
1. In  caso di  annullamento della  concessione, qualora  non sia possibile la  rimozione di vizi riscontrati, l’autorità comunale competente applica una sanzione pari al valore venale delle opere abusivamente eseguite  valutato dall’ufficio  tecnico comunale, e comunque  non   inferiore  ad   euro  516,00,   salvo   che   con provvedimento  motivato   dichiari  che   l’opera  contrasta  con rilevanti  interessi  pubblici,  disponendo  la  restituzione  in pristino in quanto possibile. La valutazione dell’ufficio tecnico è notificata  alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
 
2. L’integrale  corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione. 
 
3. Qualora sia disposta la restituzione in pristino, è dovuta la restituzione  dei  contributi  già  versati  al  comune  per  le corrispondenti opere.
 
Art. 36 - Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione
 
1. Le  opere eseguite  in parziale  difformità dalla concessione  sono demolite a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo,  e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza dell’autorità comunale competente. Dopo tale termine  sono demolite  a cura  del comune  e  a  spese  dei  medesimi responsabili dell’abuso.
 
2. Qualora,  sulla base  di motivato  e  preventivo  accertamento  dell’ufficio tecnico  comunale, la demolizione non possa avvenire senza  pregiudizio   della   parte   eseguita   in   conformità, l’autorità comunale  competente applica  una  sanzione  pari  al doppio dell’aumento  del valore  venale dell’immobile conseguente  alla realizzazione  delle  opere  valutato  dall’ufficio  tecnico comunale.(125)
 
3. Le  sanzioni previste  al  presente  articolo,  per  le  opere eseguite in  parziale difformità  dalla concessione si applicano anche alle  opere di  cui all’articolo  4, comma  1, lettera a) e comma  2,  lettera  d)(126),  eseguite  in  parziale  difformità dall’attestazione di conformità. 
 
Art. 37 - Accertamento di conformità
 
1. Fino  alla scadenza  del termine di cui all’articolo 31, comma 3, per  i casi  di opere  eseguite in assenza di concessione o in totale difformità  o con  variazioni essenziali,  o dei  termini stabiliti nell’ordinanza  dell’autorità comunale  competente  di cui all’articolo  31, comma  5, nonché,  nei  casi  di  parziale  difformità, nel  termine di cui all’articolo 36, comma 1, ovvero nei casi  di opere  eseguite in  assenza di  denuncia  di  inizio dell’attività e  comunque fino  all’irrogazione  delle  sanzioni amministrative previste dal presente titolo, l’avente titolo può ottenere  la   concessione  o   l’attestazione   di   conformità  rilasciata dal comune in sanatoria quando l’intervento realizzato è conforme  alla disciplina  urbanistica ed edilizia vigente sia  al momento  della realizzazione  dell’opera che  al momento della
presentazione della domanda. 
 
2. Alle  domande di  sanatoria di  cui al comma 1 si applicano le  misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. 
 
3.  Sulla  richiesta  di  concessione  in  sanatoria  l’autorità comunale competente  si pronuncia  secondo le disposizioni di cui  all’articolo 7. 
 
4. Il  rilascio in  sanatoria della  concessione edilizia  ovvero dell’attestazione di  conformità per  gli interventi  penalmente rilevanti, è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma  pari a  quella prevista  dal titolo  IV e  comunque in misura non  inferiore a  euro 516,00, in conformità alla vigente normativa  statale.   Per  i   casi  di   parziale   difformità, l’oblazione è  calcolata con  riferimento alla  parte  di  opera difforme.
 
5. La  domanda di  attestazione di  conformità in sanatoria deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 9. 
 
6. L’attestazione  di  conformità  in  sanatoria  è  rilasciata dall’autorità comunale  competente entro  sessanta giorni  dalla presentazione della  relativa domanda, fatta salva l’applicazione del comma  3 dell’articolo  6, ed  è subordinata al pagamento, a titolo di  sanzione amministrativa  per gli interventi diversi da  quelli di cui al comma 4, di una somma determinata dall’autorità comunale stessa  da euro  516,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso.
 
7.  Il   rilascio  della   concessione  e   dell’attestazione  di conformità  in  sanatoria  comporta  inoltre  il  pagamento  dei  contributi di cui al titolo IV, se dovuti.
 
Art. 38 - Opere eseguite  su suoli  di proprietà  dello Stato  o  di  enti pubblici
 
1. Qualora  sia accertata  l’esecuzione  di  opere  da  parte  di soggetti diversi  da quelli  aventi titolo su suoli del demanio o del patrimonio  dello Stato  o di  enti pubblici,  in assenza  di concessione ad  edificare o  di denuncia di inizio dell’attività  limitatamente ai  casi di cui alla lettera a) del comma 1 e della  lettera d)  del comma  2 dell’articolo  4,  ovvero  in  totale  o parziale  difformità   dalle  medesime,   l’autorità   comunale competente ordina,  dandone comunicazione  all’ente  proprietario del  suolo,   previa  diffida  non  rinnovabile  al  responsabile dell’abuso, la  demolizione ed  il  ripristino  dello  stato   dei luoghi.(128)
 
2. La  demolizione è  eseguita a  cura del comune ed a spese dei responsabili dell’abuso.
 
Art. 39 -  Varianti in corso d’opera
1. Non  si procede alla demolizione ovvero all’applicazione delle sanzioni  di   cui  agli   articoli  precedenti   nel   caso   di  realizzazione di varianti, purché sussistano tutte le condizioni di cui all’articolo 7, comma 10, lettere a), b), c).
 
2. Le  varianti non  devono  comunque  riguardare  interventi  di restauro, come definiti dall’articolo 4, comma 2, lettera c). 
 
Art. 40 - Sanzioni  amministrative  per  violazioni  della  disciplina  del Titolo III
 
1. Le  violazioni delle  norme  contenute  nel  titolo  III  sono passibili di sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. All’irrogazione delle sanzioni provvede il comune. 
 
TITOLO VI - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
 
Art. 41 - Unificazione delle definizioni
1.  La   Giunta  regionale,   con  apposito  regolamento,  previa comunicazione alle commissioni consiliari competenti, determina i criteri per  definire, con  i regolamenti  edilizi,  i  parametri urbanistici ed  edilizi da applicarsi negli strumenti urbanistici e specifica  le definizioni di cui agli articoli 3 e 4, nonché i parametri di cui al comma 1 dell’articolo 19. 
 
2. I  comuni provvedono  ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento regionale entro sei mesi dalla pubblicazione delle stesse  sul   Bollettino   ufficiale   della   Regione.   Decorso inutilmente  tale   termine,   le   definizioni   contenute   nel regolamento regionale  sostituiscono le  difformi definizioni dei regolamenti edilizi.
 
3. Le  definizioni dei  regolamenti edilizi adeguati ai sensi del comma 2,  o quelle contenute nel regolamento regionale in caso di mancato  adeguamento,   sostituiscono  le   difformi  definizioni eventualmente contenute  nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.".
 
TITOLO VII -NORME TRANSITORIE E FINALI
 
Art. 42 - Legge regionale 39/1994: modifiche e norma di raccordo
1. Il  cambio di  destinazione d’uso  e le relative sanzioni sono disciplinati  dalla   legge  regionale  23  maggio  1994,  n.  39 (Disposizioni regionali  per l’attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d’uso  degli immobili)  come modificata dal presente articolo.
 
Omissis
 
Art. 43 - omissis
 
Art. 44 - Norme transitorie
 
1. Alle  richieste  di  concessione  ed  autorizzazione  edilizia presentate prima  dell’entrata in  vigore della presente legge si  applicano, su  istanza  dei  richiedenti,  le  norme  vigenti  al momento della presentazione. 
 
2. Conservano efficacia per due anni dall’entrata in vigore della presente legge  le definizioni  degli interventi  sul  patrimonio edilizio  esistente   contenute  negli   strumenti   urbanistici, generali e  attuativi, e  nei regolamenti  edilizi, nonché nelle loro varianti,  adottati precedentemente  alla data di entrata in  vigore della  presente legge;  successivamente a  tale termine le definizioni di  cui all’articolo  4, comma  2, prevalgono  su  di esse.
 
3.  Le  definizioni  degli  interventi  sul  patrimonio  edilizio esistente contenute  nell’allegato della  L. R.  59/1980  conservano efficacia  per due  anni dall’entrata  in vigore della presente legge  esclusivamente ai  fini  dell’applicazione  degli articoli 4 e 7 della stessa legge regionale. 
 
4. Le  disposizioni di  cui alla legge regionale 6 dicembre 1982,  n.  88  (Disciplina  dei  controlli  sulle  costruzioni  in  zone soggette a  rischio sismico)  continuano ad  applicarsi  fino  al quindicesimo giorno  successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale  della   Regione  delle   istruzioni  tecniche  di  cui all’articolo 13.
 
5. Gli  uffici  tecnici  regionali  continuano  ad  effettuare  i controlli relativamente  ai progetti  già depositati  presso gli  Uffici  del  Genio  civile  alla  data  di  cui  al  comma  4  in applicazione della legge regionale 88/1982. 
 
Art. 45 - Abrogazioni
1. È  abrogata la  legge regionale  30 giugno 1984, n. 41 (Norme regionali di  attuazione  della  legge  10/1977:  "Norme  per  la edificabilità dei  suoli" e  successive  modifiche.  Abrogazione della LR 24 agosto 1977, n. 60). 
 
2. Sono  abrogati gli  articoli 3  e 16  della legge L. R.  59/1980  (Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente). 
 
3. È  abrogato l’articolo  2 della  L. R.  59/1980  e  l’allegato  alla   stessa  legge,  fatto  salvo  quanto  previsto all’articolo 44, comma 3, della presente legge.
 
4. È  abrogata  la  legge  regionale  6  dicembre  1982,  n.  88 (Disciplina dei  controlli sulle  costruzioni in  zone soggette a rischio sismico)  a decorrere  dal sedicesimo  giorno  successivo alla pubblicazione  sul BURT  delle istruzioni  tecniche  di  cui all’articolo 13.
 
Art. 46 - Entrata in vigore
1. La  presente legge  entra in  vigore  il  sessantesimo  giorno successivo alla pubblicazione sul BURT. Per le  TABELLE allegate  alla l..r.  52/1999si rinvia  al  testo pubblicato in  allegato alla  LR 71/1999 sul Bollettino ufficiale 31.12.1999, n.  36(2), modificato  con LR  33/2001 sul Bollettino ufficiale 8  agosto 2001,  n. 24(3)  e LR  13/2002 sul Bollettino ufficiale 12 aprile 2002, n. 8.(4)
 
 

NOTE:

(1) Legge regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale 7 dicembre 1999, n. 34, parte prima. (2) Legge regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale 31 dicembre 1999, n. 36, parte prima. Si riporta di seguito l’articolo unico della legge: "Articolo unico 1. Le Tabelle per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui all’articolo 19, comma 4, della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 "Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d’inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette a rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico- edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69" sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge. (3) Legge regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale 8 agosto 2001, n. 24, parte prima. Si riportano di seguito i due articoli della legge: Art. 1 - Modifiche alle tabelle allegate alla legge regionale14 ottobre 1999, n. 52, così come sostituite dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 71 1. Nella nota delle tabelle A/3 allegate alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, così come sostituite dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 71, recante modifiche alle tabelle per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, allegate alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, il valore "200 mc" è sostituito con il valore "40 mc". 2. Nella legenda della tabella B allegata alla LR 52/1999 così come sostituita dalla LR 71/1999, il coefficiente "1,10" della variazione percentuale tra 1951 e 1981 ed il coefficiente "0,95" della variazione percentuale tra 1981 e 1991 del Parametro B - Andamento demografico sono sostituiti rispettivamente con i coefficienti "1,05" e "0,90". 3. Nella Tabella B, così come sostituita dalla LR 71/1999, il coefficiente (E) "0,90" relativo alla sismicità dei comuni di Bucine, Poppi, Pratovecchio e Viareggio è sostituito con il coefficiente "1,00". I coefficienti specifici (AxBxCxDxE) di tali comuni sono sostituiti con i seguenti: Bucine 0,993 Viareggio 1,395 Poppi 0,731 Pratovecchio 0,812 4. Nella tabella D i coefficienti pari al "3%" sono sostituiti con i coefficienti del "5%". Art. 2 - Norma transitoria 1. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria per i campeggi, calcolato in base alle tabelle allegate alla LR 52/1999 e sostituite dalla LR 71/1999, così come modificate con la presente legge, si applica anche alle concessioni già rilasciate per le quali non sia stato liquidato l’intero contributo e fino alla concorrenza delle somme già corrisposte. In tal caso non si applicano le sanzioni relative al ritardato pagamento." (4) Legge regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale 12 aprile 2002, n. 8, parte prima. Si riporta di seguito il testo dell’articolo 10 che modifica le tabelle: "Art. 10 - Modifiche all’Allegato 1. Nel primo periodo dell’Allegato alla LR 52/1999 sono soppresse le parole ‘artt. 3 e 6 della legge 28 gennaio 1977 n. 10’. 2. Nel sesto periodo dell’Allegato alla LR 52/1999 le parole di cui alle lettere a) e b) articolo 5, 1 comma della legge 28 gennaio 1977 n. 10’ sono sostituite dalle seguenti: ‘relativi: - all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni; - alle caratteristiche geografiche dei comuni;’ 3. Nel settimo periodo dell’Allegato alla LR 52/1999 le parole ‘di cui alle lettere c) e d) art. 5, 1 comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10’ sono sostituite dalle seguenti: ‘da applicare ai costi comunali delle urbanizzazioni primaria e secondaria.’ (5) Legge regionale pubblicata su questo stesso Bollettino ufficiale. Si riporta di seguito il testo dell’articolo 39 (Entrata in vigore) "1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione toscana. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella LR 52/1999, come modificata da ultimo dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 13." (6) Testo redatto ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti). (7) Comma così sostituito 1.r. 13/2000, articolo 1. (8) Comma aggiunto con LR 13/2002, articolo 1. (9) Comma aggiunto con LR 13/2002, articolo 2, e poi così sostituito con LR ???/2003, articolo 2, comma 1. (10) Parole così sostituite con LR 13/2002, articolo 3. (11) Comma così sostituito con LR 13/2002, articolo 4. (12) Si omette il testo dell’articolo 43, che si riporta di seguito solo in nota, in quanto è relativo a modifiche ad un’altra legge, la legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69, peraltro abrogata con legge regionale 25 febbraio 2000, n.16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 6 marzo 2000, n. 8: "Sostituzione del numero 4 del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 1. Il numero 4 del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie ai sensi dell’articolo 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833) è così sostituito: "4) Le competenze di cui all’articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche attraverso la predisposizione di mappe territoriali di rischio e la formulazione di pareri obbligatori sui piani regolatori generali e altri strumenti urbanistici, anche ai fini della verifica di cui alla lettera f) del citato articolo 20;"" (13) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 6 novembre 1979, n. 60, modificata con leggi regionali 25 gennaio 1980, n. 10; 10 gennaio 1985, n. 1; 19 aprile 1993, n. 24; 16 gennaio 1995, n. 5; 23 febbraio 1995, n. 21; 21 febbraio 1997, n. 12. (14) Parole così sostituite con LR 13/2002, articolo 6. (15) Comma aggiunto con LR 13/2002, articolo 7. (16) Comma così sostituito con LR 13/2002, articolo 8. (17) Comma aggiunto con LR 13/2002, articolo 8. (18) Comma abrogato con LR 13/2002, articolo 9. (19) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 20 gennaio 1995, n. 6, modificata con leggi regionali 13 aprile 1995, n. 59; 14 aprile 1995, n. 64; 3 novembre 1995, n. 96; 30 luglio 1997, n. 57; 11 agosto 1997, n. 68; 3 novembre 1998, n.78; 1 dicembre 1998, n. 88; 1 dicembre 1998, n. 89; 17 marzo 2000, n. 25; 20 marzo 2000, n. 30; 20 marzo 2000, n. 33; 31 gennaio 2001, n. 7; 15 maggio 2001, n. 23. (20) Si omette il testo dei commi da 2 a 7 dell’articolo 42, che si riportano di seguito solo in nota, in quanto si riferiscono a modifiche di un’altra legge, la legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 (Disposizioni regionali per l’attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d’uso degli immobili), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 1 giugno 1994, n. 6, e modificata con leggi regionali 14 ottobre 1999, n. 5;16 gennaio 1995, n. 5; 14 ottobre 1999, n. 52 e ???/2003 pubblicata su questo stesso Bollettino: "2. La rubrica della LR 39/1994 è così sostituita (Disposizioni regionali per l’attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di mutamento di destinazione d’uso degli immobili). 3. Il comma 1 dell’articolo 1 della LR 39/94 è cosi sostituito: "1. La presente legge definisce i criteri, le modalità e gli strumenti attraverso i quali il comune individua quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, delle destinazioni d’uso degli immobili o di parti di essi siano subordinati alla denuncia d’inizio di attività o ad autorizzazione del comune stesso, giuste le disposizioni dell’articolo 25, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche." 4. L’articolo 2 della LR 39/94 è abrogato. 5. Il comma 2 dell’articolo 3 della LR 39/1994 è così sostituito: "2. Con tale disciplina i comuni individuano aree determinate e specifiche fattispecie nelle quali chiunque intenda mutare le destinazioni d’uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione o alla denuncia di inizio dell’attività, ai sensi dell’articolo 8 della presente legge come modificata dalla legge regionale n. 52/1999 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d’inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69)". 6. L’articolo 8 della LR 39/1994 è così sostituito: "Art. 8 (Procedimenti per il cambio di destinazione d’uso). 1. Il cambio di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree, nei casi previsti dall’articolo 4, è soggetto alla denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 52 del 1999. Quando gli immobili interessati rientrano fra quelli elencati nell’articolo 4, quinto comma, della legge summenzionata, il cambio di destinazione è assoggettato all’autorizzazione di cui all’articolo 8 della stessa legge. 2. La denuncia di inizio di attività o l’autorizzazione comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione, determinato dal comune sulla base delle tabelle allegate alla legge regionale indicata nel primo comma e in conformità a quanto disposto dall’articolo 26 commi 7 e 8 della stessa legge." 7. Nell’articolo 9, primo comma, della LR 39/1994, dopo la parola "senza" e prima della parola "autorizzazione", è inserita la seguente espressione: "la denuncia di inizio dell’attività o"." (21) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 21 aprile 1995, n. 31, poi modificata con leggi regionali 4 aprile 1997, n. 25; 27 novembre 1997, n. 88. (22) Parole aggiunte con LR 43/2003, articolo 1 (23) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 2, comma 2. (24) Con LR 43/2003, articolo 2, comma 3, sono state soppresse le parole "autorizzazione edilizia e alla". (25) Parole aggiunte con LR 43/2003, articolo 3, comma 1. (26) Lettera così sostituita con LR 43/2003, articolo 3, comma 2. (27) Lettera aggiunta con LR 43/2003, articolo 3, comma 3. (28) Lettera aggiunta con LR 43/2003, articolo 3, comma 4. (29) Rubrica così modificata con LR 43/2003, articolo 4, comma 1. (30) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 4, comma 2. (31) Lettera abrogata con con LR 43/2003, articolo 4, comma 3. (32) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 4, comma 4. (33) Lettera aggiunta con LR 43/2003, articolo 4, comma 5. (34) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 4, comma 6. (35) Parole aggiunte con LR 43/2003, articolo 4, comma 7. (36) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 4, comma 8. (37) Numero così sostituito con LR 43/2003, articolo 4, comma 9. (38) Numero così sostituito con LR 43/2003, articolo 4, comma 10. (39) Comma abrogato con LR 43/2003, articolo 4, comma 11. (40) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 4, comma 12. (41) Lettera così sostituita con LR 43/2003, articolo 4, comma 13. (42) Lettera abrogata con LR 43/2003, articolo 4, comma 14. (43) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 4, comma 15. (44) Lettera abrogata con LR 43/2003, articolo 4, comma 16. (45) Lettera così sostituita con LR 43/2003, articolo 4, comma 17. (46) Articolo aggiunto con LR 43/2003, articolo 5. (47) Parole così sostituite con con LR 43/2003, articolo 6. (48) Rubrica così sostituita con con LR 43/2003, articolo 7, comma 1. (49) Comma così sostituito con con LR 43/2003, articolo 7, comma 2. (50) Parole aggiunte con con LR 43/2003, articolo 7, comma 3. (51) Con LR 43/2003, articolo 7, comma 4 sono state soppresse le parole "di autorizzazione ovvero". (52) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 7, comma 5. (53) Comma aggiunto con LR 43/2003, articolo 7, comma 6. (54) Comma aggiunto con LR 43/2003, articolo 7, comma 7. (55) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 8, comma 1. (56) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 8, comma 2. (57) Comma aggiunto con LR 43/2003, articolo 8, comma 3. (58) Comma abrogato con LR 43/2003, articolo 8, comma 4. (59) Con LR 43/2003, articolo 8, comma 5 sono state soppresse le parole "che ha i medesimi effetti della concessione edilizia". (60) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 8, comma 6. (61) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 8, comma 7. (62) Articolo abrogato con LR 43/2003, articolo 9. (63) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 10, comma 1. (64) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 10, comma 2. (65) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 10, comma 3. (66) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 10, comma 4. (67) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 10, comma 5. (68) Comma aggiunto con LR 43/2003, articolo 10, comma 6. (69) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 10, comma 7. (70) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 11, comma 1. (71) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 11, comma 2. (72) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 11, comma 3. (73) Parole aggiunte con LR 43/2003, articolo 11, comma 4. (74) Comma abrogato con LR 43/2003, articolo 12. (75) Con LR 43/2003, articolo 13, comma 1 sono state soppresse le parole ", alle autorizzazioni edilizie". (76) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 13, comma 2. (77) Parole aggiunte con LR 43/2003, articolo 13, comma 3. (78) Con LR 43/2003, articolo 14, comma 1 sono state soppresse le parole "fatti salvi i casi di gratuità previsti dalla presente legge," e le parole ", o ad autorizzazione,". (79) Comma aggiunto con LR 43/2003, articolo 14, comma 2. (80) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 14, comma 3. (81) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 15. (82) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 16, comma 1. (83) Comma abrogato con LR 43/2003, articolo 16, comma 2. (84) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 16, comma 3. (85) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 16, comma 4. (86) Comma abrogato con LR 43/2003, articolo 17, comma 1. (87) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 17, comma 2. (88) Lettera aggiunta con LR 43/2003, articolo 17, comma 3. (89) Articolo prima parzialmente modificato con LR 13/2002, articolo 5 e ora così sostituito con LR 43/2003, articolo 18. (90) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 19. (91) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 20, comma 1. (92) Comma abrogato con LR 43/2003, articolo 20, comma 2. (93) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 20, comma 3. (94) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 20, comma 4 (95) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 21, comma 1. (96) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 21, comma 2. (97) Percentuali così sostituite con LR 43/2003, articolo 22, comma 1. (98) Parole aggiunte con LR 43/2003, articolo 22, comma 2. (99) Comma aggiunto con LR 43/2003, articolo 22, comma 3. (100) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 23, comma 1. (101) Periodo così sostituito con LR 43/2003, articolo 23, comma 2. (102) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 23, comma 3. (103) Articolo così sostituito con LR 43/2003, articolo 24. (104) Articolo così sostituito con LR 43/2003, articolo 25. (105) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 26, comma 1. (106) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 26, comma 2. (107) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 26, comma 3. (108) Comma aggiunto con LR 43/2003, articolo 26, comma 4. (109) Con LR 43/2003, articolo 27, comma 1 è stata soppressa la parola "calpestabile". (110) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 27, comma 2. (111) Rubrica così sostituita con LR 43/2003, articolo 28, comma 1. (112) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 28, comma 2. (113) Parole aggiunte con LR 43/2003, articolo 28, comma 3. (114) Parola così sostituita con LR 43/2003, articolo 28, comma 4. (115) Comma abrogato con LR 43/2003, articolo 28, comma 5. (116) Parole così sostituite con LR 43/2003, articolo 28, comma 6. (117) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 28, comma 7. (118) Rubrica così sostituita con LR 43/2003, articolo 29, comma 1. (119) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 29, comma 2. (120) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 29, comma 3. (121) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 29, comma 4. (122) Articolo aggiunto con LR 43/2003, articolo 30. (123) Articolo aggiunto con LR 43/2003, articolo 30 (124) Articolo così sostituito con LR 43/2003, articolo 31. Si riporta di seguito anche l’articolo 37 (Norme transitorie) della LR 43/2003. "1. Qualora l’annullamento di cui all’articolo 35 della LR 52/1999 sia stato disposto prima dell’entrata in vigore della presente legge ed a questo abbiano fatto seguito dei provvedimenti ripristinatori o sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende impugnazione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35 medesimo nel testo modificato dalla presente legge, previo, se necessario, ritiro degli atti già adottati. 2. Alle richieste di concessione, autorizzazione edilizia e denunce di inizio dell’attività presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento della presentazione. Resta salva la facoltà degli interessati di presentare una nuova domanda o denuncia di inizio dell’attività conforme alle disposizioni della presente legge." (125) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 32, comma 1. (126) Parole aggiunte con LR 43/2003, articolo 32, comma 2. (127) Articolo così sostituito con LR 43/2003, articolo 33. (128) Comma così sostituito con LR 43/2003, articolo 34. (129) Articolo così sostituito con LR 43/2003, articolo 35. (130) Articolo così sostituito con LR 43/2003, articolo 36.