Articolo 17 - Formazione e approvazione del P.T.C.

 

1. Il presidente della Giunta provinciale avvia il procedimento di formazione del P.T.C., indicendo a tale effetto una conferenza di programmazione con i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessati.

 

2. Alla conferenza è invitata a partecipare anche la Giunta regionale.

 

3. Sono sottoposti all'esame della conferenza, a cura della Provincia, anche ai fini dell'articolo 3, secondo comma:

a) gli elementi di cui all'articolo 16, terzo comma;

b) gli obiettivi generali che si ritiene di assumere nell'uso e nella tutela delle risorse del territorio provinciale;

c) le valutazioni circa la conformità alle prescrizioni del P.I.T., ai sensi dell'articolo 9.

 

4. Entro sessanta giorni dalla conferenza, la Giunta regionale, i Comuni e le Comunità montane comunicano al presidente della Giunta provinciale pareri ed osservazioni su quanto emerso nel corso della conferenza e su quanto si ritiene comunque opportuno segnalare ai fini delle ulteriori fasi del procedimento. Sono inoltre comunicati i dati e ogni ulteriore elemento necessario ad integrare o modificare il quadro conoscitivo.

 

5. Decorso il termine di cui al quarto comma, la provincia elabora un progetto preliminare di P.T.C. e lo sottopone all'esame di una nuova conferenza di programmazione con i Comuni e le Comunità montane, con invito a partecipare esteso alla Giunta regionale.

 

6. A seguito della conferenza, la Provincia adotta il P.T.C. facendo esplicita e puntuale menzione degli esiti delle conferenze; il P.T.C. è depositato nella sede della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul bollettino ufficiale della Regione e pubblicazione per almeno tre giorni sui tre quotidiani di maggiore tiratura a livello provinciale.

 

7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito, possono presentare osservazioni gli enti locali, altri enti pubblici interessati, enti ed associazioni economiche, sindacali, culturali ed ambientaliste, nonché, al solo fine della migliore redazione dell'atto, ogni altro soggetto interessato.

 

8. Entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del deposito, la Giunta regionale può pronunciarsi sulla conformità del piano adottato alle prescrizioni del P.I.T., indicando ove occorra le modifiche da apportare a tal fine.

 

9. Il P.T.C. è approvato dalla Provincia sentito un apposito nucleo tecnico costituito con la partecipazione delle competenti strutture provinciali. La deliberazione motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine alla pronuncia di cui al comma 8 e si conforma alle prescrizioni contenute nel P.I.T.

 

10. La deliberazione motiva espressamente l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni di cui al settimo comma.

 

11. Il P.T.C. è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e diventa efficace decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione.

 

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