Articolo 18 - Garante dell'informazione

 

1. Contestualmente alla convocazione della conferenza di cui al primo comma dell'articolo 17, la Provincia dà avviso della procedura attraverso pubblicazione sul BU della Regione Toscana e assicura adeguata informazione sui mezzi di comunicazione di massa maggiormente diffusi nella provincia.

 

2. Con lo stesso atto è individuato all'interno della struttura dell'ente o nell'ambito dell'Ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, un garante per l'informazione sul procedimento, con il compito di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle scelte dell'amministrazione e dei relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati.

 

3. Contestualmente all'avvio della Conferenza di cui al quinto comma dell'articolo 17, il Garante assicura l'informazione al pubblico ai sensi del primo comma.

 

4. Il garante raccoglie e trasmette immediatamente agli organi competenti le osservazioni e i pareri raccolti da allegare al preliminare di P.T.C di cui al quinto comma dell'articolo 17.

 

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