Articolo 21 - Misure di salvaguardia

 

1. Unitamente al P.T.C o alle sue varianti sono dettate le opportune disposizioni di salvaguardia, riferite a determinate zone del territorio provinciale, per il tempo strettamente necessario a dare operatività, ai sensi della presente legge, alle prescrizioni localizzative del P.T.C., di cui all'articolo 16, comma quarto, lett. e), ancorché solo adottate.

 

2. Le disposizioni di salvaguardia sono immediatamente comunicate ai Comuni interessati, si applicano a decorrere dalla data della loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, hanno i contenuti e gli effetti di cui rispettivamente al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 11.

 

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