Articolo 22 - Funzioni di controllo in materia urbanistico-edilizia

 

1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché ai sensi del Capo primo della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono attribuite alle Province.

 

2. Ai fini dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 7, ottavo comma, all'articolo 9, quinto comma, all'articolo 18, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Sindaco è tenuto a dare immediata comunicazione al Presidente della Giunta provinciale dei provvedimenti cautelari e definitivi assunti in riferimento ai singoli rapporti di polizia giudiziaria.

 

3. In caso di accertata inerzia del Sindaco, il presidente della Giunta provinciale diffida lo stesso a provvedere nel termine di quindici giorni.

 

4. Decorso il termine di cui al terzo comma senza che il Sindaco abbia comunicato le determinazioni assunte, il presidente della Giunta provinciale, nei successivi trenta giorni, emette i provvedimenti previsti dalla legge, incaricando il Sindaco della loro esecuzione e dandone contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria.

 

5. Le Province trasmettono alla Regione, entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno, un analitico resoconto semestrale dei rapporti pervenuti, dei provvedimenti adottati e delle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

 

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

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