Articolo 24 - Piano strutturale

 

1. Il piano strutturale (P.S.) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, quali discendono dal P.T.C provinciale, integrati con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.

 

2. Il P.S. contiene:

a) il quadro conoscitivo dettagliato, al livello comunale, delle risorse individuate dal P.T.C.; la ricognizione delle prescrizioni del P.T.C.;

b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale anche tenendo conto dell'esigenza dell'organizzazione programmata dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini, nel perseguimento delle finalità indicate nell'art. 5, comma 5 bis;

c) la individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali, di servizio e funzionali da realizzare per conseguire i suddetti obiettivi;

d) gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali di cui all' articolo 32;

e) gli indirizzi e i parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del P.R.G.;

f) gli indirizzi programmatici per la sua attuazione.

g) le salvaguardie, di durata comunque non superiore a tre anni, da rispettare sino all'approvazione del regolamento urbanistico;

h) lo statuto dei luoghi che raccoglie gli elementi dell'inquadramento previsto al comma 6 dell'art. 5, nell'ambito dei sistemi ambientali con particolare riferimento ai bacini idrografici e dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani.

i) il quadro conoscitivo delle attività svolte sul territorio al fine del riequilibrio e della riorganizzazione dei tempi, degli orari e delle necessità di mobilità.

 

3. Gli indirizzi e i parametri di cui al secondo comma, lett. e), consistono, in particolare:

a) nella individuazione delle invarianti ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, attraverso la definizione:

- dei criteri e della disciplina da seguire per la definizione degli assetti territoriali, anche in riferimento a ciascuna delle unità territoriali suddette o a parti di esse;

- delle specificazioni della disciplina degli aspetti paesistici e ambientali ai sensi dell'articolo 1/bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.

b) nella divisione del territorio comunale in unità territoriali organiche elementari;

c) nella definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni, nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari, in ciascuna unità territoriale organica elementare.

 

4. Il P.S. contiene inoltre i criteri per la definizione e la valutazione dei piani e programmi di settore di competenza comunale, previsti dalla legge, aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio.

 

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