Articolo 29 - Programma Integrato d'Intervento

 

1. Il programma integrato d'intervento è lo strumento facoltativo con il quale l'amministrazione comunale, in attuazione del piano strutturale, individua le trasformazioni del territorio da attuare per il periodo corrispondente al proprio mandato amministrativo che per la loro rilevanza e complessità, necessitano di una esecuzione programmata..

 

2. La durata di validità del programma integrato d'intervento si intende prorogata non oltre diciotto mesi dall'entrata in carica della nuova Giunta comunale a seguito di nuove elezioni, salvo diversa determinazione del Consiglio comunale.

 

3. Il programma integrato d'intervento, in conformità con gli obiettivi, gli indirizzi e i parametri di cui al terzo comma dell'articolo 24, definisce, ai fini degli interventi da realizzare:

a) la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e i relativi impianti, da realizzare o da trasformare nel periodo di validità del piano;

b) le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate all'edificazione, da sottoporre, in tale periodo, ai piani attuativi di cui all' articolo 31, con indicazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

c) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

d) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere e impianti di interesse collettivo o sociale;

e) le norme per la propria attuazione.

 

4. Il programma integrato d'intervento è completato dalla individuazione delle risorse del territorio utilizzate e dalla valutazione degli effetti sui sistemi ambientali, insediativi e socio-economici; dalla valutazione degli effetti sugli atti di competenza del sindaco ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ. mod.; dalla valutazione della fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni previste con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie del comune; dal piano urbano del traffico e dagli altri piani di competenza comunale, previsti dalla legge regionale, aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio.

 

5. Il programma integrato d'intervento integra le funzioni e ha gli effetti di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

 

6. Qualora il programma integrato d'intervento approvato contenga gli elaborati necessari esso produce gli effetti dei piani attuativi di cui all'articolo 31.

 

7. Le previsioni del programma integrato d'intervento decadono se, entro il termine di validità del programma , non siano state richieste le concessioni edilizie, ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i piani attuativi previsti dal piano. Se quest'ultimo prevede piani d'iniziativa privata, la decadenza si produce quando non sia stata stipulata, entro il termine di validità del piano, la convenzione o i proponenti non si siano impegnati, per quanto loro compete, con atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.

 

8. Le disposizioni dei piani attuativi, previsti dal programma integrato d'intervento e definiti durante il periodo di validità di questo, continuano ad avere efficacia anche oltre il periodo di validità suddetto.

 

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