Articolo 34 - Disciplina delle aree non pianificate

 

1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all'articolo 28, quarto comma.

 

2. Nelle aree non pianificate, se esterne al perimetro dei centri abitati definito dal regolamento urbanistico, ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, lett. a), sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dal regolamento stesso ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, lett. e).

 

3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro suddetto, sono consentiti esclusivamente gli interventi di recupero di cui all'articolo 31, lett. a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

4. Sono fatte salve le norme pił restrittive disposte dalla legge a tutela del suolo, dell'ambiente, dell'igiene, della sicurezza dei cittadini, del patrimonio storico, artistico e culturale.

 

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