Articolo 35 bis - Poteri di deroga previsti dai Piani Regolatori Generali

 

1. I poteri di deroga di cui all'articolo 41/quater della legge 17 agosto 1942 n. 1150, come aggiunto dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967 n. 765, possono essere esercitati, anche se non previsti dagli strumenti urbanistici comunali, e senza il preventivo nulla osta della Giunta regionale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

 

2. La deroga può essere concessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) per interventi pubblici o di interesse pubblico o generale da realizzarsi anche a cura dei privati, purché gli interventi in questione siano previsti su zone già destinate dal P.R.G. a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico o generale;

b) purché operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento (altezze, superfici, volumi e distanze);

c) previa deliberazione del Consiglio comunale.

 

INDICE