Articolo 39 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

 

1. I comuni, entro dieci anni dall'approvazione dello strumento urbanistico generale avvenuta ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni, o dell'art. 40 della presente legge, sono tenuti a provvedere all'approvazione del P.S. e del regolamento urbanistico. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino dotati di strumento urbanistico generale approvato prima del 1 gennaio 1989, sono tenuti a provvedere all'approvazione del P.S. e del regolamento urbanistico entro il 31 dicembre 1998.

 

2. Decorsi i termini di cui al primo comma e fino alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del P.S. e del regolamento urbanistico, la concessione ad edificare è rilasciata esclusivamente nei casi di cui alla L. 5 agosto 1978 n. 457, articolo 31, primo comma, lett. a), b), c), d), nei casi di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 94, articolo 6, comma 3, lett. b) e c) e per gli interventi previsti dai programmi pluriennali d'attuazione già approvati.

 

3. Prima dell'approvazione dei P.T.C. o degli atti di cui all'articolo 38, secondo comma, i Comuni possono provvedere all'approvazione del P.S., del regolamento urbanistico ed eventualmente del Programma Integrato d'Intervento; in tal caso è necessaria la conclusione di appositi accordi di pianificazione ai sensi dell'articolo 36.

 

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