Articolo 6 - Il piano di indirizzo territoriale

 

1. Il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) è l'atto di programmazione con il quale la Regione, in conformità con le indicazioni del programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 4 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26, stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a fini di coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali, e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale.

 

2. Il P.I.T. contiene:

a) prescrizioni di carattere generale sull'uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio, mediante:

- la individuazione dei sistemi territoriali in base ai caratteri ambientali, con particolare riferimento ai bacini idrografici, economici, sociali e culturali, definendo i criteri di utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi;

- la distribuzione delle funzioni e l'organizzazione del sistema di mobilità nel territorio regionale diretti ad integrare le condizioni di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini con l'organizzazione sul territorio delle attrezzature e dei servizi garantendone accessibilità e fruibilità;

- la identificazione dei sistemi urbani, rurali e montani e le condizioni per rafforzare gli effetti di complementarietà e di integrazione tra le varie parti di essi, al fine di migliorarne la funzionalità complessiva nel rispetto delle qualità ambientali;

- la individuazione delle azioni per la salvaguardia delle risorse essenziali , la difesa del suolo, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento e la prevenzione delle calamità naturali, con particolare riferimento ai bacini idrografici;

b) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in funzione della localizzazione di:

- aeroporti;

- porti;

- interporti;

- autostrade e itinerari stradali d'interesse regionale;

- ferrovie e impianti ferroviari d'interesse regionale;

- sedi universitarie;

- sedi ospedaliere;

- parchi regionali;

- impianti tecnologici di interesse regionale;

- altri interventi sul territorio di interesse unitario, riconosciuti come tali dalla legge;

c) prescrizioni localizzative indicate da piani regionali di settore;

d) prescrizioni in ordine alla pianificazione urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;

e) il termine entro il quale la provincia è tenuta ad adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'articolo 16;

f) il termine ultimo entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle prescrizioni del P.I.T. nel caso previsto dall'articolo 11, quarto comma.

 

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