Articolo 8 - Verifica di compatibilità

 

1. Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti regionali di programmazione settoriale sono preventivamente sottoposte, al fine di assicurare il massimo coordinamento delle politiche territoriali, ad una verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio, con esplicito riferimento agli effetti sulle risorse naturali.

 

2. La verifica è effettuata dal nucleo tecnico di valutazione di cui all' articolo 14.

 

3. Dell'esito delle verifiche è dato espressamente atto nel provvedimento di approvazione dello strumento di programmazione settoriale, ovvero nel provvedimento di approvazione di sue varianti o aggiornamenti.

 

4. Gli atti regionali di programmazione di cui al primo comma devono essere integrati, ai fini della verifica di cui al presente articolo , da uno specifico elaborato nel quale siano evidenziate le risorse territoriali di cui si prevede l'utilizzazione, i relativi tempi e modalità, le risorse essenziali del territorio comunque interessate dalle azioni di trasformazione, i parametri per la verifica degli effetti.

 

5. Ogni atto o provvedimento regionale, o a partecipazione regionale, cui la legge riconosca effetti in ordine all'uso delle risorse essenziali del territorio deve essere previamente sottoposto alla verifica di cui al presente articolo.

 

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