Art. 80
Classi di
pericolosità
1. Per
l’intero territorio regionale
l’individuazione delle
classi di
pericolosità di cui alla DCR n. 94 del 1985
deve tenere
presente le definizioni
dei commi seguenti
in
funzione del
rischio idraulico.
2 Pericolosità irrilevante (classe 1). Aree collinari o
montane
prossime ai corsi d’acqua
per le quali ricorrono le
seguenti
condizioni:
a) non vi sono
notizie storiche di precedenti inondazioni;
b) sono in situazione favorevole di alto morfologico,
di norma a
quote altimetriche superiori
di ml. 2
rispetto al piede
esterno dell’argine o, in mancanza, al
ciglio di sponda.
In tali aree non
sono necessarie considerazioni sulla riduzione
del rischio
idraulico.
3.
pericolosità bassa (classe 2). Aree
di fondovalle per le
quali ricorrono
seguenti condizioni:
a) non vi sono
notizie storiche di precedenti inondazioni;
b) sono in situazione
di alto morfologico rispetto alla piana
alluvionale adiacente, di norma a quote
altimetriche superiori
a ml.
2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza,
al ciglio di sponda.
4.
pericolosità media (classe 3). Aree
per le quali ricorre
almeno una delle
seguenti condizioni:
a) vi sono
notizie storiche di inondazioni;
b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a
quote altimetriche inferiori rispetto alla
quota posta a ml. 2
sopra il
piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il
ciglio di sponda.
Rientrano
in questa classe le aree di fondovalle
non protette da
opere
idrauliche per le quali ricorre una sola delle condizioni
di cui sopra;
relativamente alle aree
di questa classe
di
pericolosità
deve essere allegato allo strumento urbanistico uno
studio
anche a livello qualitativo che illustri
lo stato di
efficienza
e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche
ove
presenti o che comunque definisca il grado
di rischio. I
risultati
dello studio dovranno costituire elemento di base per
la classificazione di fattibilità degli
interventi e ove
necessario
indicare soluzioni progettuali
tese a ridurre
al
minimo possibile
il livello di rischio ed i danni agli interventi
per episodi di
sormonto o di esondazione.
5.
Pericolosità elevata (classe 4).
Aree di fondovalle
non
protette da opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe le
condizioni di
cui al precedente punto 3
Relativamente
a queste aree deve essere allegato allo strumento
urbanistico uno
studio idrologico-idraulico che definisca
attraverso
i normali metodi dell’idrologia con
precisione il
livello di
rischio relativo all’area
nel suo complesso,
i
risultati
dello studio dovranno costituire elemento di base per
la
classificazione di fattibilità degli
interventi. Nel caso in
cui dallo studio risulti che l’area
interessata è soggetta a
fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi tra
0 e 20
anni i nuovi strumenti urbanistici generali o loro varianti non
dovranno consentire
previsioni edificatorie salvo
che per
infrastrutture a
rete non diversamente localizzabili a condizione
che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni
necessarie
per la riduzione del rischio idraulico a livelli
compatibili con
le
caratteristiche dell’infrastruttura.
Nel caso
in cui dallo
studio risulti invece
che l’area
interessata
è soggetta a fenomeni di
inondazione con tempi di
ritorno
superiori a 20 anni dovranno essere previsti interventi
di messa in sicurezza
atti alla riduzione del rischio ma
non
alteranti il
livello dello stesso nelle aree adiacenti.
Tali
interventi dovranno dimostrare
il raggiungimento di un
livello di rischio di inondazione per piene con tempo di
ritorno
superiore a cento anni
e dovranno essere coordinati con altri
eventuali piani
idraulici esistenti.