Articolo 107 - Il Piano provinciale delle piste ciclabili

 

1.         La Provincia, attraverso la redazione di un piano provinciale della sentieristica pedonale e ciclabile che collega la montagna alla collina e alla pianura, incentiva lo sviluppo di una mobilità legata alla valorizzazione del territorio ed alla riduzione dei mezzi a motore.

 

2.         Tale Piano sarà redatto sulla base di quanto stabilito dal P.T.C. per il Sistema delle risorse turistiche e della mobilità ecoturistica di cui all’art. 49, sulla base di quanto riportato nella tavola P13, ed in sinergia con gli altri piani di settore interessati. In particolare il P.T.C. prevede che:

a)         nella progettazione e realizzazione della viabilità in aree urbane e di pianura la Provincia e gli altri Enti interessati provvedono, ove possibile, alla contestuale realizzazione di percorsi ciclo-pedonali paralleli all’andamento della viabilità;

b)         individua percorsi secondari da utilizzare prevalentemente come piste ciclabili, in cui sia possibile consentire il transito veicolare ai soli residenti in modo da garantire una percorrenza ciclabile con un sufficiente livello di sicurezza;

c)          per la realizzazione delle piste ciclabili potranno essere utilizzati anche percorsi verdi alternativi e/o argini dei corsi d’acqua.

 

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