Articolo 111 - Misure di salvaguardia

 

1.       Le presente disciplina prevale sulle disposizioni con esse contrastanti contenute negli strumenti di pianificazione territoriali e negli atti di governo del territorio vigenti. Gli strumenti della pianificazione territoriale adottati e/o approvati prima dell’approvazione della presente variante al P.T.C. saranno adeguati in sede di prima variante o di redazione del Regolamento Urbanistico.

 

2.       Tutte le norme a carattere prescrittivo di cui ai precedenti articoli hanno anche valore di misure di salvaguardia, immediatamente efficaci dalla data di adozione del P.T.C., fino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.

 

3.       Le localizzazioni di infrastrutture, di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, nonché qualsiasi altro intervento di competenza provinciale avente riflessi sull’assetto del territorio, costituisce misura di salvaguardia immediatamente efficace, pena la nullità di qualsiasi atto contrastante, fino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.

 

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