Articolo 13 - Aria

 

1.          Gli strumenti della pianificazione territoriale dovranno includere una valutazione sullo stato della risorsa aria nonché gli interventi di controllo, tutela e risanamento in atto, con particolare riferimento alle situazioni di criticità individuate.

 

2.          Gli atti di governo del territorio subordinano le nuove previsioni alla conservazione della qualità dell'aria e degli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale, affinché non si verifichino superamenti dei livelli di attenzione e di allarme, attraverso:

a)               la stabilizzazione delle emissioni inquinanti e clima-alteranti derivanti dai consumi di fonti energetiche, con interventi di razionalizzazione dei consumi stessi, così come indicato nella normativa relativa ai consumi di fonti energetiche;

b)               la riduzione dei flussi di traffico veicolare attraverso il potenziamento del servizio di trasporto pubblico;

c)                la realizzazione di piste ciclabili;

d)               la realizzazione di percorsi pedonali.

 

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