Articolo 22 - Aree di interesse archeologico

 

1.        Il P.T.C. recepisce nella tavola QC07 le aree di interesse archeologico sottoposte a vincolo archeologico per le quali valgono le disposizioni della relativa normativa vigente.

 

2.          Indirizzi:

a)          i beni e complessi archeologici possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e alla valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, e alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

b)          le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni e complessi archeologici, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni stessi, possono essere definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, d’intesa con la competente Soprintendenza. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività di studio, ricerca, scavo e restauro inerenti i beni archeologici, alle condizioni e nei limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni, anche la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività suddette, posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta, infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché impianti tecnici di modesta entità.

 

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