Articolo 31 - Sottosistema territoriale del paesaggio della collina arborata.

 

1.          Sono le aree della collina caratterizzate dalla prevalente coltivazione dell’olivo ed in misura minore della vite, e da frange di bosco funzionali a quel tipo di conduzione agricola, che tendono ad addensarsi in prossimità dei crinali o degli alti versanti collinari. In queste aree il tessuto agrario tradizionale è in stretto rapporto di contiguità e di integrazione funzionale e paesistica con il sistema insediativo di antica formazione, costituito dai centri storici minori (i castelli della Valdinievole ed i borghi della Collina Pistoiese e del versante nord del Montalbano), dai nuclei e dagli aggregati di matrice rurale e dagli insediamenti colonici poderali, nonché nell’area pistoiese dal sistema delle ville.

 

2.          Le aree della collina arborata si distinguono in relazione alla struttura territoriale in:

a)         collina arborata di Pistoia;

b)         collina arborata della Valdinievole;

c)          collina arborata del Montalbano;

d)         collina arborata del Montecarlo.

 

3.          I P.S. e gli atti di governo del territorio, nonché i piani di settore, disciplinano per quanto di rispettiva competenza, anche in riferimento al P.I.T., le trasformazioni e le attività ammissibili della collina arborata sulla base delle seguenti disposizioni.

 

4.          Indirizzi:

a)          sostenere le attività agricole anche a conduzione part-time e le attività integrative all’agricoltura, con particolare riferimento all’agriturismo.

b)          I P.S. e gli atti di governo del territorio, possono individuare nell’ambito della collina arborata, ristrette aree di transizione dal paesaggio tipico collinare al paesaggio agricolo ed insediativo della pianura, le quali richiedono una specifica disciplina in ragione della diversa morfologia ed uso del suolo, degli effetti della destrutturazione dei tessuti agrari per la vicinanza e l’influenza degli insediamenti urbani.

 

5.          Direttive:

a)          conservare, mantenere, consolidare e trasformare le aree boscate secondo le indicazioni di cui all’art. 83;

b)          impedire  le alterazioni dei caratteri morfologici degli assetti idrogeologici, dei valori paesaggistici dei luoghi;

c)           salvaguardare le sistemazioni agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti) nonché i tipici elementi del paesaggio collinare agricolo legato alla coltivazione dell’olivo ed all’insediamento poderale;

d)          tutelare le aree ed i corsi d’acqua di particolare importanza per la fauna selvatica;

e)          individuare, con finalità di tutela conservativa, i percorsi storici e poderali ed integrarli in un sistema di percorsi turistico-escursionistici, in particolare nell’area dei castelli della Valdinievole e dei borghi della collina pistoiese;

f)           disciplinare la manutenzione, l’adeguamento e la realizzazione di impianti per l’approvvigionamento idrico, energetico, per telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche virtuali e paesaggistiche dei luoghi;

g)          Individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi esterni agli insediamenti urbani e disciplinarne le trasformazioni ammissibili nel rispetto dei valori storico-architettonici e testimoniali, con finalità conservative degli assetti insediativi consolidati;

h)          definire gli interventi di nuova edificazione rurale una volta accertata l’impossibilità di interventi alternativi di recupero e comunque per finalità non abitative;

i)            definire le aree di pertinenza dei centri storici, nuclei ed aggregati edilizi in base alla loro effettiva consistenza senza alterare i rapporti consolidati fra struttura insediativa e tessitura agraria.

 

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