Articolo  56 - Gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti

 

1.         Il P.T.C. considera insediamenti residenziali o misti le parti del territorio urbanizzate ed edificate con sostanziale continuità, successivamente al periodo 1948-54, o al diverso riferimento temporale assunto ai sensi del punto 1 dell’art. 55, anche se non individuate e perimetrate come tali nella tavola P06.

 

2.         I Comuni provvedono, sulla base dei propri quadri conoscitivi, a verificare ed aggiornare i perimetri delle aree suddette.

 

3.         Gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti sono soggetti alle disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV (Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali) artt. 44, 45 e 46, relativamente alle invarianti, ed agli obiettivi dell’art.47, per le città e gli insediamenti. Gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti antecedenti al periodo assunto come riferimento al comma 1 sono disciplinati anche nell’ambito delle aree urbane storicizzate di cui all’art. 55.

 

4.         Gli obiettivi individuati all’art. 53 sono perseguiti, per gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti, attraverso gli indirizzi e le direttive di cui ai punti successivi.

 

5.         Indirizzi:

a)         favorire il superamento della monofunzionalità di alcune porzioni dei tessuti insediativi;

b)         agevolare la riutilizzazione delle aree dismesse da finalizzare alla riqualificazione complessiva degli insediamenti, anche tramite la previsione di spazi e servizi pubblici o di uso pubblico;

c)          riqualificare le aree periferiche riorganizzando gli spazi pubblici ed incrementando la dotazione di attrezzature;

d)         incentivare il ricorso agli strumenti urbanistici attuativi per la qualificazione anche architettonica degli insediamenti  e per il riequilibro fra spazi pubblici ed edificati;

e)          qualificare i margini degli insediamenti, soprattutto nelle relazioni con i contesti paesaggistici ed ambientali delle aree collinari e montane.

 

6.         Direttive:

a)         riordinare morfologicamente i tessuti destrutturati o degradati;

b)         incrementare il sistema delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e il sistema del verde così come definito al D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 2/R;

c)          attenersi agli indirizzi e prescrizioni di cui alla Parte II del Titolo II, Capo II (Le risorse naturali) e al Titolo III (Le fragilità del territorio);

d)         promuovere il mantenimento e l’incremento del verde di connettività urbana costituito dal verde pubblico interno al tessuto insediativo come previsto dall’art. 13 del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R e adottare misure idonee a preservarne il ruolo di spazio interposto tra il territorio urbanizzato e quello rurale;

e)          verificare la compatibilità della permanenza di strutture produttive ed individuazione di strumenti, procedure ed incentivi per favorire l’eventuale riconversione funzionale degli impianti non compatibili con i contesti insediativi e/o ambientali;

f)           completare e riorganizzare la  viabilità secondo la seguente gerarchia:

-                 strade di scorrimento per il traffico di attraversamento o di scambio, debitamente protette o di cui garantire la protezione;

-                 strade di quartiere con funzioni di collegamento tra le varie porzioni degli insediamenti, da regolamentare in relazione alla sosta od alle destinazioni d’uso ammissibili sui lati;

-                 strade locali di servizio agli edifici.

g)          potenziare i parcheggi pubblici e pertinenziali e realizzare percorsi pedonali e ciclabili.

 

Indice