Articolo  57 - Gli insediamenti produttivi.

 

1.         Il P.T.C. considera insediamenti produttivi le parti del territorio destinate ad utilizzazioni produttive edificate successivamente al periodo 1948-54, o al diverso riferimento temporale assunto ai sensi del punto 1 dell’art. 55.

 

2.         Ai fini dell’individuazione di cui al punto 1 nella funzione produttiva vengono considerate anche attività artigianali e terziarie che ad essa si correlano, inclusi i sistemi distributivi commerciali, tra cui la distribuzione commerciale di vicinato e i cosiddetti centri commerciali naturali.

 

3.         Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali e gli atti di governo del territorio provvedono a distinguere inoltre gli insediamenti produttivi in base alla funzione prevalente insediata:

a)         attività artigianale/industriale;

b)         attività commerciale.

c)          attività terziarie strettamente correlate alla funzione produttiva.

 

4.         Nell’ambito delle suddette distinzioni gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio comunali provvedono a distinguere:

a)         i comparti produttivi specializzati;

b)         i comparti misti, produttivi - residenziali.

 

5.         Gli insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a)         disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV (Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali) artt. 44, 45 e 46, relativamente alle invarianti, ed agli obiettivi dell’art.47, per le città e gli insediamenti;

b)         disposizioni prescritte alla Parte II del Titolo II, Capo II (Le risorse naturali) e al Titolo III (Le fragilità del territorio);

c)          gli insediamenti produttivi antecedenti al periodo assunto come riferimento al punto 1 sono disciplinati anche nell’ambito delle aree urbane storicizzate di cui all’art. 55.

 

6.         I Comuni elaborano una diversa disciplina per i suddetti tipi di insediamenti e perseguono gli obiettivi individuati all’art. 53 attraverso gli indirizzi e le direttive di cui ai punti successivi.

 

7.         Indirizzi:

a)         prevedere il completamento e la qualificazione delle funzioni insediate, mediante l’inserimento di attività di servizio alle imprese, agli addetti ed agli utenti, di attività espositive e direzionali;

b)         nei comparti misti produttivi - residenziali deve essere verificata la compatibilità della permanenza delle strutture produttive, ed individuati strumenti, procedure ed incentivi per favorire l’eventuale riconversione funzionale degli impianti non compatibili con i contesti insediativi e/o ambientali; nel caso di mantenimento della destinazione produttiva, devono essere individuate, se necessario, le misure atte a migliorare la coesistenza delle attività produttive con altre funzioni, nonché gli interventi di miglioramento dell’accessibilità e delle dotazioni di parcheggi, e previste aree a verde, schermature ambientali e misure atte ad incrementare la qualità del sistema insediativo, ai sensi del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R ;

 

8.         Direttive:

a)         consolidare il sistema produttivo locale attraverso l’azione prioritaria di riqualificazione e potenziamento dei comparti produttivi esistenti;

b)         disporre idonei interventi di tutela ambientale, in particolare per l'abbattimento degli inquinamenti, per la salvaguardia della salute degli addetti e dei cittadini, per perseguire il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, il contenimento del consumo di risorse naturali irriproducibili, la riduzione della produzione di rifiuti, la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive di cui alla Parte II del Titolo II, Capo II (Le risorse naturali), e al Titolo III (Le fragilità del territorio) e nel rispetto di quanto prescritto dal D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R;

c)          garantire il permanere e lo sviluppo delle funzioni produttive storicamente insediate sul territorio anche attraverso scelte che privilegino l’insediamento di attività compatibili, nell’ambito degli interventi di trasformazione e ridestinazione funzionale degli immobili storicamente utilizzati per tali attività in modo che ne venga evitata la naturalizzazione e la destinazione ad altre funzioni;

d)         garantire il permanere e lo sviluppo delle funzioni correlate a quelle produttive anche nell’ambito di insediamenti con destinazione diversa da quella produttiva;

e)          riordinare il sistema della viabilità e della sosta con l’inserimento di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci, la razionalizzazione degli accessi alle singole aree ed ai comparti allo scopo di fluidificare la maglia viaria di servizio agli insediamenti stessi;

f)           prevedere criteri per la individuazione degli ambiti urbani caratterizzati dalla presenza di numerose e contigue attività commerciali di vicinato tali da costituire un centro commerciale naturale; in tali ambiti dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal P.I.T. all’art. 14 c. 3 della Disciplina del P.I.T.;

g)          al fine di incrementare la qualità del sistema insediativo di cui al presente articolo i Comuni si attengono a quanto prescritto dal D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R;

h)         promuovere il mantenimento e l’incremento del verde di connettività urbana costituito dal verde pubblico interno al tessuto insediativo ai sensi dell’art. 13 del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R, e adozione di misure idonee a preservarne il ruolo di spazio interposto tra il territorio urbanizzato e quello rurale.

 

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