Articolo 61 - Aree per  nuove urbanizzazioni residenziali o miste.

 

1.          Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali, nei casi in cui ne sia dimostrata la necessità, definiscono distintamente:

a)               le nuove urbanizzazioni residenziali o miste a prevalente destinazione abitativa;

b)               le nuove urbanizzazioni specialistiche: produttive e/o terziarie.

 

2.          I Comuni elaborano una specifica disciplina per le aree di cui al punto 1 recependo gli indirizzi e le prescrizioni di cui ai punti successivi.

 

3.          Indirizzi:

a)                Relativamente alle eventuali nuove urbanizzazioni residenziali o miste gli strumenti della pianificazione territoriale comunali prevedono la formazione di strumenti urbanistici operativi, per i quali dettano le necessarie e opportune disposizioni finalizzate a:

-           garantire l’efficiente utilizzazione della rete viaria da parte dei mezzi di trasporto collettivi;

-           localizzare le funzioni a elevata capacità generatrice/attrattiva di flussi di mobilità in luoghi serviti dai mezzi di trasporto collettivi, e raggiungibile con un sistema gerarchico di viabilità;

-           prevedere adeguati parcheggi pubblici e di pertinenza degli edifici, estese aree a verde, idonee dotazioni di attrezzature commerciali e servizi per superare la monofunzionalità degli insediamenti e favorire la riqualificazione dei tessuti esistenti e la loro integrazione con le nuove previsioni;

-           migliorare l’utilizzazione dei mezzi pubblici, collocando i nuovi insediamenti in una logica coerente con le reti del trasporto collettivo.

 

4.          Prescrizioni:

a)          gli strumenti della pianificazione territoriale comunali definiscono nuove urbanizzazioni residenziali o miste nei casi in cui le trasformazioni, fisiche o funzionali, prevedibili nella struttura urbana antica, storicizzata o di recente formazione, non consentano il soddisfacimento della domanda di spazi per utilizzazioni abitative, con riferimento all’arco temporale assunto come previsione;

b)          le eventuali nuove urbanizzazioni residenziali o miste devono essere individuate in continuità spaziale rispetto al territorio già urbanizzato, così da realizzare, o ricostituire, una sua sostanziale unitarietà, e una sua netta, avvertibile distinzione dal territorio non urbano; devono essere facilmente accessibili dalla rete viaria principale; devono essere correttamente inserite nel contesto ambientale, soprattutto nelle aree di valore paesaggistico;

c)           gli interventi di nuova edilizia devono essere preferibilmente finalizzati ad una nuova offerta di alloggi in regime di locazione, nel rispetto delle direttive in tal senso emanate dalla Regione nel P.I.T..

 

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