Articolo 63 - Aree per  nuove urbanizzazioni per le attrezzature e i servizi.

 

1.        I Comuni elaborano una specifica disciplina per le aree di cui al presente articolo recependo le prescrizioni di cui ai punti successivi.

 

2.        Prescrizioni:

a)          Le nuove urbanizzazioni specialistiche destinate ad insediamenti turistici sono preferibilmente riservate alle strutture ricettive così come definite dalla L.R. 42/2000; le strutture ricettive quali i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, gli agri-campeggi, i parchi di vacanza, e quelli caratterizzati da attività di ospitalità in spazi aperti, possono essere realizzate soltanto in aree appositamente previste negli strumenti della pianificazione territoriale. Tali strutture saranno collocate in relazione alle aree di sistema riferite alla tavola P13.

b)          Nuovi insediamenti turistici in zone termali sono proporzionati per dimensioni e bacino di utenza alla risorsa idrica da utilizzare, in coerenza con i piani e programmi di settore e con le concessioni e i permessi di ricerca in atto e compatibilmente con le prescrizioni impartite all’art. 42 della presente disciplina.

c)           I Comuni, ai sensi del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R, e ai sensi di quanto prescritto all’art. 53 della presente disciplina, individuano sul proprio territorio urbanizzato gli ambiti relativi ai centri abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale e si attengono ai criteri indicati per tale ambito all’art. 6 del suddetto D.P.G.R..

d)          Ai sensi dell’art. 24 della Disciplina del P.I.T. gli interventi concernenti nuove strutture destinate al turismo, agli impianti sportivi e per il tempo libero nei territori rurali sono ammissibili alle condizioni dettate dal P.I.T.:

-           non sussistano possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente;

-           siano interventi finalizzati al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione paesaggistica di specifici ambiti territoriali e che non alterino la struttura del paesaggio;

-           siano utilizzate tecniche edilizie sostenibili ai sensi dell’art. 145 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1.

e)       La realizzazione di impianti sportivi e per il tempo libero e degli immobili collegati al loro esercizio, ivi comprese eventuali strutture turistico ricettive, è da consentire solo qualora sia prescritta la gestione unitaria di tali complessi.

f)         La localizzazione di nuovi impianti, insediamenti e funzioni specialistiche di tipo sportivo e per il tempo libero è subordinata alla salvaguardia delle risorse essenziali del territorio e alla condizione che non si alteri il valore dei paesaggi e si promuova la riqualificazione di quelli degradati, recuperando un idoneo assetto agrario e idrogeologico del territorio.

g)        I Comuni devono prevedere rigorose limitazioni alle possibilità di mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili realizzati con finalità turistico ricettive.

 

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