Articolo  67 - Il dimensionamento degli spazi per la produzione e per il commercio

 

1.        Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali e gli atti di governo del territorio, definiscono le caratteristiche dimensionali delle previsioni di spazi per la produzione e il commercio conformemente agli indirizzi e alle direttive di cui ai punti seguenti.

 

2.        Indirizzi:

a)          il dimensionamento degli spazi per la produzione e per il commercio viene espresso come indicato al punto 4 dell’art. 65.

 

3.        Direttive:

a)          il dimensionamento degli spazi per la funzione produttiva e commerciale è individuato sulla base dei seguenti elementi:

-             la domanda generata da necessità di rilocalizzazione, cioè la domanda derivante dal determinarsi di incompatibilità ambientali, in relazione alle immissioni nell’atmosfera, agli scarichi liquidi o solidi nei corpi idrici o nel suolo, alle emissioni sonore, a situazioni di pericolosità geomorfologica o idraulica, a effetti negativi sulla qualità del paesaggio o sulla funzionalità e vivibilità dell’insediamento urbano, oppure dall’insorgere di diseconomie insediative, in relazione alla distanza da linee di comunicazione, o da centri di servizi, e simili, a carico della localizzazione di imprese esistenti;

-             la domanda generata da processi di crescita e sviluppo, cioè la domanda originata sia dalla richiesta delle imprese esistenti di incrementare la propria disponibilità di spazi, sia dalla necessità di spazi per ospitare la nascita di nuove imprese, indotta dallo sviluppo di alcuni settori o dall’insieme dell’economia locale; il suo dimensionamento è di norma individuato tenendo conto dell’impegno a promuovere uno sviluppo sostenibile e in relazione all’obiettivo di realizzare la piena occupazione;

b)          nel prevedere le modalità di soddisfacimento della domanda insediativa, come definita alla lettera precedente, devono essere prioritariamente valutate le possibilità di ristrutturazione e ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti, con trasformazione delle superfici scoperte pertinenziali e dei manufatti già adibiti ad utilizzazione produttiva, le possibilità di nuova edificazione nei lotti inedificati residui nelle esistenti aree industriali ed artigianali, le possibilità di recupero degli edifici degradati, dismessi, abbandonati, ovvero nelle esistenti aree urbane plurifunzionali, ove sia ammissibile in relazione alle caratteristiche sia delle specifiche attività produttive che delle aree interessate;

c)           le nuove urbanizzazioni produttive a carattere specialistico saranno consentite soltanto qualora le trasformazioni, fisiche o funzionali, prevedibili nel territorio già urbanizzato, e in particolare nelle aree produttive, non consentano il soddisfacimento della riscontrata domanda insediativa a carattere produttivo e commerciale;

d)          le previsioni di interventi a carattere commerciale o destinate ad attività economiche correlate o similari, che prevedano l’utilizzo di aree di dimensione superiore a 20.000 mq di superfici utili lorde complessive, sono soggette alle disposizioni di cui al c. 2 dell’art. 14 della Disciplina del P.I.T.;

e)          le previsioni degli Strumenti della Pianificazione Territoriale comunali riguardanti nuove aree o aree in ampliamento a quelle esistenti per la localizzazione di grandi strutture di vendita, devono essere oggetto di concertazione tra le diverse amministrazioni competenti;

f)           la   localizzazione  di  nuove   grandi  strutture  di  vendita,  come  definite  dalla L.R. 28/2005, è da consentire soltanto in aree urbane o ad esse contigue, senza soluzioni di continuità con il territorio urbanizzato.

 

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