Articolo 70 - Indirizzi e prescrizioni per la sostenibilità

 

1.     Fanno parte degli indirizzi e prescrizioni per la sostenibilità le disposizioni individuate alla Parte II, Titolo I, Capo II (Le risorse naturali).

 

2.     Il nuovo P.T.C. assume come strategico l’obiettivo di promuovere la sostenibilità dello sviluppo del territorio e delle città attraverso gli indirizzi e le prescrizioni di cui ai punti successivi.

 

3.     Indirizzi:

a)       Gli strumenti della pianificazione territoriale devono favorire l’impiego di risorse energetiche locali rinnovabili, l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici, dei nuovi insediamenti e dei trasporti. Gli strumenti di pianificazione territoriale devono promuovere la certificazione energetica degli edifici, la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ed individuare nell’edilizia pubblica e sociale-residenziale comparti prioritari per la sostenibilità energetica. I Comuni devono predisporre in tal senso un adeguato piano di illuminazione pubblica.

b)       Nella definizione dei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi, nonché nella trasformazione degli insediamenti esistenti, soddisfano le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti urbani, al fine di contribuire al conseguimento, a livello comunale, degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata definiti dal D.L. n° 22/97, dal Piano Regionale, da eventuali accordi di programma con la Regione Toscana e dal Piano Provinciale di Gestione dei consumi dei Rifiuti.

c)        Le nuove previsioni di impegno di suolo devono verificare la compatibilità con gli elementi del paesaggio così come definiti nella relativa disciplina paesaggistica, inoltre, per i nuovi impegni di suolo deve essere verificata l’opportunità di accordi di pianificazione tra i comuni per ottimizzare le scelte localizzative e per definire eventuali modalità di perequazione intercomunale anche ai sensi degli artt. 109 e 110.

 

4.     Prescrizioni:

a)       I Comuni sono tenuti, nell'ambito dei propri piani strutturali e degli atti di governo del territorio, a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni prevedendo:

-           per le trasformazioni del territorio, un’analisi preliminare del sito di costruzione, studiandone l’esposizione solare, i venti dominanti, il tessuto urbano limitrofo e così via, al fine di individuare le migliori strategie per il miglioramento delle prestazioni energetiche dei fabbricati.

-           criteri tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici idonei a facilitare e valorizzare il risparmio energetico e l'impiego di fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione, incentivando la realizzazione di impianti centralizzati, dotati di tutti i dispositivi sufficienti a garantire la contabilizzazione individuale dei consumi e la personalizzazione del microclima.

b)       Ai fini della valutazione della sostenibilità di nuove previsioni di insediamenti produttivi, i Comuni sono tenuti, nell'ambito dei propri piani strutturali e degli atti di governo del territorio, a corredare gli atti di opportune elaborazioni volte a valutare la fattibilità tecnico-economica:

-           dell'uso della cogenerazione, elettrica e termica, per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell'area;

-           dell’adozione di sistemi di recupero del calore da processi produttivi per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell'area;

-           della possibilità di cessione degli scarti termici degli insediamenti previsti nell'area all'insieme di fabbisogni civili presenti nell'intorno dell'area stessa.

c)        Ai sensi del D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 2/R all’interno delle aree urbane il sistema del verde pubblico e privato concorre a garantire l’equilibrio ecologico e le compensazioni delle emissioni di anidride carbonica derivanti dalle attività antropiche. Gli strumenti della pianificazione territoriale devono supportare le proprie previsioni di dimensionamento con una dotazione di spazi verdi interni agli insediamenti che sia proporzionata all’incremento del numero di abitanti e all’incremento della quantità di veicoli esistenti e previsti, prescrivendo anche la realizzazione di verde pensile e/o tetti verdi a titolo compensativo con caratteristiche di fruibilità assimilabili alle aree verdi tradizionali.

d)       Ai sensi del D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R la sostenibilità delle previsioni insediative degli strumenti della pianificazione territoriale deve essere comprovata dagli esiti della Valutazione Integrata effettuata secondo la procedura indicata dal D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R.

e)       Ai sensi del c. 4 dell’art. 3 della L.R. 3 gennaio 2005 n.1, i nuovi impegni di suolo ai fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzo e riorganizzazione degli insediamenti esistenti; essi devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi esistenti.

f)        Ai sensi del c. 5 dell’art. 3 della L.R. 3 gennaio 2005 n.1, la crescita degli insediamenti deve essere subordinata alla reale possibilità di assicurare una dotazione sufficiente di servizi essenziali, nonché alla contestuale realizzazione di infrastrutture che consentano la tutela delle risorse essenziali del territorio.

g)       Ai sensi dell’art. 35 della Disciplina del P.I.T. la pianificazione degli interventi di trasformazione urbanistica dovrà essere subordinata anche alla verifica dell’esistenza delle infrastrutture e dei servizi idrici integrati necessari per soddisfare la domanda in materia di approvvigionamento, distribuzione e depurazione; sarà pertanto necessario acquisire la certificazione degli enti gestori dei pubblici servizi per ogni intervento di nuova previsione urbanistica; la suddetta certificazione è necessaria anche per ogni potenziamento delle infrastrutture e dei servizi idrici degli insediamenti già esistenti; tali interventi dovranno essere realizzati compatibilmente con l’uso sostenibile delle risorse idriche, della loro rinnovabilità e a tutela della permanenza della loro preesistente disponibilità nei singoli ambiti territoriali interessati.

h)       Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali recanti nuove previsioni insediative devono valutare l’ammontare del traffico veicolare da esse indotto sulla rete stradale esistente e prevedere, ove necessario, la preventiva o contestuale realizzazione di nuove infrastrutture; ai sensi dell’art. 9 c. 8 della Disciplina del P.I.T. non sono ammissibili nuovi insediamenti che inducano una mobilità veicolare ulteriormente gravante in misura consistente su nuovi tronchi stradali nazionali o regionali e su quelli entrati in funzione a partire dal 2002.

i)         Negli insediamenti residenziali di nuova previsione la dotazione delle aree verdi per la compensazione delle emissioni di anidride carbonica dovrà coprire almeno il 90% dell’incremento delle emissioni. In caso di impossibilità a realizzare tale compensazione per motivi di spazio disponibile, i Comuni possono prevedere la possibilità di convertire l’intervento compensativo in oneri finalizzati alla realizzazione di aree verdi o prescrivere la realizzazione di tetti verdi.

j)         Negli insediamenti produttivi di nuova previsione la dotazione delle aree verdi per la compensazione delle emissioni di anidride carbonica dovrà coprire il 100% dell’incremento delle emissioni. In caso di impossibilità a realizzare tale compensazione per motivi di spazio disponibile i Comuni possono prevedere la possibilità di convertire l’intervento compensativo in oneri finalizzati alla realizzazione di aree verdi o prescrivere la realizzazione di tetti verdi.

k)       Tutti i Comuni sono tenuti ad includere negli strumenti della pianificazione territoriale un bilancio energetico annuale, che individui i livelli attuali di consumo delle diverse fonti energetiche.

l)         I Comuni definiscono negli strumenti della pianificazione territoriale le norme per la valutazione delle trasformazioni in relazione alle risorse energetiche, e subordinano le previsioni di trasformazione al rispetto delle prescrizioni individuate.

m)     Le nuove urbanizzazioni e gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno prevedere il ricorso obbligatorio a fonte energetica rinnovabile per soddisfare almeno il 60% dell’energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria ed il 30% dell’energia necessaria alla climatizzazione. Negli interventi edilizi di nuova costruzione, sostituzione edilizia o ristrutturazione edilizia si deve prevedere che almeno il 60% dell’energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria provenga da fonti energetiche rinnovabili. Al fine di raggiungere i minimi stabiliti dal presente comma è ammessa l’acquisizione di quote corrispondenti di impianti collettivi o pubblici.

n)       Per gli edifici industriali-artigianali, di nuova costruzione, sostituzione edilizia o soggetti a ristrutturazione con modifica o inserimento di nuovi impianti, si deve prevedere l’uso di impianti di produzione di energia basati sull’utilizzo di impianti di cogenerazione o fonti di energia rinnovabile, fino al soddisfacimento di almeno il 30% del fabbisogno di energia elettrica ed il 60 % del fabbisogno per la produzione di acqua calda sanitaria. Al fine di raggiungere i minimi stabiliti dal presente comma è ammessa l’acquisizione di quote corrispondenti di impianti collettivi o pubblici.

o)       Negli edifici industriali e artigianali di nuova costruzione, sostituzione edilizia o soggetti a ristrutturazione con modifica o inserimento di nuovi impianti, si deve prevedere che venga realizzato un impianto fotovoltaico. Al fine di raggiungere i minimi stabiliti dal presente comma è ammessa l’acquisizione di quote corrispondenti di impianti collettivi o pubblici. La norma si applica ad edifici ed ampliamenti di essi non inferiori a 100 mq.

p)       Gli Strumenti della pianificazione territoriale comunale possono prevedere nuovi insediamenti turistici, fuori dalle aree già individuate, a condizione che sia dimostrato l’impatto zero in termini di consumi delle risorse, produzione di rifiuti, approvvigionamento idrico ed energetico.

 

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