Articolo 8 - La procedura di valutazione

 

1.     Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio devono essere sottoposti, preliminarmente alla loro adozione, a valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 Gennaio 2005, n.1 e del D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 4/R, nonché ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera b) della L.R. 3 Gennaio 2005, n.1, in attuazione di quanto disposto dall’art. 14 della stessa legge regionale.

 

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