Articolo 82 - Gli insediamenti rurali esistenti

 

1.       Il P.S. e gli atti di governo del territorio comunali provvedono ad individuare e classificare il patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole, in relazione alla tipologia degli insediamenti, in rapporto ai valori storico-architettonici ed ambientali e distinguendo gli immobili aventi una funzione agricola da quelli destinati ad altri usi.

 

2.       Per gli immobili e le aree di pertinenza aventi peculiari valori testimoniali ed espressivi, i Comuni disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili sulla base delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alla Parte II Titolo II Capo II, Integrità culturale e paesaggistica del territorio, e sulla base degli obiettivi e delle invarianti di cui alla Parte II Titolo IV artt. 44, 45 e 46, relativamente alle invarianti, ed agli obiettivi dell’art.47, per il territorio rurale e con la finalità comunque di assicurarne la conservazione ed il mantenimento.

 

3.       Per gli altri immobili i Comuni definiscono in applicazione al Titolo IV Capo III della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1  e del D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R, le modalità di uso e trasformazione nel rispetto delle indicazioni relative ai sottosistemi paesaggistici in cui ricadono e con la finalità di conservare e ove necessario ripristinare i caratteri tradizionali dell’edilizia e del paesaggio agrario.

 

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