Articolo 84 - Caratteri generali

 

1.         Nelle zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola, per la determinazione degli interventi ammissibili, nelle aree e sui manufatti edilizi i Comuni nel rispetto della presente Disciplina di piano, applicano quanto previsto dal Titolo IV Capo III della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 e del D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R.

 

2.         Per l’applicazione delle disposizioni seguenti si fa riferimento alle banche dati previste dal punto 7 dell’art. 80.

 

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