Articolo 85 - Superfici fondiari minime ai sensi dell’art. 41  comma 2  lettera  b)  della  L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1

 

1.         Per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo l'azienda agricola deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

 

  Tabella A: Requisiti obbligatori minimi per consentire alle aziende agricole la realizzazione di una unità abitativa

TIPOLOGIA PRODUTTIVA

Superficie
fondiaria

Prodotto
lordo
vendibile
(P.l.v.)

Tipologia del
prodotto

Ore

lavoro

 

ha.

q.li

 

h

Viticoltura

3.0

210

Uva

1.750

Olivicoltura

5.0

100

Olive

1.750

Seminativo cerealicolo-foraggero
(compreso pascoli e prati coltivati in zona montana)

20.0
(10.0)

1.500
(750)

Mais (o in rapporto alle rese medie INEA delle altre colture)

1.000
(500)

Frutticoltura

 

3.0
(2.4)

 

500
(400)

 

Mele (o in rapporto alle rese medie INEA delle altre colture)

1.800
(1.440)

Orticoltura in pieno campo

2.0
(1.6)

600
(480)

Pomodori (o in rapporto alle rese medie INEA delle altre colture)

2.500
(2.000)

Floricoltura in pieno campo

1.6
(1.28)

 

 

 

2.500
(2.000)

Vìvaismo

2.5
(2.0)

 

 

 

 

2.500
(2.000)

Ortoflorovivaismo in coltura protetta

0.8

 

 

2.000

Silvicoltura(bosco ceduo)

35.0

 

 

1.500

Silvicoltura (bosco d'alto fusto)

25.0

 

 

1.500

Arboricoltura da legno

30.0

 

 

1.500

Castanicoltura da frutto

8.0

200

Castagne

2.000

          ( ) in zona montana L.991/52 e L.94/96

 

2.         La realizzazione di nuove unità abitative rurali è consentita solo se riferita alle esigenze di residenza sul fondo dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), così come definito dalle vigenti norme in materia, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola.

 

3.         Per i fondi rustici con terreni a diversa tipologia produttiva la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo la superficie dei terreni di ciascuna tipologia produttiva per le relative superfici fondiarie minime precedentemente definite. La verifica delle superfici è svolta con riferimento a classi colturali e non a singole colture. Allo stesso modo si opera per la verifica della produzione lorda vendibile. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 1 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1.

 

4.         Per le aziende vivaistiche, le colture specialistiche in contenitore (vasetteria), laddove è presente una totale o parziale impermeabilizzazione del suolo con impianti di irrigazione, tale tipologia produttiva è assimilabile alla coltura protetta, ai fini del calcolo della superficie fondiaria minima.

 

5.         Per la realizzazione di ulteriori unità abitative oltre la prima l'azienda dovrà essere in possesso dei parametri di cui alla Tabella A in misura multipla corrispondente.

 

6.         Le aziende in possesso dei requisiti di cui alla tabella A possono costruire, ai sensi del Titolo IV Capo III della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 e della D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R, unità abitative della dimensione massima di 110 mq di superficie utile dei vani abitabili definiti ai sensi del D.M. 5 Luglio 1975. Gli strumenti urbanistici comunali possono fissare dimensioni diverse per le nuove unità abitative rurali. A titolo orientativo si suggerisce di assumere una superficie utile lorda omnicomprensiva non superiore a 160 mq.

 

7.         II Comune definisce le caratteristiche tipologico-costruttive degli edifici e degli elementi architettonici nonché i materiali da impiegare nella costruzione dei nuovi edifici per abitazione al fine di promuovere un'edilizia abitativa qualificata e tipologicamente coerente con il contesto agricolo-paesaggistico in cui si inserisce. Si suggerisce anche di definire norme per la localizzazione dei nuovi edifici per abitazione con lo scopo di favorirne l'avvicinamento o l'aggregazione agli edifici esistenti evitandone la realizzazione nel territorio aperto.

 

8.         Per la costruzione di nuovi annessi l'azienda agricola deve mantenere in produzione una superficie fondiaria minima non inferiore al 50% di quelle indicate nella tabella A.

Per i fondi rustici con terreni a diversa tipologia produttiva la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo la superficie dei terreni di ciascuna tipologia produttiva per le relative superfici fondiarie minime come sopra definite. La verifica delle superfici è svolta con riferimento a classi colturali e non a singole colture.

Anche in questo caso resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 1 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 .

 

9.         Le aziende in possesso di requisiti uguali o superiori a quelli indicati nella tabella A, previa presentazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.), possono costruire annessi delle seguenti dimensioni:

 

Tabella B:  Dimensione degli annessi di aziende agricole con requisiti corrispondenti a quelli indicati nella tabella A

TIPOLOGIA
PRODUTTIVA

DIMENSIONE ANNESSI (mq S.U. netta)

MEZZI DI  PRODUZIONE

PRODOTTO

UFFICI

Viticoltura

100

150

50

Olivicoltura

120

100

50

Seminativo
Cerealicolo Foraggero

200

             (silos)

30

Frutticoltura

120

100

50

Orticoltura

80

100

50

Floricoltura

100

150

100

Vivaismo

150

150

100

Silvicoltura

100

 

30

Castanicoltura

100

100

30

 

 

10.      Le aziende con requisiti superiori a quelli indicati nella tabella A possono realizzare  annessi con dimensione massima aumentata in proporzione alla superficie, ad eccezione degli uffici, il cui aumento in proporzione è consentito solo per le aziende vivaistiche, fino ad un massimo di mq. 200. Negli altri casi la dimensione degli uffici potrà eccedere quella prevista dalla tabella B, solo se opportunamente dimostrato all’interno del Programma che tale esubero è commisurata alla capacità produttiva dell’azienda agricola, alle attività ad essa connesse ed alle reali necessità amministrative, tecniche e gestionali della stessa. La dimensione dovrà comunque essere commisurata anche alla produzione lorda vendibile e alle ore/lavoro impiegate. Locali con destinazioni diverse da quelle previste dalla tabella B, quali mense, refettori, spogliatoi, servizi igienici, possono essere realizzati senza la necessaria presentazione del P.A.P.M.A.A. solo se consentiti dagli strumenti della pianificazione territoriale, dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali del Comune. In assenza della specifica normativa di cui sopra, nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie vigenti, potranno essere realizzati, in funzione del numero degli addetti presenti in azienda e dichiarati nel Programma Aziendale, secondo i parametri della seguente tabella C:

 

Tabella C:  Dimensione di mense, refettori, spogliatoi e servizi igienici a servizio di aziende agricole con requisiti corrispondenti a quelli indicati nella tabella A

NUMERO ADDETTI

PRESENTI IN AZIENDA

DIMENSIONE LOCALI (mq S.U. netta/addetto)

(Titolari, familiari coadiuvanti,

 salariati fissi)

MENSE e REFETTORI

SPOGLIATOI e SERVIZI IGIENICI

fino a 20

7,00 mq

1,40 mq.

da 21 a 50

6,00 mq.

            1,40 mq.

oltre  50

5,00 mq.

1,40 mq.

 

11.    Per le aziende cerealicolo-foraggere che svolgono anche attività di allevamento di bestiame, la dimensione delle stalle viene fissata come segue:

 

per bovini ed equini

 

25 mq/ha di seminativo, oltre agli impianti tecnologici necessari

per suini

30 mq/ha di seminativo, oltre agli impianti tecnologici necessari

per gli ovini

40 mq/ha di seminativo, oltre agli impianti tecnologici necessari

per gli allevamenti avicunicoli

50 mq/ha di seminativo, oltre agli impianti tecnologici necessari

     

Si specifica che per i seminativi si intende tutte le superfici a foraggere.

 

12.      Le aziende con superficie fondiaria compresa fra quelle della tabella A e le superfici minime di cui al comma 8, previa presentazione del Programma Pluriennale Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale, possono costruire solo annessi per le seguenti destinazioni e dimensioni:

 

   Tabella D: Dimensione degli annessi di aziende  agricole con superficie fondiaria compresa fra quelle della tabella A e le superfici minime di cui al comma 8

 

 

DIMENSIONE ANNESSI (mq S.U. netta)

TIPOLOGIA PRODUTTIVA

MEZZI DI PRODUZIONE

PRODOTTO

Viticoltura

30

35

Olivicoltura

35

15

Seminativo Cerealico Foraggero

45

--

Frutticoltura

30

30

Orticoltura

25

35

Floricoltura

25

35

Vivaismo

30

45

Silvicoltura

30

-

Castanicoltura da frutto

30

30

 

13.      Le aziende con requisiti di cui al comma 12 possono realizzare annessi con dimensione massima aumentata in proporzione alla superficie.

 

14.      La costruzione di annessi a servizio di aziende con superficie fondiaria compresa fra le superfici minime di cui al comma 8 e  6.000 mq. può essere consentita, solo se opportunamente disciplinata dagli strumento urbanistici Comunali. A titolo orientativo si suggerisce di consentire alle aziende con dimensioni sopraccitate la costruzione di un annesso di dimensione pari a 30 mq. con altezza massima necessaria al rimessaggio dei mezzi agricoli e comunque non superiore a 2,60 mt. salvo eventuali motivate e documentate specifiche esigenze. La realizzazione di questi annessi, per i quali si prescinde dal Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, dovrà comunque essere subordinata alla sottoscrizione da parte del proprietario del fondo, di una convenzione o di un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, in cui si stabilisca l'obbligo, per il richiedente: 

a)         di non modificare la destinazione d'uso agricola dell'annesso;   

b)         di non alienare separatamente dall'annesso il fondo cui si riferisce;

c)          di mantenere il fondo in produzione e di effettuarne la manutenzione ambientale;

d)         di assoggettarsi alla demolizione dell'annesso in caso di inadempimento.

 

15.      La realizzazione di strutture strettamente collegate alla produzione aziendale, quali le serre fisse, l’utilizzo delle quali non è sotteso a rigidi criteri tecnico-colturali ma bensì a scelte imprenditoriali connesse alla diversa utilizzazione per quantità e qualità dei fattori della produzione, non sono sottoposte al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui al comma 8. La realizzazione di serre fisse è consentita solo se opportunamente dimostrato all’interno del Programma che tali strutture sono commisurate alla capacità produttiva dell’azienda. Le serre fisse, realizzate dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1, non possono mutare la destinazione d’uso agricola e sono sottoposte a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 41 della L.R. 1/2005, così come modificato dall’art. art. 43 della Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale n. 62/2008.

 

16.      Nelle aree dei distretti rurali riconosciuti ai sensi della L.R. 21/2004 le superfici previste dalle tabelle B, C e D sono aumentate del 25%.

 

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