Articolo 88 - Interventi di tutela e valorizzazione ambientale (art. 9, comma 5, lettera b del D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R)

 

1.   Il progetto per gli interventi di miglioramento ambientale costituisce un contenuto obbligatorio del programma: in mancanza la valutazione dello stesso non potrà che essere negativa.

 

2.   Il Programma, oltre a quanto indicato all’art. 9 comma 8 del Regolamento di attuazione D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R comprende obbligatoriamente:

a)       la descrizione dei caratteri geopedologici ed ambientali;

b)       il rilievo cartografico e fotografico, degli aspetti e delle risorse di rilevanza paesaggistica ed ambientale presenti sui fondi dell'azienda nonché la descrizione delta loro consistenza e del  loro stato di conservazione,  con particolare riferimento a:

- formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;

- alberature segnaletiche di confine o di arredo;

- individui arborei a carattere monumentale ai sensi della normativa vigente;

- formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;

- corsi d'acqua naturali o artificiali (regime e stato della manutenzione);

- rete scolante artificiale (trama delle fosse poderali e stato della  manutenzione);

- particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti, ciglionamenti;

- manufatti di valore paesaggistico, storico o testimoniale;

- viabilità rurale esistente;

    La descrizione delle risorse deve essere estesa anche a:

- sistemazioni e opere idraulico-agrarie (tipo e stato della manutenzione);

- flora e vegetazione spontanea;

- boschi (tipo e governo);

- boschi percorsi da incendi (stato della ricostituzione);

- arboreti (oliveti, frutteti, vigneti);

- giardini storici;

- superfici impermeabilizzate (localizzazione, tipo e dimensione);

- sorgenti, pozzi (con estremi della relativa autorizzazione);

- laghi naturali e bacini per l'irrigazione;

- falde acquifere (freatiche o artesiane);

- cedimenti localizzati;

- cave, frane e dissesti;

- aree soggette a fenomeni di ristagno ed aree esondate;

- situazioni di degrado varie;

c)       la descrizione dei processi produttivi che possono comportare, direttamente o  indirettamente, danni  ambientali;

d)      specifici interventi di miglioramento:

-   dei processi produttivi, individuando interventi tesi a minimizzarne l'impatto ambientale;

-    degli aspetti e delle risorse rilevate, tramite la ricostituzione o l'incremento delle stesse, la riduzione degli aspetti negativi, il risanamento delle situazioni di degrado.

 

3.   L'ordinaria manutenzione ambientale è obbligatoria e come tale non può essere considerata intervento di miglioramento.

 

Indice