Articolo 90 - Rapporti fra dimensione degli edifici e superfici fondiarie in caso d compravendita di fondi non programmata (art. 46 comma 2 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1).

 

1.   Nel caso in cui un'azienda interessata da compravendita di proprietą non programmata presenti un programma prima di dieci anni dal frazionamento, si ammettono interventi di nuova edificazione o di ampliamento di edifici esistenti fino al raggiungimento delle dimensioni massime calcolate in ragione dei requisiti necessari, scomputando dalla dimensione massima degli edifici ammissibile quella di eventuali edifici gią esistenti sui fondi di tutte le aziende interessate dal frazionamento. Sono fatti salvi i casi previsti dall'art. 46 comma 4 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1.

 

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