Articolo 99 - Piano di tutela delle acque

 

1.       La Provincia di Pistoia, nell'ambito delle funzioni di Ente con competenze amministrative e tecniche nel campo della risorsa idrica sotterranea delegate dagli ex Uffici Regionali del G.C., provvede con il proprio settore di gestione della risorsa idrica a costruire ed aggiornare l'archivio dei pozzi ed un bilancio idrogeologico, sulla base del quale modulare la propria attività autorizzativa per i pozzi.

 

2.       La Provincia acquisisce anche le informazioni disponibili presso i Comuni, gli Enti concessionari del servizio idrico pubblico, gli ATO e quanti altri possano partecipare alla redazione o all'aggiornamento del bilancio idrogeologico ed all'archivio del pozzi.

 

3.       I Comuni concorrono con la Provincia ad attuare le misure necessarie a garantire il mantenimento dei valori di Deflusso Minimo Vitale nei tratti designati e ad evitare situazioni in deficit di bilancio. I Comuni collaborano con la Provincia al censimento ed alla caratterizzazione delle derivazioni in atto dei corpi idrici superficiali a portata critica.

 

4.       I Comuni, nell'ambito delle attività valutative dei propri Piani Strutturali, dovranno considerare  la consistenza degli emungimenti e delle derivazioni esistenti come l'entità degli abbassamenti indotti della falda ed i tratti di corsi d’acqua con portata critica, in relazione al contesto ideologico ed idrogeologico e la possibilità di soddisfare ulteriori fabbisogni.

 

5.       A tal fine i Comuni dovranno costantemente monitorare il bilancio idrico, nelle unità territoriali interessate dalle valutazioni, tramite gli indicatori più opportuni di pressione (prelievi e fabbisogni) e stato (idrometrici, piezometrici e di qualità ambientale).

 

6.       Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio comunale in presenza di situazioni caratterizzate dalla presenza di corpi idrici sotterranei soggetti a rilevanti abbassamenti per l‘attività di emungimento, incentiveranno, provvedendo anche al loro monitoraggio, possibili azioni di risposta quali:

a)           la riduzione dei prelievi;

b)           l’utilizzo delle acque reflue;

c)            l’approvvigionamento delle acque di superficie;

d)           l’ottimizzazione e riconversione delle attività meno idroesigenti.

 

7.       Ove gli strumenti di pianificazione comunale individuino delle aree caratterizzate da deficit della capacità di ricarica non dovranno essere previsti nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee. Negli altri casi, i nuovi insediamenti potranno essere previsti previa la valutazione della sostenibilità idrogeologica del fabbisogno stimato.

 

8.       Indirizzi e prescrizioni per la tutela delle acque destinate a consumo umano o sulle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile:

a)         Per acque destinate al consumo umano si intendono tutte le acque, escluse le acque minerali e termali, qualunque ne sia l'origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, che siano:

-           fornite al diretto consumo umano;

-           utilizzate da imprese, mediante incorporazione o contatto, nella produzione, nel trattamento, nella conservazione, nell'immissione sul mercato di prodotti e sostanze alimentari destinate al consumo umano.

b)         La delimitazione delle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile in attuazione dell’art. 21 del D. Lgs. 152/99 concorre al mantenimento o al miglioramento della qualità delle acque destinate all’uso umano.

c)          Al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, i Comuni sono tenuti a recepire, nei rispettivi piani strutturali, e negli atti di governo del territorio, a salvaguardia delle sorgenti, dei pozzi a uso idropotabile e dei punti di presa delle acque, le perimetrazioni delle aree di salvaguardia definite dalla regione, su proposta dell’autorità d’ambito territoriale ottimale, ovvero, in assenza di tale definizione, secondo le estensioni minime stabilite dalle relative disposizioni di legge, e a disciplinare tali aree di salvaguardia in conformità alle medesime disposizioni di legge, e alle eventuali disposizioni regionali.

 

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