Art. 1

Relazioni tra  quadro conoscitivo, obiettivi ed azioni di governo

del territorio. Efficacia del Piano di Indirizzo Territoriale

 

1. Nel  Piano di indirizzo territoriale della Regione, di seguito

denominato PIT,  il  quadro  conoscitivo  è  posto  in  relazione

biunivoca con l’insieme degli obiettivi assunti per perseguire lo

sviluppo sostenibile.

 

2. L’insieme  degli obiettivi  costituisce il  riferimento per la

definizione del  quadro conoscitivo che, a sua volta, costituisce

fondamento  e   giustificazione  del   sistema  degli  obiettivi.

L’insieme  degli  obiettivi può  essere  modificato  o  integrato

esclusivamente a  seguito di  un aggiornamento  o di una verifica

del quadro conoscitivo.

 

3. Le  azioni di  governo del  territorio, promosse dalla Regione

per perseguire  lo sviluppo  sostenibile, devono  essere coerenti

con  il   sistema  degli  obiettivi  e  giustificate  dal  quadro

conoscitivo del  PIT la  modifica o  l’integrazione  dell’insieme

delle azioni di governo può avvenire esclusivamente:

 

a) a seguito di un aggiornamento del quadro conoscitivo

b) a  seguito di  una modifica  o integrazione dell’insieme degli

   obiettivi

 

4. La  verifica tecnica di compatibilità degli atti regionali  di

programmazione  settoriale,   di  cui  all’art. 8  della  L.R. 16

gennaio 1995 n.  5,  di   seguito  denominata  legge regionale, è

effettuata sulla base del quadro conoscitivo del PIT.

 

5. Gli strumenti di governo del territorio devono:

 

- contenere  integrazioni e  specificazioni  del  proprio  quadro

  conoscitivo sulla  base del  quadro conoscitivo  del PIT di cui

  agli articoli 2 e 3;

- contenere    specifiche    integrazioni    del  proprio  quadro 

  conoscitivo in  relazione agli  indirizzi ed  alle prescrizioni

  contenute nel PIT;

- essere resi conformi ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 3;

- assumere e specificare gli obiettivi e gli indirizzi sulla base

  di quanto contenuto al Titolo III e al Titolo V del PIT;

- individuare    le  invarianti  strutturali  secondo  i  criteri

  stabiliti all’art.  14 e  con le  specificazioni  di  cui  agli

  articoli 15, 16 e 17;

- essere resi conformi alle prescrizioni del PIT di cui al Titolo 

  V  e   al  Titolo  VI  con  le  modalità  ed  i  tempi  fissati 

  dall’articolo 83;

- attuare  le misure  di salvaguardia di cui al Titolo VII con le 

  modalità fissate dall’articolo 81.

 

6. I  punti di  cui al  comma 5  devono essere  contenuti  in  un

   apposito documento  facente parte  integrante dello  strumento

   per il governo del territorio.

 

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