Art. 1
Relazioni
tra quadro conoscitivo, obiettivi ed
azioni di governo
del territorio.
Efficacia del Piano di Indirizzo Territoriale
1. Nel Piano di indirizzo territoriale della
Regione, di seguito
denominato
PIT, il
quadro conoscitivo è
posto in relazione
biunivoca con
l’insieme degli obiettivi assunti per perseguire lo
sviluppo
sostenibile.
2.
L’insieme degli obiettivi costituisce il riferimento per la
definizione
del quadro conoscitivo che, a sua volta,
costituisce
fondamento e
giustificazione del sistema
degli obiettivi.
L’insieme degli
obiettivi può essere modificato
o integrato
esclusivamente
a seguito di un aggiornamento o di una verifica
del quadro
conoscitivo.
3. Le azioni di
governo del territorio, promosse dalla
Regione
per
perseguire lo sviluppo sostenibile, devono essere coerenti
con il
sistema degli obiettivi
e giustificate dal
quadro
conoscitivo
del PIT la modifica o
l’integrazione dell’insieme
delle azioni di
governo può avvenire esclusivamente:
a) a seguito di
un aggiornamento del quadro conoscitivo
b) a seguito di
una modifica o integrazione
dell’insieme degli
obiettivi
4. La verifica tecnica di compatibilità degli atti
regionali di
programmazione settoriale,
di cui all’art. 8
della L.R. 16
gennaio 1995
n. 5,
di seguito denominata
legge regionale, è
effettuata sulla
base del quadro conoscitivo del PIT.
5. Gli strumenti
di governo del territorio devono:
- contenere integrazioni e specificazioni del
proprio quadro
conoscitivo sulla base del
quadro conoscitivo del PIT di cui
agli articoli 2 e 3;
- contenere specifiche integrazioni del
proprio quadro
conoscitivo in relazione agli indirizzi ed
alle prescrizioni
contenute nel PIT;
- essere resi
conformi ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 3;
- assumere e
specificare gli obiettivi e gli indirizzi sulla base
di quanto contenuto al Titolo III e al Titolo
V del PIT;
-
individuare le invarianti
strutturali secondo i
criteri
stabiliti all’art. 14 e
con le specificazioni di cui agli
articoli 15, 16 e 17;
- essere resi
conformi alle prescrizioni del PIT di cui al Titolo
V
e al Titolo
VI con le
modalità ed i
tempi fissati
dall’articolo 83;
- attuare le misure
di salvaguardia di cui al Titolo VII con le
modalità fissate dall’articolo 81.
6. I punti di
cui al comma 5 devono essere
contenuti in un
apposito documento facente parte
integrante dello strumento
per il governo del
territorio.