D.C.R.T. del 25 Gennaio 2000 - N°12
Approvazione
del Piano di Indirizzo Territoriale - Art. 7 - L. R. 16 Gennaio 1995, n. 5
(Pubbl. B.U.R.T. del
08/03/2000 – N°10)
IL
CONSIGLIO REGIONALE
Vista la
L.R. 16 gennaio 1995 n.5
"Norme per il
governo del territorio";
Visto in particolare l’art. 7 che detta
norme per la formazione e l’approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale
(P.I.T.);
Vista la deliberazione della Giunta
Regionale n.627 del 20 maggio 1996 con la quale è stato approvato il documento
preliminare del P.I.T.;
Viste le conferenze di programmazione
convocate dalle Province;
Dato atto
che il Consiglio Regionale, d’intesa con
la Giunta regionale e con la
partecipazione delle Province, ha svolto in data 6 febbraio 1997
la conferenza di programmazione conclusiva di cui al comma 3 dell’art. 7
della L.R. 5/95;
Visti
gli esiti esiti
della conferenza di
programmazione conclusiva di cui
al terzo e quinto comma
dell’art.7 della L.R.5/95 e le proposte e osservazioni formulate dalle
Province;
Visto il
comma 6 del suddetto art. 7
secondo il quale il P.I.T. è approvato
dal Consiglio Regionale sentito il Comitato Tecnico Scientifico di cui
all’art. 15 della L.R. 5/95;
Considerato che il Comitato Tecnico
Scientifico si è espresso in data 15
febbraio 1999 predisponendo
in merito una relazione di valutazione
del P.I.T. nonché
specifiche osservazioni sulla normativa tecnica;
Considerato altresì che sono
pervenute ulteriori richieste di
modifica ed integrazione del P.I.T. da
parte di Istituzioni, Associazioni, Università,
Strutture Regionali, etc.;
Vista la
decisione n.56 del 26/4/1999 della Giunta Regionale che approva le
integrazioni e modifiche del testo normativo del P.I.T a seguito della valutazione delle osservazioni e richieste
di modifica e integrazione pervenute
dal Comitato Tecnico Scientifico, dalle Province e da
altri soggetti;
DELIBERA
1 -
di approvare il Piano di
Indirizzo Territoriale (P.I.T.) di cui
all’Allegato A), parte
integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2
- di esprimersi
in merito alle
osservazioni e proposte presentate dalle Province e
dal Comitato Tecnico Scientifico secondo quanto espresso dalla Giunta Regionale con decisione n.56 del
26/4/1999, citata in premessa.
Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i, della L.R. 15
marzo 1996, n.18 ed è esecutivo dalla
data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7, sesto comma, della L.R. 5/95.
IL
CONSIGLIO APPROVA
Con la maggioranza prevista dall’art. 15
dello Statuto.
Allegato A –
PIANO D’INDIRIZZO TERRITORIALE
Art. 1 -
Relazioni tra quadro conoscitivo,
obiettivi ed azioni di governo del
territorio. Efficacia del Piano
di Indirizzo Territoriale
TITOLO I - QUADRO CONOSCITIVO
Art. 2 -
Definizione del quadro conoscitivo
Art. 3 - Aggiornamento
del quadro conoscitivo
TITOLO II - IDENTIFICAZIONE DEI SISTEMI TERRITORIALI E
TENDENZE ALLA TRASFORMAZIONE
Art. 4 -
Impostazione sistematica del
governo del territorio
Art. 5 -
Sistemi territoriali di programma
Art. 6 -
Sistemi territoriali locali
Art. 7 -
Sistemi territoriali funzionali
Art. 8 -
I Sistemi territoriali
funzionali e le politiche di settore
Art. 9 -
Tendenze alla trasformazione
TITOLO III - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI ED
OPERATIVI
Art. 10 - Le
finalità generali
Art. 11 -
Obiettivi generali ed
operativi relativi alle città ed agli insediamenti urbani
Art. 12 -
Obiettivi generali ed
operativi relativi al territorio rurale
Art. 13 -
Obiettivi generali ed operativi relativi alla rete delle infrastrutture per
la mobilità e per
l’energia.
TITOLO IV - LE INVARIANTI STRUTTURALI
Art. 14 -
Definizione delle invarianti strutturali
Art. 15 -
Le invarianti stradali relative alle città e agli insediamenti urbani
Art. 16 -
Invarianti strutturali relative
al territorio rurale
Art. 17 -
Invarianti strutturali della
rete delle infrastrutture per la mobilità.
TITOLO V - LA DISCIPLINA DEL PIT
Capo I - Prescrizioni
generali relative alle
tipologie delle risorse
Sezione I - Le città e gli insediamenti urbani
Art. 18 -
Disposizioni generali
Art. 19 -
Centri antichi
Art. 20 -
Insediamenti prevalentemente residenziali
Art. 21 -
Insediamenti prevalentemente produttivi
Art. 22 - I
sistemi territoriali funzionali
Sezione II - Il territorio rurale
Art. 23 - Gli
insediamenti rurali e la disciplina delle zone a prevalente o esclusiva
funzione agricola
Art. 24 -
La caratterizzazione economico-agraria del territorio
Art. 25 -
Aree ad economia agricola debole
contigue agli aggregati urbani
Art. 26 -
Aree ad economia
agricola debole determinata
dall’influenza urbana
Art. 27 -
Aree marginali ad economia debole
Art. 28 -
Aree ad agricoltura sviluppata estensiva
Art. 29 -
Aree ad agricoltura intensiva o specializzata
Art. 30 -
Assetti agrari
Art. 31 -
Le risorse agro - ambientali
Art. 32 -
Il degrado del territorio rurale
Art. 33 -
La difesa del suolo
Sezione III - La
rete delle infrastrutture per la mobilità
Art. 34 -
Disposizioni generali
Art. 35 -
Infrastrutture lineari
Art. 36 -
Infrastrutture puntuali
Art. 37 -
La rete infrastrutturale di supporto ai
sistemi locali
Art. 38 -
Le aree ferroviarie
Capo II - Le Quattro Toscane
Sezione I - La Toscana dell’Appennino
Art. 39 -
Generalità
Art. 40 -
Atti regionali di riferimento
Art. 41 -
Gli obiettivi relativi al sistema
territoriale di programma della Toscana
dell’Appennino
Art. 42 -
Prescrizioni relative alla
città e gli
insediamenti urbani
Art. 43 -
Prescrizioni relative al territorio rurale
Art. 44 -
Prescrizioni relative alla
rete delle infrastrutture per la
mobilità
Art. 45 - I
sistemi funzionali e delle relazioni
Sezione II - La Toscana dell’Arno
Art. 46 -
Generalità
Art. 47 -
Atti regionali di riferimento
Art. 48 -
Obiettivi relativi al
sistema territoriale di
programma della Toscana dell’Arno.
Art. 49 -
Prescrizioni relative agli insediamenti
Art. 50 -
Prescrizioni relative alla rete delle infrastrutture per la mobilità
Art. 51 -
Prescrizioni relative al territorio rurale
Sezione III - La
Toscana della Costa e dell’Arcipelago
Art. 52 -
Generalità
Art. 53 -
Atti regionali di riferimento
Art. 54 -
Obiettivi generali del sistema
territoriale di programma. La Toscana della costa
e dell’arcipelago
Art. 55 -
Prescrizioni relative alle
città e agli
insediamenti urbani
Art. 56 -
Prescrizioni relative al territorio rurale
Art. 57 -
Prescrizioni relative alla rete delle infrastrutture per la
mobilità.
Sezione IV - La Toscana interna e meridionale
Art. 58 -
Generalità
Art. 59 -
Atti regionali di riferimento
Art. 60 -
Obiettivi relativi al
sistema territoriale di programma della Toscana interna e
meridionale
Art. 61 -
Prescrizioni relative al territorio rurale
Art. 62 -
Prescrizioni relative agli insediamenti urbani
Art. 63 -
Prescrizioni relative alla rete delle infrastrutture per la mobilità
TITOLO VI - L’AVVIO DELLA GESTIONE DEL PIT
Capo I - La revisione degli atti del Q.R.C.T.
Art. 64 -
Conferma, modifica ed integrazione
degli atti di Q.R.C.T.
Art. 65 -
DCR n. 230 del 1994 Difesa
dai fenomeni alluvionali
Art. 66 -
DCR n. 212 del 1990 e DGR n. 1496 del 1990 Schema Strutturale dell’Area
Metropolitana Firenze - Prato -
Pistoia
Art. 67 -
DCR n. 254 del 1989 Piano Regionale integrato dei trasporti
Art. 68 -
DCR n. 497 del 1994 Destinazione
delle aree ferroviarie
Art. 69 -
DCR n. 47 del 1990
Disciplina dell’uso della fascia costiera
Art. 70 - DCR n. 296 del 1988 Adempimenti di cui
all’art. 1bis della L. n. 431 del 1985
Capo II - Gli strumenti per la gestione del PIT
Art. 71 -
L’osservatorio sulla pianificazione
Art. 72 -
Il Sistema informativo
territoriale per la pianificazione territoriale.
TITOLO VII - MISURE DI SALVAGUARDIA
Art. 73 -
Generalità
Capo I - Misure di
salvaguardia per la difesa dai fenomeni alluvionali
Art. 74 -
Rapporti con gli strumenti urbanistici comunali
Art. 75 -
Salvaguardie per l’ambito A1
Art. 76 -
Salvaguardie per l’ambito A2
Art. 77 -
Salvaguardie per l’ambito B
Art. 78 -
Riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale
Art. 79 -
Disposizioni attuative delle salvaguardie
Capo II - Misure
salvaguardia relative alla
"Difesa del suolo" DCR 94 del 1985 e DGR n. 304 del
1996
Art. 80 -
Classi di pericolosità.
Capo III - Salvaguardie dei beni paesistici ed ambientali e delle risorse della fascia
costiera
Art. 81 -
La salvaguardia dei beni paesistici ed ambientali.
Art. 82 -
La salvaguardia delle
risorse della fascia
costiera
TITOLO VIII - NORME
FINALI
Art. 83 -
Disposizioni finali