Art. 20
Insediamenti
prevalentemente residenziali
1. Il PIT
assume quale strategia
prioritaria le azioni
di
recupero e
di riqualificazione, intese
come operazioni che
interessano
parti di città o settori
urbani, guidate da un
disegno generale e in
grado di incidere su più livelli della
complessità
urbana, da attuare attraverso gli strumenti previsti
dalla legge regionale e
nazionale. Tali azioni sono finalizzate
alla
eliminazione del degrado ed alla
riqualificazione urbana
oltre al conseguimento degli obiettivi
strategici di cui al
Titolo III e dovranno
essere supportate da idonee valutazioni
anche ai fini di
cui all’art. 32 della legge regionale.
2. I comuni e le province sono tenuti ad integrare
la disciplina
dei propri atti di
pianificazione territoriale
ai fini della
riqualificazione ambientale
e funzionale e
del riordino
morfologico degli
insediamenti, attraverso azioni
tese al
coordinamento
dei piani e
programmi settoriali, compresa
la
programmazione
delle opere pubbliche. In particolare per quanto
riguarda il riordino morfologico degli insediamenti
specialmente
quelli di recente formazione o dei tessuti radi e informi delle
aree
marginali e di frangia, nonché delle situazioni di grave
degrado
abitativo ed igienico sanitario come le aree destinate
attualmente
a "campo nomadi", attraverso gli strumenti previsti
espressamente
dalla legge regionale come i programmi integrati di
intervento
o la sommatoria di più tipologie di piani attuativi
si dovrà
procedere:
a) alla programmazione di
interventi tesi a
rafforzare la
struttura urbana e la dotazione di servizi e
di attrezzature;
b) al riordino
del traffico veicolare e del complesso dei servizi
di trasporto
pubblico attraverso una analisi delle rete della
viabilità articolata secondo disposti di cui alla Direttiva
del Ministero dei Lavori
Pubblici per i piani urbani della
mobilità individuando:
- strade
di scorrimento per il traffico di
attraversamento o
di scambio
che consentono un elevato livello di servizio,
rispetto alle quali eliminare o regolamentare la dotazione
di
spazi di parcheggio
su sede stradale,
ridurre la
localizzazione di
attrezzature o aree
commerciali
direttamente accessibili
dalla sede stradale
e ridurre
tramite adeguate infrastrutture o
barriere e misure
di
fluidificazione del traffico veicolare , gli
inquinamenti
acustici ed atmosferici;
- strade
di quartiere con funzioni di collegamento tra le
varie porzioni degli insediamenti che consentano traffici
interni ai
centri abitati, rispetto alle
quali organizzare
il
parcheggio e la
sosta fuori delle
carreggiate,
individuare e riordinare
i mutamenti delle
destinazioni
d’uso da
ammettere compatibili con la funzione stessa della
tipologia di viabilità;
- strade
locali di servizio agli edifici
per gli spostamenti
pedonali
e per l’origine
e destinazione finale
degli
spostamenti veicolari.
c)
l’individuazione dei parcheggi pertinenziali da realizzare (ai
sensi della
L.122 del 1989) prioritariamente a servizio della
sosta di
residenti e addetti (sosta lunga) e
separati dai
parcheggi destinati agli utenti (sosta breve) lungo le strade
di scorrimento;
d)
l’individuazione e la disciplina di riordino delle aree in cui
sono collocate le attività
e le funzioni marginali con la
verifica
di compatibilità di
tali funzioni rispetto
ai
tessuti insediativi. In particolare i comuni
dovranno:
d1)
individuare le aree in cui
sono allocate le attività e le
funzioni marginali, quali:
- deposito,
commercializzazione e confezionamento dei
materiali per l’edilizia;
- escavazione di inerti in atto o cave
dismesse;
- depositi e rottamazioni di autoveicoli;
- soste
depositi e/o commercializzazione di
autoveicoli
usati, automezzi per trasporto merci e
roulottes;
- fiere, mercati, manifestazioni e
spettacoli itineranti;
- sosta per nomadi;
d2)
verificare la compatibilità urbanistica ed ambientale
di
tali funzioni rispetto ai contesti
insediativi;
d3)
definire gli obiettivi e la
disciplina specifici per il
recupero e
la riqualificazione ambientale
e funzionale di
tali
aree all’interno dello
strumento di pianificazione
territoriale;
e)
l’individuazione e la disciplina di
recupero e riordino delle
aree dismesse o collocate in maniera
impropria nei tessuti
residenziali ai fini del
recupero e della riqualificazione
complessiva
degli insediamenti individuando
aree per il
riequilibro degli standard urbanistici, nonché funzioni ed
attrezzature d’interesse generale;
f) la programmazione urbanistica
per parti consistenti
di
territorio al fine di
evitare lo sviluppo degli insediamenti
per
sommatoria di "lottizzazioni", limitandone
così la
monofunzionalità ed attivando altresì la programmazione di
consistenti
porzioni di verde
pubblico, di un’adeguata
dotazione di
parcheggi, di zone commerciali, di attrezzature,
di servizi generali;
g) la previsione localizzativa dei nuovi
insediamenti e funzioni
sulle principali direttrici del trasporto, all’intorno delle
stazioni ferroviarie e delle
fermate dei servizi ferroviari,
nonché all’intorno dei servizi
tramviari previsti e delle
"linea di forza" del trasporto
collettivo.
3. Gli strumenti fondamentali di governo
delle trasformazioni
territoriali
oltre a quelli previsti espressamente dalla legge
regionale
nelle aree a forte
urbanizzazione diffusa e
negli
ambiti
metropolitani Firenze - Prato - Pistoia
e Pisa - Livorno,
Lucca, sono il piano urbano del traffico e della mobilità
ed il
piano della distribuzione e della localizzazione delle
funzioni.
Questi a seguito delle
prescrizioni derivanti dagli
atti di
pianificazione
territoriale dovranno essere raccordati con gli
altri piani di settore
comunali, compreso il programma
delle
opere
pubbliche, anche ai
fini di un
coerente processo di
riequilibrio
della dotazione infrastrutturale, degli
standard di
legge e dei
servizi.
4. Il quadro conoscitivo degli strumenti per
il governo del
territorio
dovrà contenere elementi per valutare
l’efficienza
delle infrastrutture e
delle reti per
l’approvvigionamento
idrico, la depurazione delle acque, lo
smaltimento dei rifiuti
solidi e le
relative soglie di carico da non superare per evitare
il degrado di
tali risorse.
5. Gli strumenti per
il governo del territorio
nel caso di
previsione
di nuovi insediamenti o di interventi di
sostituzione
dei tessuti
insediativi, qualora questi ultimi comportino
l’aumento
dei carichi indotti sulle risorse
di cui al
comma
precedente,
dovranno documentare la sostenibilità
della maggior
domanda di servizio ed indicare le risorse anche
economiche atte
a tale
soddisfacimento.