Art. 20

Insediamenti prevalentemente residenziali

 

1. Il  PIT  assume  quale  strategia  prioritaria  le  azioni  di

recupero  e  di  riqualificazione,  intese  come  operazioni  che

interessano parti  di città  o settori  urbani,  guidate  da  un

disegno generale  e in  grado di  incidere su  più livelli della

complessità urbana, da attuare attraverso gli strumenti previsti

dalla legge  regionale e  nazionale. Tali azioni sono finalizzate

alla eliminazione  del degrado  ed alla  riqualificazione  urbana

oltre al  conseguimento degli  obiettivi  strategici  di  cui  al

Titolo III  e dovranno  essere supportate  da idonee  valutazioni

anche ai fini di cui all’art. 32 della legge regionale.

 

2. I  comuni e le province sono tenuti ad integrare la disciplina

dei propri  atti di  pianificazione territoriale  ai  fini  della

riqualificazione  ambientale   e  funzionale   e   del   riordino

morfologico  degli   insediamenti,  attraverso   azioni  tese  al

coordinamento dei  piani  e  programmi  settoriali,  compresa  la

programmazione delle  opere pubbliche.  In particolare per quanto

riguarda il  riordino morfologico degli insediamenti specialmente

quelli di  recente formazione  o dei tessuti radi e informi delle

aree marginali  e di  frangia, nonché  delle situazioni di grave

degrado abitativo  ed igienico  sanitario come  le aree destinate

attualmente a  "campo nomadi",  attraverso gli strumenti previsti

espressamente dalla legge regionale come i programmi integrati di

intervento o  la sommatoria  di più tipologie di piani attuativi

si dovrà procedere:

 

a) alla   programmazione  di  interventi  tesi  a  rafforzare  la

   struttura urbana e la dotazione di servizi e di attrezzature;

b) al riordino del traffico veicolare e del complesso dei servizi

   di trasporto  pubblico attraverso una analisi delle rete della

   viabilità articolata  secondo disposti  di cui alla Direttiva

   del Ministero  dei Lavori  Pubblici per  i piani  urbani della

   mobilità individuando:

 

   - strade  di scorrimento  per il traffico di attraversamento o

     di scambio  che consentono  un elevato  livello di servizio,

     rispetto alle  quali eliminare  o regolamentare la dotazione

     di  spazi   di  parcheggio  su  sede  stradale,  ridurre  la

     localizzazione   di    attrezzature   o   aree   commerciali

     direttamente  accessibili  dalla  sede  stradale  e  ridurre

     tramite adeguate  infrastrutture  o  barriere  e  misure  di

     fluidificazione del  traffico veicolare  , gli  inquinamenti

     acustici ed atmosferici;

   - strade  di quartiere  con funzioni  di collegamento  tra  le

     varie porzioni  degli insediamenti  che consentano  traffici

     interni ai  centri abitati,  rispetto alle quali organizzare

     il  parcheggio   e  la   sosta  fuori   delle   carreggiate,

     individuare e  riordinare  i  mutamenti  delle  destinazioni

     d’uso da  ammettere compatibili con la funzione stessa della

     tipologia di viabilità;

   - strade  locali di  servizio agli edifici per gli spostamenti

     pedonali  e   per  l’origine  e  destinazione  finale  degli

     spostamenti veicolari.

 

c) l’individuazione dei parcheggi pertinenziali da realizzare (ai

   sensi della  L.122 del 1989) prioritariamente a servizio della

   sosta di  residenti e  addetti (sosta  lunga) e  separati  dai

   parcheggi destinati  agli utenti (sosta breve) lungo le strade

   di scorrimento;

d) l’individuazione e la disciplina di riordino delle aree in cui

   sono collocate  le attività  e le  funzioni marginali  con la

   verifica  di  compatibilità  di  tali  funzioni  rispetto  ai

   tessuti insediativi. In particolare i comuni dovranno:

 

d1) individuare  le aree  in cui  sono allocate le attività e le

    funzioni marginali, quali:

 

   - deposito,   commercializzazione    e    confezionamento  dei

     materiali per l’edilizia;

   - escavazione di inerti in atto o cave dismesse;

   - depositi e rottamazioni di autoveicoli;

   - soste    depositi  e/o  commercializzazione  di  autoveicoli

     usati, automezzi per trasporto merci e roulottes;

   - fiere, mercati, manifestazioni e spettacoli itineranti;

   - sosta per nomadi;

 

d2) verificare  la compatibilità  urbanistica ed  ambientale  di

    tali funzioni rispetto ai contesti insediativi;

d3) definire  gli obiettivi  e la  disciplina  specifici  per  il

    recupero e  la riqualificazione  ambientale e  funzionale  di

    tali  aree  all’interno  dello  strumento  di  pianificazione

    territoriale;

 

e) l’individuazione  e la disciplina di recupero e riordino delle

   aree dismesse  o collocate  in maniera  impropria nei  tessuti

   residenziali ai  fini del  recupero e  della  riqualificazione

   complessiva  degli   insediamenti  individuando  aree  per  il

   riequilibro degli  standard urbanistici,  nonché funzioni  ed

   attrezzature d’interesse generale;

f) la    programmazione  urbanistica  per  parti  consistenti  di

   territorio al  fine di  evitare lo sviluppo degli insediamenti

   per  sommatoria   di  "lottizzazioni",  limitandone  così  la

   monofunzionalità ed  attivando altresì  la programmazione di

   consistenti  porzioni   di  verde   pubblico,  di  un’adeguata

   dotazione di  parcheggi, di zone commerciali, di attrezzature,

   di servizi generali;

g) la  previsione localizzativa dei nuovi insediamenti e funzioni

   sulle principali  direttrici del  trasporto, all’intorno delle

   stazioni ferroviarie  e delle  fermate dei servizi ferroviari,

   nonché all’intorno  dei servizi  tramviari previsti  e  delle

   "linea di forza" del trasporto collettivo.

 

3. Gli  strumenti fondamentali  di governo  delle  trasformazioni

territoriali oltre  a quelli  previsti espressamente  dalla legge

regionale nelle  aree a  forte  urbanizzazione  diffusa  e  negli

ambiti metropolitani  Firenze - Prato - Pistoia e Pisa - Livorno,

Lucca, sono  il piano urbano del traffico e della mobilità ed il

piano della  distribuzione e della localizzazione delle funzioni.

Questi a  seguito delle  prescrizioni  derivanti  dagli  atti  di

pianificazione territoriale  dovranno essere  raccordati con  gli

altri piani  di settore  comunali, compreso  il  programma  delle

opere pubbliche,  anche  ai  fini  di  un  coerente  processo  di

riequilibrio della  dotazione infrastrutturale, degli standard di

legge e dei servizi.

 

4. Il  quadro conoscitivo  degli strumenti  per  il  governo  del

territorio dovrà  contenere elementi  per valutare  l’efficienza

delle  infrastrutture   e  delle  reti  per  l’approvvigionamento

idrico, la  depurazione delle  acque, lo  smaltimento dei rifiuti

solidi e le relative soglie di carico da non superare per evitare

il degrado di tali risorse.

 

5. Gli  strumenti per  il governo  del  territorio  nel  caso  di

previsione di  nuovi insediamenti o di interventi di sostituzione

dei  tessuti   insediativi,   qualora  questi ultimi   comportino

l’aumento dei  carichi indotti  sulle risorse  di  cui  al  comma

precedente, dovranno  documentare la sostenibilità della maggior

domanda di  servizio ed indicare le risorse anche economiche atte

a tale soddisfacimento.

 

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