Art. 67

DCR n. 254 del 1989 Piano Regionale integrato dei trasporti

 

1. Il  PIT assume i contenuti del P.R.I.T. di cui alla DCR n. 254

del 1989  con le  modifiche  e  le  integrazioni  previste  dalla

disciplina del PIT stesso.

 

2. Le  previsioni del  P.R.I.T  che  hanno  effetti  territoriali

saranno assoggettate  a verifica  e revisione  nell’ambito  delle

azioni e  degli atti di cui all’art.13 , mentre le previsioni che

hanno    valore     specifico    sulle     politiche     riferite

all’organizzazione dei trasporti saranno oggetto di uno specifico

piano di settore da elaborarsi con le modalità che consentano la

verifica  di   compatibilità  di  cui  all’art.  8  della  legge

regionale.

 

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