Art. 67
DCR n. 254 del
1989 Piano Regionale integrato dei trasporti
1. Il PIT assume i contenuti del P.R.I.T. di cui
alla DCR n. 254
del 1989 con le
modifiche e le
integrazioni previste dalla
disciplina del
PIT stesso.
2. Le previsioni del P.R.I.T
che hanno effetti
territoriali
saranno
assoggettate a verifica e revisione
nell’ambito delle
azioni e degli atti di cui all’art.13 , mentre le
previsioni che
hanno valore
specifico sulle politiche riferite
all’organizzazione
dei trasporti saranno oggetto di uno specifico
piano di settore
da elaborarsi con le modalità che consentano la
verifica di
compatibilità di cui
all’art. 8 della
legge
regionale.