Art. 56

Prescrizioni relative al territorio rurale

 

1. Gli  strumenti di governo del territorio operano al fine dello

sviluppo sinergico tra attività agricole, attività turistiche e

la tutela  e valorizzazione  ambientale incentivando  il  turismo

ecologico e naturalistico legato all’utilizzazione del territorio

e  dell’ambiente  marino,  ricollegando  tali  attività  con  le

risorse naturali e con le risorse del territorio rurale.

 

2. Rispetto alla classificazione del territorio di cui al Capo I,

sezione   II,    del   presente    titolo   in   funzione   della

caratterizzazione economico  - agraria del territorio stesso, gli

strumenti di  pianificazione delle  Province e dei Comuni operano

tenendo conto  che  sono  presenti  sul  territorio  del  sistema

costiero e  dell’arcipelago le  "aree ad  agricoltura intensiva o

specializzata", specialmente nella costa nord, le "aree marginali

ad economia  debole" specialmente  nell’arcipelago ed  in  alcuni

ambiti  della  costa  centrale  e  meridionale,  e  le  "aree  ad

agricoltura sviluppata  estensiva",  presenti  in  alcuni  ambiti

della costa centrale e meridionale.

 

3.  Spetterà   ai  piani  territoriali  di  coordinamento  delle

Provincie costiere  ed  agli  strumenti  urbanistici  dei  Comuni

interessati, articolare la disciplina prevista al Capo I, sezione

II, del  presente titolo  per le  tipologie di  aree individuate,

delimitando gli  ambiti e le aree interessate da tali tipologie e

specificando in  relazione ai  disposti della  L.R. 64  del 1995 le

caratteristiche economico  agrarie  del  territorio  del  sistema

costiero e dell’Arcipelago.

 

4.  Spetterà  alle  province  favorire  il  rafforzamento  delle

attività agricole  e degli  insediamenti rurali anche attraverso

attività integrative dell’agricoltura.

 

5. Lo  sviluppo delle  azioni  degli  strumenti  di  governo  del

territorio rivolte  all’individuazione e realizzazione dei parchi

e delle  aree naturali  protette ai sensi della L.R. n. 49 del 1995

dovranno essere  effettuate tenendo  conto del  rapporto  tra  la

tutela dell’ambiente e del paesaggio e le attività turistiche in

tutte le sue componenti.

 

6. Il  PIT conferma  il ruolo del Piano dal Parco di Migliarino -

S. Rossore;  tale provvedimento  è stato  verificato sia per gli

aspetti disciplinari  che per  quelli localizzativi  rispetto  ai

principi della legge regionale nell’ambito del piano territoriale

di coordinamento  della Provincia di Pisa e dei piani strutturali

dei  Comuni   interessati  dall’area   del  parco  ricercando  le

possibili congruità  con le trasformazioni territoriali previste

nelle aree limitrofe al parco stesso.

 

7.  Gli   strumenti  di   pianificazione  che   disciplinano   le

trasformazioni territoriali  all’intorno dell’area  del parco  di

Migliarino -  S. Rossore dovranno essere particolarmente soggetti

alle valutazioni  degli effetti  ambientali di  cui  all’art.  32

della legge regionale.

 

8. Il  PIT conferma  inoltre il  ruolo del  Piano del Parco della

Maremma; spetterà  al piano  territoriale di coordinamento della

Provincia  di   Grosseto  ed  ai  Piani  Strutturali  dei  Comuni

interessati stabilire, per i territori limitrofi al parco stesso,

discipline che  consentano di equilibrare la tutela delle risorse

naturali  interessate  e  le  attività  previste  dei  piani  di

gestione del  parco stesso  (forestale, agronomico  - zootecnico,

ricettivo, faunistico)  le  necessità  produttive  agricole,  le

attività  di  sviluppo  sociale  ed  economico  comprese  quelle

turistiche.

 

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