Art. 56
Prescrizioni
relative al territorio rurale
1. Gli strumenti di governo del territorio operano
al fine dello
sviluppo
sinergico tra attività agricole, attività turistiche e
la tutela e valorizzazione ambientale incentivando il
turismo
ecologico e
naturalistico legato all’utilizzazione del territorio
e dell’ambiente
marino, ricollegando tali
attività con le
risorse naturali
e con le risorse del territorio rurale.
2. Rispetto alla
classificazione del territorio di cui al Capo I,
sezione II,
del presente titolo
in funzione della
caratterizzazione
economico - agraria del territorio
stesso, gli
strumenti
di pianificazione delle Province e dei Comuni operano
tenendo
conto che sono
presenti sul territorio
del sistema
costiero e dell’arcipelago le "aree ad
agricoltura intensiva o
specializzata",
specialmente nella costa nord, le "aree marginali
ad economia debole" specialmente nell’arcipelago ed in
alcuni
ambiti della
costa centrale e
meridionale, e le
"aree ad
agricoltura
sviluppata estensiva", presenti
in alcuni ambiti
della costa
centrale e meridionale.
3. Spetterà
ai piani territoriali
di coordinamento delle
Provincie
costiere ed agli
strumenti urbanistici dei
Comuni
interessati,
articolare la disciplina prevista al Capo I, sezione
II, del presente titolo per le
tipologie di aree individuate,
delimitando
gli ambiti e le aree interessate da tali
tipologie e
specificando
in relazione ai disposti della L.R. 64
del 1995 le
caratteristiche
economico agrarie del
territorio del sistema
costiero e
dell’Arcipelago.
4. Spetterà
alle province favorire
il rafforzamento delle
attività
agricole e degli insediamenti rurali anche attraverso
attività
integrative dell’agricoltura.
5. Lo sviluppo delle azioni
degli strumenti di
governo del
territorio
rivolte all’individuazione e
realizzazione dei parchi
e delle aree naturali
protette ai sensi della L.R. n. 49 del 1995
dovranno
essere effettuate tenendo conto del
rapporto tra la
tutela
dell’ambiente e del paesaggio e le attività turistiche in
tutte le sue
componenti.
6. Il PIT conferma
il ruolo del Piano dal Parco di Migliarino -
S. Rossore; tale provvedimento è stato
verificato sia per gli
aspetti
disciplinari che per quelli localizzativi rispetto
ai
principi della
legge regionale nell’ambito del piano territoriale
di
coordinamento della Provincia di Pisa e
dei piani strutturali
dei Comuni
interessati dall’area del
parco ricercando le
possibili
congruità con le trasformazioni
territoriali previste
nelle aree
limitrofe al parco stesso.
7. Gli
strumenti di pianificazione che
disciplinano le
trasformazioni
territoriali all’intorno dell’area del parco
di
Migliarino
- S. Rossore dovranno essere
particolarmente soggetti
alle
valutazioni degli effetti ambientali di
cui all’art. 32
della legge
regionale.
8. Il PIT conferma
inoltre il ruolo del Piano del Parco della
Maremma;
spetterà al piano territoriale di coordinamento della
Provincia di
Grosseto ed ai
Piani Strutturali dei
Comuni
interessati
stabilire, per i territori limitrofi al parco stesso,
discipline
che consentano di equilibrare la tutela
delle risorse
naturali interessate
e le attività
previste dei piani
di
gestione
del parco stesso (forestale, agronomico - zootecnico,
ricettivo,
faunistico) le necessità
produttive agricole, le
attività di
sviluppo sociale ed
economico comprese quelle
turistiche.