Art. 38
Le aree
ferroviarie
1. Il PIT assume quali aree ferroviarie di
interesse nazionale e
regionale quelle
destinate dagli strumenti urbanistici dei comuni
di Firenze - Pisa
- Livorno - Arezzo - Empoli
- Grosseto -
Piombino - Viareggio -
Lucca - Carrara - Massa -
Montecatini -
Pistoia - Prato -
Siena, Chiusi - Cecina - Colle Val d’Elsa -
Pontassieve - S.
Vincenzo.
2. Le aree ferroviarie esistenti
o previste dagli
strumenti
urbanistici
degli altri comuni ancorchè in tutto o
in parte non
più funzionali
all’esercizio ferroviario, devono
essere
prioritariamente destinate
ad attività connesse
con la
mobilità; in
particolare possono essere
utilizzate per
interventi
finalizzati all’interscambio, quali parcheggi
auto,
moto, cicli,
terminal - bus per lo scambio ferro - gomma, nonché
per la
realizzazione di itinerari ciclabili.
3. Per i tracciati
ferroviari ancorchè dismessi ed individuati
dalla disciplina
del PIT, viene
confermata la destinazione
ferroviaria.