Art. 68

DCR n. 497 del 1994 Destinazione delle aree ferroviarie

 

1. Il PIT assume i contenuti prescrittivi di cui alla DCR 497 del

1994 sulle  aree ferroviarie previste dagli strumenti urbanistici

vigenti  con   destinazione  ferroviaria   riferiti   alle   aree

ferroviarie dei Comuni previste di interesse regionale dal PIT.

 

2. Rimane  comunque prioritaria  la destinazione  a servizio  del

sistema dei trasporti, delle relative infrastrutture e delle aree

ferroviarie previste  dagli  strumenti  urbanistici  degli  altri

Comuni.

 

3. Rimane  infine  confermata  la  destinazione  ferroviaria  dei

tracciati  ferroviari   di  interesse   nazionale  e   regionale,

ancorchè dismessi.

 

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