Art. 68
DCR n. 497 del
1994 Destinazione delle aree ferroviarie
1. Il PIT assume
i contenuti prescrittivi di cui alla DCR 497 del
1994 sulle aree ferroviarie previste dagli strumenti
urbanistici
vigenti con
destinazione ferroviaria riferiti
alle aree
ferroviarie dei
Comuni previste di interesse regionale dal PIT.
2. Rimane comunque prioritaria la destinazione a servizio
del
sistema dei
trasporti, delle relative infrastrutture e delle aree
ferroviarie
previste dagli strumenti
urbanistici degli altri
Comuni.
3. Rimane infine
confermata la destinazione
ferroviaria dei
tracciati ferroviari
di interesse nazionale
e regionale,
ancorchè
dismessi.