Art. 28
Aree ad
agricoltura sviluppata estensiva
1. Le aree ad
agricoltura sviluppata estensiva sono quelle che,
indipendentemente
dalla loro collocazione geografica
rispetto al
sistema insediativo
e infrastrutturale regionale,
presentano
un’economia agricola
sviluppata con prevalente
presenza di
colture
estensive. Anche in tale aree
le attività agricole,
oltre al ruolo
più immediato di carattere economico, svolgono un
ruolo
positivo di connotazione e
conservazione del paesaggio
rurale nei suoi molteplici aspetti, assolvendo quindi anche
a
funzioni di
carattere sociale, culturale e del tempo libero.
2. In alcune situazioni, comunque, la
prosecuzione di alcune
pratiche
colturali adottate può causare un impoverimento delle
risorse
ambientali e paesaggistiche; determinato principalmente
dalla
semplificazione della rete
scolante, dall’insufficienza
delle tecniche
di conservazione del
suolo, alla quale
è
collegata anche
la possibilità di
dilavamento di sostanze
inquinanti verso
corpi idrici superficiali, nonché
dalla
rarefazione
della vegetazione non colturale e in generale della
dotazione
naturalistica.
3. Le condizioni
alla base dello sviluppo dell’attività agricola
in queste aree
devono essere tutelate e rafforzate. Attraverso le
politiche
di settore, in connessione con la
disciplina degli
assetti idrogeologici, deve
essere inoltre sostenuta
ed
incentivata l’adozione
di pratiche colturali
pienamente
compatibili con l’ambiente, evitando la perdita di
funzionalità
della rete dei
presidi idraulici.