Art. 14

Definizione delle invarianti strutturali

 

1. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile di cui all’art. 1

della legge  regionale e  la tutela  delle risorse essenziali del

territorio,  il  PIT  individua  le  invarianti  strutturali  del

territorio regionale.

 

2. Ai  fini del  PIT sono  considerate invarianti  strutturali le

funzioni e le prestazioni ad esse associate riferite alle diverse

tipologie  delle   risorse  del   territorio  regionale  definite

all’art. 5.

 

3. la  Regione disciplina  tali funzioni  e prestazioni in quanto

attraverso queste intende salvaguardare, promuovere e valorizzare

la corretta  utilizzazione  delle  risorse  stesse,  ed  il  loro

rapporto sistematico con le specificità dei sistemi di programma

e funzionali definiti agli artt. 5 e 7.

 

4. Le  invarianti strutturali, articolate in relazione ai diversi

sistemi, sono  definite in coerenza con gli obiettivi di sviluppo

sostenibile così come definiti dalla legge regionale.

 

5. Il  PIT individua inoltre le azioni programmatiche da attivare

per  garantire   l’adeguamento  e  la  tutela  delle  prestazioni

individuate per  le  invarianti  strutturali.  Nel  caso  che  le

prestazioni attuali non risultino adeguate in relazione ad alcune

componenti dei  sistemi territoriali  di programma  o dei sistemi

funzionali, nonché  delle tipologie  di risorse,  in  attesa  di

attivare le  necessarie  azioni  di  recupero  dovranno  comunque

essere previsti  provvedimenti idonei  ad evitare  ogni ulteriore

degrado.

 

6. I  piani territoriali  di coordinamento  provinciali e i piani

strutturali comunali,  per le invarianti strutturali definite dal

PIT individuano,  ciascuno alla  scala di  competenza,  l’insieme

delle risorse  territoriali necessarie  ad assumere le funzioni e

le  prestazioni   richieste  e  ne  assicurano  la  tutela  e  la

valorizzazione attraverso  l’attuazione delle azioni indicate dal

PIT stesso.

 

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