Art. 14
Definizione
delle invarianti strutturali
1. Al fine di
garantire lo sviluppo sostenibile di cui all’art. 1
della legge regionale e
la tutela delle risorse
essenziali del
territorio, il
PIT individua le
invarianti strutturali del
territorio
regionale.
2. Ai fini del
PIT sono considerate
invarianti strutturali le
funzioni e le
prestazioni ad esse associate riferite alle diverse
tipologie delle
risorse del territorio
regionale definite
all’art. 5.
3. la Regione disciplina tali funzioni
e prestazioni in quanto
attraverso
queste intende salvaguardare, promuovere e valorizzare
la corretta utilizzazione
delle risorse stesse,
ed il loro
rapporto
sistematico con le specificità dei sistemi di programma
e funzionali definiti
agli artt. 5 e 7.
4. Le invarianti strutturali, articolate in
relazione ai diversi
sistemi,
sono definite in coerenza con gli
obiettivi di sviluppo
sostenibile così
come definiti dalla legge regionale.
5. Il PIT individua inoltre le azioni programmatiche
da attivare
per garantire
l’adeguamento e la
tutela delle prestazioni
individuate
per le
invarianti strutturali. Nel
caso che le
prestazioni
attuali non risultino adeguate in relazione ad alcune
componenti
dei sistemi territoriali di programma
o dei sistemi
funzionali,
nonché delle tipologie di risorse,
in attesa di
attivare le necessarie
azioni di recupero
dovranno comunque
essere
previsti provvedimenti idonei ad evitare
ogni ulteriore
degrado.
6. I piani territoriali di coordinamento provinciali e i piani
strutturali
comunali, per le invarianti strutturali
definite dal
PIT
individuano, ciascuno alla scala di
competenza, l’insieme
delle
risorse territoriali necessarie ad assumere le funzioni e
le prestazioni
richieste e ne
assicurano la tutela
e la
valorizzazione
attraverso l’attuazione delle azioni
indicate dal
PIT stesso.