Art. 18
Disposizioni
generali
1. Il PIT articola
la tipologia delle risorse
relative alla
cittą ed
agli insediamenti urbani
in centri antichi,
insediamenti
urbani prevalentemente residenziali ed
insediamenti
urbani
prevalentemente produttivi, ed assume di
conseguenza, per
il
perseguimento degli obiettivi definiti
al Titolo III,
le
prescrizioni
generali di cui alla presente sezione.