Art. 79

Disposizioni attuative delle salvaguardie

 

1. Non  sono soggetti alle presenti salvaguardie le concessioni o

autorizzazioni in  sanatoria  ai  sensi  del  Capo  IV  della  L.

28.2.1985  n.   47,  mentre   sono  comprese   le  concessioni  o

autorizzazioni in  sanatoria ai  sensi dell’art.  13 della stessa

legge.

 

2. In  caso di  difficoltà di  individuazione  cartografica  del

percorso dei  corsi d’acqua inseriti nei citati allegati gli enti

pubblici possono  prendere visione  della cartografia depositata,

in attuazione  delle presenti norme, presso il Dipartimento delle

Politiche  Territoriali  ed  Ambientali  della  Regione  Toscana.

L’intero tracciato  dei corsi  d’acqua in elenco è soggetto alle

presenti norme,  salvo diversa specificazione nell’elenco, con la

sola eccezione delle parti tombate precedentemente all’entrata in

vigore della  presente disciplina nel rispetto delle disposizioni

vigenti al momento del tombamento.

 

3.  I   progetti  che   prevedono   interventi   edilizi   o   di

trasformazioni morfologiche  a distanza  inferiore a  ml. 110 dal

piede esterno  dall’argine o,  ove mancante, dal ciglio di sponda

dei corsi  d’acqua di  cui  ai  citati  allegati  elenchi  devono

contenere l’individuazione  della larghezza del corso d’acqua per

la definizione  degli ambiti "A1" e "A2" da effettuare in uno dei

seguenti modi:

 

a) tramite  rilievo topografico  in scala  1.1000  o  di  maggior

   dettaglio;

b) tramite   individuazione  su  cartografia  aerofotogrammetrica

   collaudata nella  scala di  maggior dettaglio  disponibile,  a

   condizione che  tale cartografia  non sia in scala inferiore a

   1:5.000 e  sia accompagnata da dichiarazione del progettista o

   altro tecnico abilitato da cui risulti che il corso d’acqua in

   esame  non   ha  subito   nel  tratto   interessato  modifiche

   sostanziali di  larghezza dalla  data del  volo di  base della

   cartografia stessa.

c) ove esistano difficoltà nell’individuazione del piede esterno

   dell’argine e  del ciglio  di sponda,  va applicata  l’ipotesi

   corrispondente alla maggior larghezza.

 

4. Gli  attraversamenti da  realizzarsi mediante  ponti,  tombini

stradali o  ferroviari, passi  carrabili  non  potranno  comunque

ridurre la  sezione idraulica  preesistente. Non rientrano tra le

opere di  attraversamento altri  interventi  che  configurino  la

copertura del corso d’acqua.

 

5. Ai  fini dell’applicazione  delle presenti  norme  si  precisa

quanto segue:

 

a) per  nuova edificazione  si  intendono  tutti  gli  interventi

   edilizi che  comportano la  realizzazione dei nuovi volumi con

   l’esclusione  delle  sopraelevazioni  e  della  demolizione  e

   ricostruzione    all’interno    della    superficie    coperta

   preesistente, sempre  che tali  edifici siano in regola con la

   normativa edilizia.

b) per  manufatti di  qualsiasi natura  si intendono tutte quelle

   opere che  possono ostacolare il deflusso delle acque anche in

   caso di  esondazione quali  recinzioni, depositi  di qualsiasi

   natura, serre,  tettoie, piattaforme  o simili, con esclusione

   delle   vasche   per   acquacoltura   da   realizzarsi   senza

   sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;

c) per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si

   intendono esclusivamente  quelle modifiche  del territorio che

   costituiscono ostacolo  al deflusso  delle acque  in  caso  di

   esondazione.

 

6. La  dimostrazione dell’assenza  delle  condizioni  di  rischio

legate a  fenomeni di  esondazione o ristagno, intesa come limite

di rischio  accettabile senza  interventi  di  adeguamento,  deve

essere costituita da uno dei seguenti elaborati:

 

a) una   o    più  sezioni  trasversali  al  corso  d’acqua  che

   attraversino l’area  di intervento,  in scala  1:100  o  1:200

   redatte dal  tecnico progettista  o da altro tecnico abilitato

   da cui  risulti che  la quota  minima di  altezza del piano di

   campagna esistente  nella zona  di intervento  è superiore di

   almeno ml.  2 rispetto  alla quota  del piede d’argine esterno

   più vicino o, in mancanza, del ciglio di sponda più vicino;

b) relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato da

   cui risulti  che l’area  di intervento è comunque protetta da

   rischio di inondazione o ristagno;

c) relazione  tecnica nella  quale  sia  richiamata  la  verifica

   idrologico-idraulica già  effettuata preliminarmente  in sede

   di approvazione  dello S.U.  generale o  del piano urbanistico

   attuativo, che abbia già individuato l’assenza del rischio.

 

7. I  progetti degli  interventi necessari  per la  riduzione del

rischio idraulico in ambito A1 e A2 devono essere accompagnati da

una relazione  idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato,

che individui  le  caratteristiche  del  rischio.  Tali  progetti

dovranno  essere   compatibili  con   la   situazione   idraulica

dell’ambito territoriale  esterno alla  zona di  intervento.  Gli

interventi necessari  per la  riduzione del rischio connessi alla

realizzazione    dell’opera     dovranno    essere     realizzati

contestualmente all’opera a cui si riferiscono.

 

8 La  documentazione prevista  dalla presente disciplina è parte

integrante della  documentazione necessaria  per  il  rilascio  o

l’emanazione degli  atti su  cui si  applicano le  salvaguardie e

deve quindi  essere presentata  ed esaminata nei tempi e nei modi

previsti dalla  normativa vigente  per il rilascio e l’emanazione

degli stessi  atti. La  verifica della dimostrazione dell’assenza

delle condizioni  di rischio  o  del  progetto  degli  interventi

necessari alla  riduzione del  rischio di cui ai precedenti punti

deve  essere   effettuata  dal   Comune  in   sede  di   rilascio

dell’autorizzazione  o   della  concessione  edilizia,  dall’ente

competente all’emanazione  del decreto di approvazione di accordi

di programma  o alla  deliberazione di  cui alla legge n. 441 del

1987  e  dal  tecnico  asseverante  per  la  denuncia  di  inizio

dell’attività. Per  gli interventi di particolare complessità i

Comuni  possono   richiedere  eccezionalmente  la  collaborazione

dell’Ufficio del  Genio Civile.  Quando gli  interventi necessari

alla riduzione del rischio idraulico interessano opere idrauliche

di  competenza   della  Regione  o  dello  Stato,  dovrà  essere

richiesta preliminarmente  all’Ufficio  del  Genio  Civile  o  al

Provveditorato  delle  Opere  Pubbliche,  secondo  le  rispettive

competenze, l’autorizzazione  idraulica prevista  dalla normativa

vigente. Gli  interventi necessari  per la  riduzione del rischio

idraulico  sono   parte  dell’opera  a  cui  si  riferiscono,  in

particolare si precisa che:

 

- nella  edificazione all’interno  di  un  lotto  sono  opere  di

  sistemazione esterna o opere edilizie;

- nella  urbanizzazione di  un  piano  attuativo  sono  opere  di

  urbanizzazione o di collegamento ai pubblici servizi.

 

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