Art. 79
Disposizioni
attuative delle salvaguardie
1. Non sono soggetti alle presenti salvaguardie le
concessioni o
autorizzazioni
in sanatoria ai
sensi del Capo
IV della L.
28.2.1985 n.
47, mentre sono
comprese le concessioni
o
autorizzazioni
in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della stessa
legge.
2. In caso di
difficoltà di individuazione cartografica
del
percorso
dei corsi d’acqua inseriti nei citati
allegati gli enti
pubblici
possono prendere visione della cartografia depositata,
in
attuazione delle presenti norme, presso
il Dipartimento delle
Politiche Territoriali
ed Ambientali della
Regione Toscana.
L’intero
tracciato dei corsi d’acqua in elenco è soggetto alle
presenti
norme, salvo diversa specificazione
nell’elenco, con la
sola eccezione
delle parti tombate precedentemente all’entrata in
vigore
della presente disciplina nel rispetto
delle disposizioni
vigenti al
momento del tombamento.
3. I
progetti che prevedono
interventi edilizi o di
trasformazioni
morfologiche a distanza inferiore a
ml. 110 dal
piede
esterno dall’argine o, ove mancante, dal ciglio di sponda
dei corsi d’acqua di
cui ai citati
allegati elenchi devono
contenere
l’individuazione della larghezza del
corso d’acqua per
la
definizione degli ambiti "A1"
e "A2" da effettuare in uno dei
seguenti modi:
a) tramite rilievo topografico in scala
1.1000 o di
maggior
dettaglio;
b) tramite individuazione su
cartografia aerofotogrammetrica
collaudata nella scala di
maggior dettaglio
disponibile, a
condizione che tale cartografia non sia in scala inferiore a
1:5.000 e
sia accompagnata da dichiarazione del progettista o
altro tecnico abilitato da cui risulti che
il corso d’acqua in
esame
non ha subito
nel tratto interessato
modifiche
sostanziali di larghezza dalla data del
volo di base della
cartografia stessa.
c) ove esistano
difficoltà nell’individuazione del piede esterno
dell’argine e del ciglio
di sponda, va applicata l’ipotesi
corrispondente alla maggior larghezza.
4. Gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti,
tombini
stradali o ferroviari, passi carrabili
non potranno comunque
ridurre la sezione idraulica preesistente. Non rientrano tra le
opere di attraversamento altri interventi
che configurino la
copertura del
corso d’acqua.
5. Ai fini dell’applicazione delle presenti norme
si precisa
quanto segue:
a) per nuova edificazione si
intendono tutti gli
interventi
edilizi che
comportano la realizzazione dei
nuovi volumi con
l’esclusione
delle sopraelevazioni e
della demolizione e
ricostruzione all’interno della
superficie coperta
preesistente, sempre che tali
edifici siano in regola con la
normativa edilizia.
b) per manufatti di
qualsiasi natura si intendono
tutte quelle
opere che
possono ostacolare il deflusso delle acque anche in
caso di
esondazione quali recinzioni,
depositi di qualsiasi
natura, serre, tettoie, piattaforme o simili, con esclusione
delle
vasche per acquacoltura da
realizzarsi senza
sopraelevazioni rispetto al piano di
campagna esistente;
c) per
trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si
intendono esclusivamente quelle modifiche del territorio che
costituiscono ostacolo al deflusso
delle acque in caso
di
esondazione.
6. La dimostrazione dell’assenza delle
condizioni di rischio
legate a fenomeni di
esondazione o ristagno, intesa come limite
di rischio accettabile senza interventi
di adeguamento, deve
essere
costituita da uno dei seguenti elaborati:
a) una o
più sezioni trasversali
al corso d’acqua
che
attraversino l’area di intervento, in scala
1:100 o 1:200
redatte dal
tecnico progettista o da altro
tecnico abilitato
da cui
risulti che la quota minima di
altezza del piano di
campagna esistente nella zona
di intervento è superiore di
almeno ml.
2 rispetto alla quota del piede d’argine esterno
più vicino o, in mancanza, del ciglio di
sponda più vicino;
b) relazione
idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato da
cui risulti
che l’area di intervento è
comunque protetta da
rischio di inondazione o ristagno;
c)
relazione tecnica nella quale
sia richiamata la
verifica
idrologico-idraulica già effettuata preliminarmente in sede
di approvazione dello S.U.
generale o del piano urbanistico
attuativo, che abbia già individuato
l’assenza del rischio.
7. I progetti degli interventi necessari per la
riduzione del
rischio
idraulico in ambito A1 e A2 devono essere accompagnati da
una
relazione idrologico-idraulica redatta
da tecnico abilitato,
che
individui le caratteristiche del
rischio. Tali progetti
dovranno essere
compatibili con
la situazione idraulica
dell’ambito
territoriale esterno alla zona di
intervento. Gli
interventi
necessari per la riduzione del rischio connessi alla
realizzazione dell’opera dovranno
essere realizzati
contestualmente
all’opera a cui si riferiscono.
8 La documentazione prevista dalla presente disciplina è parte
integrante
della documentazione necessaria per
il rilascio o
l’emanazione
degli atti su cui si
applicano le salvaguardie e
deve quindi essere presentata ed esaminata nei tempi e nei modi
previsti
dalla normativa vigente per il rilascio e l’emanazione
degli
stessi atti. La verifica della dimostrazione dell’assenza
delle
condizioni di rischio o
del progetto degli
interventi
necessari alla riduzione del
rischio di cui ai precedenti punti
deve essere
effettuata dal Comune
in sede di
rilascio
dell’autorizzazione o
della concessione edilizia,
dall’ente
competente
all’emanazione del decreto di
approvazione di accordi
di
programma o alla deliberazione di cui alla legge n. 441 del
1987 e
dal tecnico asseverante
per la denuncia
di inizio
dell’attività.
Per gli interventi di particolare
complessità i
Comuni possono
richiedere eccezionalmente la
collaborazione
dell’Ufficio
del Genio Civile. Quando gli
interventi necessari
alla riduzione
del rischio idraulico interessano opere idrauliche
di competenza
della Regione o
dello Stato, dovrà
essere
richiesta
preliminarmente all’Ufficio del
Genio Civile o al
Provveditorato delle
Opere Pubbliche, secondo
le rispettive
competenze,
l’autorizzazione idraulica prevista dalla normativa
vigente.
Gli interventi necessari per la
riduzione del rischio
idraulico sono
parte dell’opera a cui si
riferiscono, in
particolare si
precisa che:
- nella edificazione all’interno di
un lotto sono
opere di
sistemazione esterna o opere edilizie;
- nella urbanizzazione di un
piano attuativo sono
opere di
urbanizzazione o di collegamento ai pubblici
servizi.