Art. 29
Aree ad
agricoltura intensiva o specializzata
1. Le aree ad
agricoltura intensiva o specializzata sono quelle
che, indipendentemente dalla
loro collocazione geografica
rispetto al sistema insediativo e
infrastrutturale regionale,
presentano un’economia
agricola sviluppata con
prevalente
presenza di
colture intensive o specializzate. Anche in tale aree
le attività
agricole, oltre al ruolo più immediato di carattere
economico, svolgono
un ruolo positivo
di connotazione e
conservazione
del paesaggio rurale nei suoi molteplici aspetti,
assolvendo
quindi a funzioni di carattere
sociale, culturale e
ricreativo.
2. In alcune situazioni, in modo più marcato
rispetto alle aree
ad
agricoltura estensiva, la prosecuzione
di alcune pratiche
colturali adottate
causa un impoverimento delle
risorse
ambientali
e paesaggistiche, determinato dalla
semplificazione
della rete
scolante, dall’insufficienza delle
tecniche di
conservazione
del suolo e dalla rarefazione della vegetazione non
colturale e in
generale della dotazione naturalistica.
3. Le condizioni
alla base dello sviluppo dell’attività agricola
devono
essere tutelate e rafforzate. Attraverso le politiche di
settore, ed in
connessione con la
disciplina degli assetti
idrogeologici, deve
essere inoltre sostenuta
ed incentivata
l’adozione di
pratiche colturali pienamente
compatibili con
l’ambiente, e
con la conservazione
funzionale dei presidi
idraulici e
della vegetazione arborea
caratteristica
dell’organizzazione
degli spazi agricoli.