Art. 49
Prescrizioni
relative agli insediamenti
1. Gli strumenti per il governo del territorio
devono promuovere
il recupero
delle risorse essenziali costituite dal sistema degli
insediamenti
e dalle città organizzando, a livello dell’intero
sistema territoriale, una rete
di poli fra loro funzionalmente
integrati, risolvendo
le contraddizioni conseguenti
ad una
stratificazione
di funzioni presenti nel territorio.
2. I Piani Territoriali di Coordinamento
provinciali individuano
gli ambiti territoriali
nei quali i
piani della mobilità
dovranno essere
definiti coordinatamente con
quelli per la
localizzazione
delle funzioni, per
assicurare l’equilibrio e
l’integrazione
tra il sistema di organizzazione degli
spazi e il
sistema di
organizzazione dei tempi, nei diversi cicli della vita
quotidiana,
favorendo la fruizione e degli
orari dei servizi
pubblici e
privati e riducendo le esigenze di mobilità. Tra tali
ambiti saranno
ricompresi in particolare
quelli di Arezzo,
Firenze, Lucca,
Pisa, Pistoia, Prato.
3. Per i centri
antichi, gli strumenti
per il governo
del
territorio
dovranno promuovere una stabile funzione residenziale,
incentivando
il recupero di tipologie abitative idonee ad
una
residenza
permanente, in equilibrio con i
relativi servizi ed
attrezzature,
contrastando la tendenza al riuso
del patrimonio
edilizio per
residenze caratterizzate da
forte rotazione e
ricambio e per funzioni estranee e conflittuali con la
residenza
stessa,
attraverso:
a) una
sistematica ricognizione idonea
a qualificare il
patrimonio
insediativo in relazione
al livello di
trasformabilità edilizia ed urbanistica compatibile
con i
valori
storici, culturali e di "scenario" che
ciascun
episodio, singolarmente e nell’insieme, rappresenta, al fine
di
superare l’attuale tutela
vincolistica generalizzata,
garantendo
comunque il rispetto
dei valori storici
ed
ambientali;
b) la individuazione di regole edilizie e di scelte
urbanistiche
che, coerentemente con i
livelli di trasformabilità come
sopra individuati, indirizzino il recupero
verso tipologie
abitative idonee a
privilegiare una funzione
residenziale
stabile, ricerchino soluzioni per
integrare la mancanza di
pertinenze strettamente connesse agli
immobili, consolidino
spazi di
relazione e di aggregazione consoni con i tempi ed i
ritmi
di vita della
residenza, anche recuperando
alla
fruizione collettiva spazi
oggi interclusi o
dismessi da
attività incompatibili;
c)
l’attivazione di aree e percorsi pedonali, non limitando gli
interventi alla sola esclusione del traffico veicolare dalle
sedi viarie,
ma recuperando per quanto possibile, percorrenze
interne agli
isolati e favorendo la fruizione
delle aree con
adeguati sistemi di parcheggi
e di trasporto collettivo fra
loro integrati;
d) la valutazione
dei carichi indotti
dal turismo e
dalla
concentrazione di attività terziarie non direttamente legate
alla residenza, al fine garantire per queste
funzioni idonei e
specifici standards di servizi, diversi da
quelli propri della
residenza e
fissando livelli di compatibilità fra le diverse
funzioni.
4. Per
gli insediamenti prevalentemente residenziali
che
presentano aspetti
di degrado urbanistico,
fisico e socio-
economico, così
come definiti dalla
L.R. 59 del
1980, ed
inadeguata
dotazione di standards, dovrà essere
perseguito il
loro riordino e
la loro riqualificazione attraverso:
a) la salvaguardia delle aree libere,
o liberabili da funzioni
impropriamente collocate, prevedendone l’utilizzazione nella
misura strettamente necessaria per attivare insediamenti ed
intervenire, contestualmente, sulle
strutture e i
tessuti
urbani esistenti in condizioni
di degrado mediante specifici
piani di ristrutturazione urbanistica o
programmi integrati di
intervento;
b)
l’attuazione estesa a tutto il
sistema territoriale degli
indirizzi previsti dal punto
2.3 delle Istruzioni Tecniche
dello "Schema Strutturale dell’Area Metropolitana Firenze -
Prato -
Pistoia", approvate con
DGR 1496 del 1990 (Allegato
3).
c) il superamento
processuale della realtà
del degrado
abitativo,
igienico-sanitario e sociale
rappresentata dai
"campi nomadi" attraverso il sistema di azioni previsto
dalla
legge regionale. Le azioni
dovranno interessare il sistema
urbano
fiorentino e pratese,
il sottosistema urbano
metropolitano pistoiese, il sistema del
Valdarno Inferiore.
5. Per gli
insediamenti produttivi si
dovrà provvedere al
recupero, alla
riqualificazione ed al
riordino a scala
territoriale
attraverso:
a) la rilocalizzazione delle attività produttive di carattere
industriale localizzate in modo
improprio negli insediamenti
residenziali;
b) la dotazione delle aree già strutturate, di
adeguati servizi
all’impresa secondo quanto previsto nella disciplina generale
del Piano di indirizzo territoriale Capo I
art. 21.
A tal fine i
piani di coordinamento territoriale provinciali ed i
piani
strutturali dei Comuni, individueranno le principali aree
con presenza di
insediamenti produttivi quali
comparti del
tessuto produttivo
del sistema territoriale
della Toscana
dell’Arno.
Per i
comparti saranno assunte
normative tese a
promuovere processi
di rilocalizzazione, recupero
e
riqualificazione,
secondo gli indirizzi e le direttive del
Piano
di indirizzo
territoriale.. In particolare
dovranno essere
localizzati
e definiti nella loro caratterizzazione i seguenti
comparti
produttivi:
- di Arezzo e
della Val di Chiana;
- del Valdarno
aretino e fiorentino;
-
dell’ambito metropolitano Firenze
- Prato -
Pistoia,
riconfermando quelli
già individuati del P.S. del Comine
di Prato
e dalla Conferenza dei Servizi tra
la Regione, le
Province di
Firenze, Prato e Pistoia,
i Comuni di
Prato,
Montemurlo e
i Campi Bisenzio promossa
in occasione della
definizione del suddetto Piano Strutturale;
- dell’area
empolese e del cuoio;
- della Val di
Nievole;
- dell’ambito
metropolitano Pisa - Livorno - Lucca;
6. Il recupero delle aree produttive dismesse o impropriamente
localizzate
ai fini della riqualificazione degli
insediamenti
prevalentemente residenziali, sarà
effettuato secondo gli
indirizzi
previsti al punto 2.3.1 delle Istruzioni Tecniche dello
"Schema
Strutturale dell’Area Metropolitana Firenze -
Prato -
Pistoia",
approvato con DGR 1496 del 1990, tenuto conto di quanto
prescritto al
precedente comma 4.