Art. 62
Prescrizioni
relative agli insediamenti urbani
1. Gli strumenti del governo del territorio devono
promuovere la
funzione di servizio e
di presidio degli insediamenti
urbani
esistenti e la
tutela attiva dei
documenti materiali della
cultura soggetti
a rischio di degrado per abbandono attraverso:
a) la rivitalizzazione dei
centri antichi, migliorando
le
prestazioni dei servizi ai residenti, adeguando la disciplina
della
trasformabilità degli edifici
per elevare le
prestazioni degli stessi rispetto ai
livelli attesi dalla
popolazione
e per promuovere
l’allocazione di funzioni
economicamente convenienti compatibilmente con i valori
che
definiscono l’identità dei luoghi;
b) la riconsiderazione degli standard in funzione dei caratteri
particolari degli insediamenti, dei fabbisogni reali, degli
usi e
della distribuzione dell’utenza
anche nel territorio
rurale;
c)
l’allocazione negli insediamenti dei capisaldi
del sistema
funzionale dei servizi
all’agricoltura alle diverse
scale
sovralocali e locali;
d) la limitazione delle espansioni degli insediamenti esistenti
per evitare
che queste risultino concorrenziali rispetto alla
riqualificazione dell’esistente e comunque
sempre mantenendo
la centralità funzionale dei centri antiche;
e) la riorganizzazione dei
margini degli insediamenti
da
definirsi in
relazione con la disciplina
dell’assetto del
territorio rurale.
2.
L’insieme degli insediamenti urbani è
da considerarsi una
rete nei nodi della
quale si collocano in modo
articolato e
differenziato le
funzioni proprie del
sistema territoriale
strategico
che in tal senso si collega con quello della Toscana
della costa.
Gli strumenti del
governo del territorio
che
interessano
i due
sistemi territoriali strategici
promuovono
strutture
insediative che evidenziano i nodi e le direttrici di
relazione
per realizzare l’alleggerimento delle
concentrazioni
costiere,
degradate dalla congestione, e sostenere la funzione di
presidio
territoriale nelle aree dell’interno. In tal senso le
direttrici di
relazione si orientano tra le risorse della costa e
gli
attrattori turistici delle città d’arte
(est - ovest) e
lungo il
corridoio infrastrutturale tirrenico (nord - sud).
3. Quanto
gli insediamenti prevalentemente produttivi,
gli
strumenti
del governo del
territorio devono privilegiare
le
attività connesse
all’agricoltura, al turismo
ed alla
valorizzazione
delle risorse energetiche endogene, assicurando la
minimizzazione
dell’impatto sull’ambiente e
sul paesaggio ed
utilizzando in
primo luogo i siti produttivi dismessi.
4. Il piano territoriale di coordinamento della
Provincia di
Grosseto
deve dettare criteri per la
localizzazione del polo
espositivo della
Toscana interna e meridionale. La Regione assume
le
necessarie iniziative con le altre
Regioni interessate per
definire i
caratteri ed i requisiti del caposaldo funzionale.
5. Le Province
di Siena e di Grosseto coordinano i criteri per le
localizzazioni delle
sedi universitarie in
funzione del
riequilibrio
delle dotazioni anche nella parte
meridionale del
sistema e per promuovere la ricerca
per la valorizzazione e la
tutela delle
risorse endogene.
6. Le localizzazioni dei presidi sanitari, ferme
restando le
determinazioni
del piano regionale ospedaliero,
assicurano il
servizio
diffuso per sostenere la funzione
di presidio della
popolazione
residente. In tal senso gli strumenti del governo del
territorio
devono prevedere:
a) il mantenimento e lo sviluppo
dei presidi sanitari
delle
attività ambulatoriali e di day hospital anche attraverso il
convenzionamento tra le varie aziende
sanitarie.
b) lo sviluppo a
rete dei servizi territoriali distrettuali anche
attraverso
le reti informatiche
che spesso risolvono
il
problema dell’accessibilità dell’utenza, anche in
funzione
dell’affermarsi delle
nuove tecnologie e
nuove forme di
lavoro..