Art. 22
I sistemi
territoriali funzionali
1. Il PIT al
fine di perseguire il riordino e la riqualificazione
funzionale delle
strutture insediative, la
riduzione della
congestione e
dei fenomeni di pendolarismo, il degrado funzionale
delle aree urbane e
nei centri storici dei
comuni maggiori,
individua
la rete dei capisaldi delle funzioni e
dei servizi
così come
definite al precedente art. 7.
2. Gli strumenti per
il governo del territorio, in concorso fra
loro, dovranno
garantire, per la
rete dei capisaldi
delle
funzioni il
conseguimento degli obiettivi
di cui ai
commi
seguenti.
3. La
rete dei centri
espositivi dovrà assicurare
la
valorizzazione delle
peculiarità produttive che
distinguono
l’economia Toscana,
l’efficienza del settore
tramite il
perseguimento
di sinergie tra strutture ed economie di
scala, il
rafforzamento del
complesso dei servizi
esistenti, compreso
quello
ricettivo.
4. Le sedi
universitarie e dei
centri di ricerca,
la cui
localizzazione
dovrà perseguire:
- il
massimo coordinamento di
carattere territoriale tra le
sedi universitarie e la specializzazione
dei poli di ricerca
per ottenere economie di scala;
- la massima integrazione con i sistemi
produttivi locali;
- il
massimo equilibrio della
presenza studentesca nei
confronti delle dimensioni urbane;
- la
massima diffusione ed accessibilità
delle strutture
insediative universitarie deputate alla
didattica.
5. Il sistema
dei poli di
interesse turistico, promosso
e
potenziato dalle
politiche generali e di settore, dovrà:
a) concorrere
alla tutela e
valorizzazione delle risorse
culturali ed ambientali;
b) fornire
un’alta qualità dell’offerta turistica promuovendo ed
incentivando le dotazioni
di attrezzature e
servizi alle
imprese
turistiche esistenti, quali
centri congressuali,
ricreativi, culturali, di spettacolo e
sportivi;
c)
garantire l’integrazione con le altre
attività economiche ed
in particolare con l’agricoltura nelle aree a bassa tensione
insediativa, promuovendo la crescita anche quantitativa delle
aziende turistiche;
d)
collegare gli insediamenti turistici con
i sistemi di risorse
sottoutilizzate e
differenziare l’offerta turistica
in
relazione con la particolarità dei
luoghi, potenziando e
valorizzando le specificità territoriali;
e) ridurre
la tensione sulle
risorse sovrautilizzate (aree
balneari,
grandi città d’arte)
nelle aree ad
alta
concentrazione di
insediamenti turistici, orientando
la
crescita esclusivamente nel senso della qualità dell’offerta
per contenere ulteriori consumi di suolo;
f) differenziare l’offerta turistica sviluppando soprattutto i
campeggi nelle aree interne, gli ostelli, le attrezzature
per
il
turismo didattico e
quelle per la
fruizione e la
valorizzazione di parchi ed aree protette.
6. La previsione
e la realizzazione delle strutture per la grande
distribuzione
commerciale, dovrà conformarsi negli
strumenti di
governo del territorio ai principi, indirizzi e criteri
definiti
dalla legge regionale di
recepimento delle normative nazionali.
Per questa tipologia di
esercizi commerciali gli
strumenti di
governo del territorio dovranno provvedere
ad adeguarsi alle
direttive per la
programmazione urbanistica commerciale (Allegato
n. 6)
prevedendo:
a) scelte
localizzative funzionali ad una migliore accessibilità
per l’utenza, riducendo la necessità di
mobilità;
b)
dotazioni di adeguata viabilità e parcheggi per non gravare
sulle infrastrutture stradali destinate agli spostamenti di
lunga percorrenza con forte intensità di
traffico;
c) scelte localizzative in relazione
ai sistemi territoriali
locali;
d) scelte localizzative capaci di concorrere alle politiche del
recupero degli insediamenti di recente formazione, anche al
fine
di contenere un
ulteriore consumo di
suolo, in
particolare per la la costituzione di "luoghi
centrali" e per
l’utilizzo ottimale delle aree industriali
dismesse.
7. Le strutture
sanitarie ed ospedaliere, in attuazione del Piano
Sanitario
Regionale e dei relativi
piani attuativi, dovranno
assicurare:
a) il completamento, la realizzazione e l’attivazione di plessi
ospedalieri
sostitutivi finalizzati al
superamento di
strutture riconosciute inidonee dal piano
sanitario regionale;
b) il riordino e
riqualificazione della rete portante del sistema
costituita dagli ospedali e dai servizi
tecnologici;
c) lo sviluppo della rete dei servizi territoriali
distrettuali,
anche attraverso reti informatiche che pongono
il problema
dell’accessibilità dell’utenza, della
mobilità e dei carichi
urbanistici in termini di maggiore
efficienza e qualità;
d) il completamento e la riconversione delle
strutture sanitarie
(con particolare riferimento ai plessi
ospedalieri o alle
maggiori
strutture ambulatoriali) vanno
considerati nel
rispetto delle prestazioni generali richieste per le città e
gli insediamenti urbani. A tale fine gli
strumenti urbanistici
comunali
devono sottoporre a
verifica i nuovi
carichi
urbanistici
indotti dalle proposte
suddette , garantendo
adeguati livelli di accessibilità dell’utenza
riferita ai
vari bacini.
e) per le strutture sanitarie ubicate in più plessi
all’interno
di un
"sistema territoriale
locale", i piani territoriali di
coordinamento definiscono
a livello sovracomunale le
condizioni
di accessibilità e
raccordo dei vari
plessi
attraverso una idonea programmazione delle infrastrutture e
della mobilità.
f) i programmi delle aziende ospedaliere dovranno essere resi
conformi
con gli strumenti
urbanistici comunali, tenendo
altresì conto dei contenuti
e delle finalità del presente
piano e dei piani territoriali di
coordinamento
8. Gli
impianti di produzione
e la rete
di trasporto e
distribuzione dell’energia, nonché
il sistema delle
telecomunicazioni
dovranno assicurare:
a) il sostegno
degli interventi finalizzati
al risparmio
energetico e
allo sviluppo di fonti
energetiche rinnovabili;
così come specificati dal piano energetico
regionale;
b) la diffusione dei
sistemi di cogenerazione
per il
teleriscaldamento e per i processi
industriali;
c) la sperimentazione per l’utilizzo della biomassa come fonte
energetica rinnovabile.
d ) i n
particolare le linee e gli impianti
elettrici e il
sistema della telefonia cellulare dovranno
essere definiti
attraverso:
- l’ottimizzazione del rapporto tra la rete
energetica e l’uso
delle
risorse territoriali; la
tutela sanitaria degli
insediamenti e
dei valori paesaggistico-ambientali del
territorio;
- la
concertazione tra Regione ed i soggetti
preposti alla
realizzazione delle opere relative agli impianti, linee di
trasporto e di distribuzione della
energia elettrica di
tensione superiore a 30 mila volt, che
dovranno risultare da
esigenze di programmazione generale;
- Il
rispetto gli standard
stabiliti dalla legislazione
nazionale e regionale vigente nella
predisposizione di nuovi
impianti e
nella modifica e
ristrutturazione di quelli
esistenti;
- la
progettazione di nuovi
impianti e di
nuove linee
soggetti
ad autorizzazione che
dovrà evidenziare la
compatibilità rispetto alle previsioni
urbanistiche vigenti
e
dovrà dare atto
altresì della ottimizzazione del
progetto in relazione ai
livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici degli insediamenti
esistenti e previsti
dagli strumenti urbanistici per una fascia
di territorio
adeguata, nonché Il rispetto agli standard di cui al punto
precedente.
I PTC
provinciali contengono indirizzi per la rete e gli impianti
per il trasporto
energetico al fine di assicurare:
- la definizione
dei criteri e parametri per l’uso delle relative
risorse essenziali del territorio;
-
l’individuazione di eventuali
corridoi infrastrutturali
derivanti
dalla programmazione regionale
e provinciale
afferenti
alle nuove linee
elettriche, idonei anche
al
risanamento della rete esistente;
- le prescrizioni e gli indirizzi
per i comuni derivanti dalla
programmazione a livello regionale e provinciale
da seguire
nella redazione dei Piani Strutturali per il recepimento
degli
obiettivi regionali e provinciali. Tali criteri
ed indirizzi
dovranno tener conto delle
caratteristiche del luogo
per un
razionale ed
integrato uso energetico,
secondo le diverse
funzioni esistenti e previste
dagli strumenti del governo del
territorio.
Gli
strumenti urbanistici comunali dovranno
tenere conto del
sistema delle
linee elettriche e dei relativi impianti esistenti,
nonché
delle nuove linee autorizzate,
evitando di collocare
nuovi
insediamenti in ambiti con livelli di
esposizione ai campi
elettromagnetici
superiori ai limiti di legge. Dovranno
altresì
applicare
ulteriori precauzioni in rapporto alle
caratteristiche
relative al
rischio di esposizione
dei fruitori degli
insediamenti previsti
tramite la valutazione
degli effetti
ambientali
previsti dall’art. 32 della legge regionale
9. Il complesso dei
parchi, delle riserve naturali e delle aree
protette di
cui alla L.394/91
e L.R.49/95, dovrà
essere
individuato
e perimetrato quale parte integrante del PIT, così
come
definito, per tutto il territorio regionale, dal Programma
Regionale delle
Aree Protette, al fine di:
a)
predisporre discipline per gli ambiti
territoriali contigui a
tale sistema;
b)
predisporre discipline e regolamenti per le aree protette di
interesse locale (Anpil);
c)
concorrere anche attraverso
specifiche interconnessioni e
corridoi ecologici alla formazione del
sistema regionale;
d)
coordinare la disciplina
territoriale con i
piani ed i
regolamenti dei parchi e delle aree
protette;
e) coordinare la
disciplina territoriale , per quanto riguarda la
localizzazione ed entità dei
divieti di caccia, con quella
della
pianificazione faunistico venatoria.