Art. 21
Insediamenti
prevalentemente produttivi
1. I comuni e le province sono tenuti ad integrare
la disciplina
dei propri atti
di pianificazione territoriale
ai fini del
sostegno e
consolidamento delle attività produttive individuando
prioritariamente:
a) i comparti
produttivi specializzati esistenti, da attrezzare o
completare
dotandoli delle infrastrutture e
dei sistemi
necessari a
garantire la tutela della salute, della sicurezza
e
dell’ambiente, evitando comunque
la localizzazione di
attività improprie attraverso:
-
il riordino della
viabilità e della
sosta con
infrastrutture adeguate alla movimentazione del
trasporto
merci, razionalizzando gli accessi
alle singole aree ed ai
comparti nel loro insieme ai fini di fluidificare la
maglia
viaria principale di servizio agli
insediamenti stessi;
- l’inserimento delle attività di servizio
alle persone ed
alle imprese ed alle
attività di autotrasporto come le
attività direzionali, amministrative, del credito,
delle
assicurazioni, ed attività del
terziario avanzato della
consulenza aziendale della elaborazione e controllo
dati,
della attività espositiva;
- l’inserimento di aree
per impianti tecnologici
innovativi
finalizzati al recupero complessivo e riutilizzazione delle
risorse impiegate nei cicli
produttivi comprese quelle ai
fini
energetici, del risparmio
energetico e della
compatibilità ambientale;
- l’individuazione delle aree
di completamento ai fini della
rilocalizzazione delle attività
produttive collocate in
sedi improprie;
- l’individuazione delle
infrastrutture, dei centri
di
servizio e degli interventi necessari alla
tutela ambientale
e della
salute dei cittadini rispetto
alle aziende con
rischi di incidenti rilevanti ed alle
industrie insalubri;
b) i comparti misti produttivi residenziali da
riqualificare per
migliorarne
la funzionalità e
la loro collocazione
nel
contesto insediativo, attraverso:
- la
definizione di parametri
di ricollocamento delle
funzioni produttive e residenziali ritenute improprie o di
mantenimento delle attività produttive compatibili
e di
miglioramento delle condizioni ambientali necessarie
alla
coesistenza delle funzioni della residenza
e del lavoro,
- il
reperimento di spazi
per servizi, parcheggi,
attrezzature per il verde
e le opere paesaggistiche e la
riclassificazione della viabilità secondo quanto previsto
all’articolo 20;
2. La programmazione urbanistica di nuove aree industriali e la
riqualificazione
dei comparti produttivi esistenti dovrà tendere
ad un innalzamento complessivo degli
standard ai fini
della
massima flessibilità
delle aree ed
alla riconversione
industriale. Le
nuove aree programmate
dalla strumentazione
urbanistica
dovranno inoltre essere localizzate in prossimità di
quelle
esistenti dovendo concorrere alle
riqualificazione dei
tessuti produttivi
esistenti secondo quanto
previsto
dall’articolo
5 della legge regionale. Dovrà essere
prevista la
dotazione
di "aree volano" all’interno dei P.I.P. al fine della
rilocalizzazione
delle attività industriali ed artigianali per
procedere
al recupero ed
alla riqualificazione di
tutto il
tessuto
produttivo e delle aree circostanti.
3. I programmi ed
i piani di settore produttivi sono tenuti a
finalizzare
le risorse finanziarie secondo gli
indirizzi sopra
riportati e secondo un
ordine di priorità che
privilegi il
recupero
delle aree dismesse
ed il completamento
di quelle
esistenti
rispetto a nuove previsioni.