Art. 21

Insediamenti prevalentemente produttivi

 

1. I  comuni e le province sono tenuti ad integrare la disciplina

dei propri  atti  di  pianificazione  territoriale  ai  fini  del

sostegno e consolidamento delle attività produttive individuando

prioritariamente:

 

a) i comparti produttivi specializzati esistenti, da attrezzare o

   completare  dotandoli   delle  infrastrutture  e  dei  sistemi

   necessari a  garantire la tutela della salute, della sicurezza

   e  dell’ambiente,   evitando  comunque  la  localizzazione  di

   attività improprie attraverso:

 

   -  il   riordino  della   viabilità   e   della   sosta   con

     infrastrutture adeguate  alla movimentazione  del  trasporto

     merci, razionalizzando  gli accessi  alle singole aree ed ai

     comparti nel  loro insieme ai fini di fluidificare la maglia

     viaria principale di servizio agli insediamenti stessi;

   - l’inserimento  delle attività  di servizio  alle persone ed

     alle imprese  ed alle  attività di  autotrasporto  come  le

     attività direzionali,  amministrative, del  credito,  delle

     assicurazioni, ed  attività del  terziario  avanzato  della

     consulenza aziendale  della elaborazione  e controllo  dati,

     della attività espositiva;

   - l’inserimento  di aree  per impianti  tecnologici innovativi

     finalizzati al  recupero complessivo e riutilizzazione delle

     risorse impiegate  nei cicli  produttivi comprese  quelle ai

     fini  energetici,   del   risparmio   energetico   e   della

     compatibilità ambientale;

   - l’individuazione  delle aree  di completamento ai fini della

     rilocalizzazione delle  attività  produttive  collocate  in

     sedi improprie;

   - l’individuazione   delle    infrastrutture,  dei  centri  di

     servizio e degli interventi necessari alla tutela ambientale

     e della  salute dei  cittadini  rispetto  alle  aziende  con

     rischi di incidenti rilevanti ed alle industrie insalubri;

 

b) i  comparti misti produttivi residenziali da riqualificare per

   migliorarne  la  funzionalità  e  la  loro  collocazione  nel

   contesto insediativo, attraverso:

 

   - la   definizione    di  parametri  di  ricollocamento  delle

     funzioni produttive  e residenziali  ritenute improprie o di

     mantenimento delle  attività produttive  compatibili  e  di

     miglioramento delle  condizioni ambientali  necessarie  alla

     coesistenza delle funzioni della residenza e del lavoro,

   - il   reperimento    di    spazi    per  servizi,  parcheggi,

     attrezzature per  il verde  e le  opere paesaggistiche  e la

     riclassificazione della  viabilità secondo  quanto previsto

     all’articolo 20;

 

2. La  programmazione urbanistica  di nuove aree industriali e la

riqualificazione dei comparti produttivi esistenti dovrà tendere

ad un  innalzamento complessivo  degli  standard  ai  fini  della

massima  flessibilità   delle   aree   ed   alla   riconversione

industriale.  Le  nuove  aree  programmate  dalla  strumentazione

urbanistica dovranno inoltre essere localizzate in prossimità di

quelle esistenti  dovendo concorrere  alle  riqualificazione  dei

tessuti   produttivi    esistenti   secondo    quanto    previsto

dall’articolo 5  della legge regionale. Dovrà essere prevista la

dotazione di  "aree volano"  all’interno dei P.I.P. al fine della

rilocalizzazione delle  attività industriali  ed artigianali per

procedere al  recupero  ed  alla  riqualificazione  di  tutto  il

tessuto produttivo e delle aree circostanti.

 

3. I  programmi ed  i piani  di settore  produttivi sono tenuti a

finalizzare le  risorse finanziarie  secondo gli  indirizzi sopra

riportati e  secondo un  ordine di  priorità  che  privilegi  il

recupero delle  aree  dismesse  ed  il  completamento  di  quelle

esistenti rispetto a nuove previsioni.

 

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