Art. 82
La salvaguardia
delle risorse della fascia costiera
1. Fino all’approvazione dei piani territoriali di
coordinamento
delle province,
la disciplina transitoria
contenuta nella
direttiva
per la fascia costiera, di cui alla DCR
n. 47 del 1990
è assunta come salvaguardia ai sensi
dell’art. 11 della legge
regionale.
2. Gli atti di
pianificazione dei comuni si
conformano alle
disposizioni
della presente salvaguardia.