Art. 82

La salvaguardia delle risorse della fascia costiera

 

1. Fino  all’approvazione dei piani territoriali di coordinamento

delle  province,   la  disciplina   transitoria  contenuta  nella

direttiva per  la fascia costiera, di cui alla DCR n. 47 del 1990

è assunta  come salvaguardia  ai sensi  dell’art. 11 della legge

regionale.

 

2. Gli  atti di  pianificazione dei  comuni  si  conformano  alle

disposizioni della presente salvaguardia.

 

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