Art. 61
Prescrizioni
relative al territorio rurale
1. Gli strumenti
del governo del
territorio definiscono ed
individuano prioritariamente le
aree con esclusiva
funzione
agricola da
considerare risorsa essenziale; tale risorsa non può
essere utilizzata per funzioni non collegate all’agricoltura.
Il
quadro conoscitivo
prodotto dalle province
per il piano
territoriale
di coordinamento dovrà costituire il
riferimento
necessario e
comunque sufficiente per
la disciplina del
territorio
rurale di cui all’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 64 del
1995.
2. L’insieme
degli insediamenti rurali
costituisce risorsa
primaria
per soddisfare il fabbisogno edilizio, diffuso
anche
attraverso integrazioni
ed addizioni; gli strumenti per il
governo del
territorio dettano la relativa disciplina:
a)
assicurando la permanenza
della popolazione residente
attraverso il miglioramento delle prestazioni del patrimonio
edilizio ed infrastrutturale;
b)
garantendo la compatibilità delle trasformazioni attraverso
l’uso di
tecniche e materiali di minimo
impatto ambientale e
paesistico;
c)
consentendo l’integrazione delle
funzioni esistenti con altre
compatibili con la tutela
delle risorse e coerenti con le
finalità
di sviluppo economico,
di valorizzazione delle
risorse originali e di
presidio territoriale degli
ambiti
considerati.
3. Gli
strumenti del governo
del territorio provvedono
ad
attivare
discipline al fine:
a) dello sviluppo sinergico delle attività turistiche
integrato
con le
attività agricole, potenziando
il turismo rurale e
l’agriturismo e incentivando, attraverso
adeguate attrezzature
e servizi,
il turismo ecologico e naturalistico, il turismo
escursionistico estivo ed invernale.
b)
dell’individuazione ed attivazione di percorsi
turistico -
escursionistici legati
alle aziende agricole
ed alla
coltivazione
dei fondi, al
fine del recupero
e della
valorizzazione della maglia viaria dei
percorsi rurali.
4. Rispetto alla classificazione del territorio di cui al
capo I
del presente
titolo in funzione della caratterizzazione economico
- agraria del territorio stesso, oltre
alle aree di cui agli
articoli 28 e 29,
gli S.U. dei Comuni definiscono e specificano
nell’ambito
di applicazione della L.R. n.
64 del 1995 le azioni
previste
per la
tipologia relativa alle
"Aree marginali ad
economia
debole" attraverso:
a)
l’individuazione e la classificazione delle risorse boscate
che
dovranno essere coltivate
ai fini di
garantire la
stabilità dei versanti e della sicurezza idrogeologica
degli
insediamenti;
b)
l’individuazione e la classificazione
del patrimonio edilizio
rurale ai
fini del recupero e della riutilizzazione anche per
le
attività connesse all’agricoltura od
integrative del
reddito delle aziende.
5. Gli strumenti di pianificazione territoriale
delle Province e
dei Comuni disciplineranno il
territorio e gli
insediamenti
rurale
attivando misure di
salvaguardia delle unità
minime
aziendali e
delle superfici agrarie utilizzate (S.A.U.).
6. Gli strumenti
di governo del territorio inoltre:
a)
definiscono lo sviluppo
delle azioni rivolte
all’individuazione e realizzazione dei parchi e
delle aree
naturali protette di cui alla legge n. 394/1991 e della L.R. n.
49 del
1995 e delle attività di servizio connesse anche ai
fini dell’incentivazione delle attività
turistiche ecologiche
e naturalistiche:
b)
individuano e disciplinano inoltre le aree contigue al parco
coordinando gli obiettivi ai fini di
garantire sinergia tra le
azioni settoriali di sviluppo dei parchi e
delle aree naturali
protette
stesse e le
tendenze alla trasformazione dei
territori limitrofi; spetterà agli
strumenti di governo del
territorio interessati dalle aree di contigue del parco della
Maremma predisporre una disciplina
territoriale per dette aree
secondo gli indirizzi sopra riportati.
7. Spetterà alla Provincia e ai
Comuni interessati sviluppare
una rete di percorsi
escursionistici attrezzati in sintonia con
le principali
già individuate e
realizzate, recuperando
sentieri, strade
forestali quale rete di collegamenti tra le aree
verdi e le
risorse naturali.
8. Nelle aree interessate da fenomeni di erosione superficiale,
come le "biancane" ed i "calanchi", le istituzioni
responsabili
del governo del territorio provvedono ad
orientare le proprie
azioni di settore per
incentivare le pratiche
colturali che
favoriscono
il consolidamento del terreno ed
a disincentivare
quelle che
comportano ulteriore aggravamento dei fenomeni stessi.