Art. 61

Prescrizioni relative al territorio rurale

 

1. Gli  strumenti  del  governo  del  territorio  definiscono  ed

individuano  prioritariamente  le  aree  con  esclusiva  funzione

agricola da considerare risorsa essenziale; tale risorsa non può

essere utilizzata  per funzioni non collegate all’agricoltura. Il

quadro  conoscitivo   prodotto  dalle   province  per   il  piano

territoriale di  coordinamento dovrà  costituire il  riferimento

necessario  e   comunque  sufficiente   per  la   disciplina  del

territorio rurale  di cui all’art. 1, comma 4, della L.R. n. 64 del

1995.

 

2.  L’insieme   degli  insediamenti  rurali  costituisce  risorsa

primaria per  soddisfare il  fabbisogno edilizio,  diffuso  anche

attraverso  integrazioni  ed  addizioni;  gli  strumenti  per  il

governo del territorio dettano la relativa disciplina:

 

a) assicurando    la    permanenza  della  popolazione  residente

   attraverso il  miglioramento delle  prestazioni del patrimonio

   edilizio ed infrastrutturale;

b) garantendo  la compatibilità  delle trasformazioni attraverso

   l’uso di  tecniche e  materiali di minimo impatto ambientale e

   paesistico;

c) consentendo  l’integrazione delle funzioni esistenti con altre

   compatibili con  la tutela  delle risorse  e coerenti  con  le

   finalità  di  sviluppo  economico,  di  valorizzazione  delle

   risorse originali  e di  presidio  territoriale  degli  ambiti

   considerati.

 

3.  Gli  strumenti  del  governo  del  territorio  provvedono  ad

attivare discipline al fine:

 

a) dello  sviluppo sinergico delle attività turistiche integrato

   con le  attività agricole,  potenziando il  turismo rurale  e

   l’agriturismo e incentivando, attraverso adeguate attrezzature

   e servizi,  il turismo  ecologico e  naturalistico, il turismo

   escursionistico estivo ed invernale.

 

b) dell’individuazione  ed attivazione  di percorsi  turistico  -

   escursionistici  legati   alle  aziende   agricole   ed   alla

   coltivazione  dei   fondi,  al   fine  del  recupero  e  della

   valorizzazione della maglia viaria dei percorsi rurali.

 

4. Rispetto  alla classificazione del territorio di cui al capo I

del presente titolo in funzione della caratterizzazione economico

- agraria  del territorio  stesso, oltre  alle aree  di cui  agli

articoli 28  e 29,  gli S.U. dei Comuni definiscono e specificano

nell’ambito di  applicazione della  L.R. n.  64 del  1995 le azioni

previste per  la  tipologia  relativa  alle  "Aree  marginali  ad

economia debole" attraverso:

 

a) l’individuazione  e la  classificazione delle  risorse boscate

   che  dovranno   essere  coltivate  ai  fini  di  garantire  la

   stabilità dei  versanti e della sicurezza idrogeologica degli

   insediamenti;

b) l’individuazione  e la classificazione del patrimonio edilizio

   rurale ai  fini del recupero e della riutilizzazione anche per

   le  attività  connesse  all’agricoltura  od  integrative  del

   reddito delle aziende.

 

5. Gli  strumenti di pianificazione territoriale delle Province e

dei Comuni  disciplineranno  il  territorio  e  gli  insediamenti

rurale attivando  misure  di  salvaguardia  delle  unità  minime

aziendali e delle superfici agrarie utilizzate (S.A.U.).

 

6. Gli strumenti di governo del territorio inoltre:

 

a) definiscono   lo    sviluppo    delle    azioni        rivolte

   all’individuazione e  realizzazione dei  parchi e  delle  aree

   naturali protette  di cui alla legge n. 394/1991 e della L.R. n.

   49 del  1995 e  delle attività  di servizio connesse anche ai

   fini dell’incentivazione delle attività turistiche ecologiche

   e naturalistiche:

 

b) individuano  e disciplinano  inoltre le aree contigue al parco

   coordinando gli obiettivi ai fini di garantire sinergia tra le

   azioni settoriali di sviluppo dei parchi e delle aree naturali

   protette  stesse   e  le   tendenze  alla  trasformazione  dei

   territori limitrofi;  spetterà agli  strumenti di governo del

   territorio interessati  dalle aree di contigue del parco della

   Maremma predisporre una disciplina territoriale per dette aree

   secondo gli indirizzi sopra riportati.

 

7. Spetterà  alla Provincia  e ai  Comuni interessati sviluppare

una rete  di percorsi  escursionistici attrezzati in sintonia con

le  principali   già  individuate   e  realizzate,   recuperando

sentieri, strade forestali quale rete di collegamenti tra le aree

verdi e le risorse naturali.

 

8. Nelle  aree interessate  da fenomeni di erosione superficiale,

come le  "biancane" ed  i "calanchi", le istituzioni responsabili

del governo  del territorio  provvedono ad  orientare le  proprie

azioni di  settore per  incentivare  le  pratiche  colturali  che

favoriscono il  consolidamento del  terreno ed  a  disincentivare

quelle che comportano ulteriore aggravamento dei fenomeni stessi.

 

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