Art. 19
Centri antichi
1. I comuni e le province sono tenuti ad integrare
la disciplina
dei propri
atti di pianificazione territoriale
al fine di
conseguire:
- il riequilibrio funzionale dei principali centri
antichi della
regione;
- la valorizzazione dei centri "minori" in via di spopolamento
attraverso la
localizzazione di funzioni idonee
a superare la
monofunzionalità residenziale nel
rispetto delle
caratteristiche paesaggistico-ambientali in
cui sono inserite.
2. In
particolare per quanto riguarda i centri antichi "maggiori"
della Toscana si
dovrà:
a)
provvedere agli interventi
infrastrutturali necessari a
garantire
l’accessibilità
prioriatariamente attraverso il
mezzo pubblico, realizzando adeguati parcheggi scambiatori al
di fuori
del centro stesso
per favorire l’accessibilità
pedonale, provvedendo altresì allo
sviluppo dei servizi di
trasporto collettivo privilegiando i
trasporti su sede propria
con particolare riguardo al
modo pedonale su sede protetta e
anche motorizzata;
b)
provvedere alla localizzazione e regolamentazione delle aree
pedonali e ciclabili e favorirne
l’utilizzazione;
c)
garantire attraverso un piano della
distribuzione e della
localizzazione delle funzioni di
cui alla legge regionale in
materia, una
misurata distribuzione spaziale
delle funzioni
terziarie e
direzionali, turistiche,
commerciali, produttive
secondarie
specializzate e di
qualità e predisporre
discipline affinchè sia valutabile la domanda di inserimento
di nuove
funzioni extra-residenziali; il
piano di cui sopra
dovrà
prioritariamente e gerarchicamente individuare
e
disciplinare
quelle porzioni di
centro antico che per
concentrazioni di funzioni sono da considerare dei capisaldi,
verificandone il peso attrattivo in
termini di equilibrio
delle funzioni residenziali e
extra-residenziali con gli spazi
di servizio:
verde, strade, piazze, spazi di
sosta, reti
energetiche, di approvvigionamento idrico, di smaltimento dei
rifiuti e delle acque, dei servizi di
sicurezza, ecc.;
d) garantire per
quei centri antichi che rappresentano anche poli
di attrazione turistica, la
dotazione di specifici standard
relativi alla funzione turistica in termini di accoglienza e
permanenza, che consentano adeguati servizi
alle persone e non
concorrenziali con l’uso del centro da parte
dei residenti;
e)
garantire la qualità e la
tipologia nell’inserimento delle
attività terziarie e commerciali
in rapporto ai caratteri
storico, architettonici ed urbanistici del
centro antico;
f)
garantire la qualità nella localizzazione, progettazione e
realizzazione di eventuali nuove edificazioni in sostituzione
di elementi
ritenuti impropri rispetto al
contesto ed in
prossimità
dei centri stessi,
dovranno inoltre essere
tutelati e valorizzati gli intorni non
edificati.