Art. 19

Centri antichi

 

1. I  comuni e le province sono tenuti ad integrare la disciplina

dei  propri  atti  di  pianificazione  territoriale  al  fine  di

conseguire:

 

- il  riequilibrio funzionale dei principali centri antichi della

  regione;

- la  valorizzazione dei  centri "minori"  in via di spopolamento

  attraverso la  localizzazione di  funzioni idonee a superare la

  monofunzionalità    residenziale     nel    rispetto     delle

  caratteristiche paesaggistico-ambientali in cui sono inserite.

 

2. In particolare per quanto riguarda i centri antichi "maggiori"

della Toscana si dovrà:

 

a) provvedere    agli  interventi  infrastrutturali  necessari  a

   garantire  l’accessibilità  prioriatariamente  attraverso  il

   mezzo pubblico,  realizzando adeguati parcheggi scambiatori al

   di fuori  del  centro  stesso  per  favorire  l’accessibilità

   pedonale, provvedendo  altresì allo  sviluppo dei  servizi di

   trasporto collettivo privilegiando i trasporti su sede propria

   con particolare  riguardo al  modo pedonale su sede protetta e

   anche motorizzata;

b) provvedere  alla localizzazione  e regolamentazione delle aree

   pedonali e ciclabili e favorirne l’utilizzazione;

c) garantire  attraverso un  piano della  distribuzione  e  della

   localizzazione delle  funzioni di  cui alla legge regionale in

   materia, una  misurata distribuzione  spaziale delle  funzioni

   terziarie e  direzionali, turistiche,  commerciali, produttive

   secondarie  specializzate   e  di   qualità   e   predisporre

   discipline affinchè  sia valutabile la domanda di inserimento

   di nuove  funzioni extra-residenziali;  il piano  di cui sopra

   dovrà  prioritariamente   e  gerarchicamente   individuare  e

   disciplinare  quelle   porzioni  di   centro  antico  che  per

   concentrazioni di  funzioni sono da considerare dei capisaldi,

   verificandone il  peso attrattivo  in  termini  di  equilibrio

   delle funzioni residenziali e extra-residenziali con gli spazi

   di servizio:  verde, strade,  piazze,  spazi  di  sosta,  reti

   energetiche, di  approvvigionamento idrico, di smaltimento dei

   rifiuti e delle acque, dei servizi di sicurezza, ecc.;

d) garantire per quei centri antichi che rappresentano anche poli

   di attrazione  turistica, la  dotazione di  specifici standard

   relativi alla  funzione turistica  in termini di accoglienza e

   permanenza, che consentano adeguati servizi alle persone e non

   concorrenziali con l’uso del centro da parte dei residenti;

e) garantire  la qualità  e la  tipologia nell’inserimento delle

   attività terziarie  e commerciali  in rapporto  ai  caratteri

   storico, architettonici ed urbanistici del centro antico;

f) garantire  la qualità  nella localizzazione,  progettazione e

   realizzazione di  eventuali nuove edificazioni in sostituzione

   di elementi  ritenuti impropri  rispetto  al  contesto  ed  in

   prossimità  dei   centri  stessi,   dovranno  inoltre  essere

   tutelati e valorizzati gli intorni non edificati.

 

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